Cassation annuls preventive seizure order due to lack of 'periculum in mora' reasoning under Art. 321 cod. proc. pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Brindisi Tribunal's order regarding the preventive seizure of funds and assets. The lower court failed to provide the required reasoning for the 'periculum in mora,' specifically justifying why the ablativo effect of confiscation needed to be anticipated before the trial concluded. Consequently, the seizure order was set aside and the case was remitted for a new judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.; The preventive seizure order must explicitly state the reasons necessitating the early effect of the ablativo confiscation, distinguishing between mere asset insufficiency and the concrete risk of asset dispersion or alienation during the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FRANCESCHINO VINCENZO nato a BRINDISI il 22/02/1976 CALABRETTI PAOLA nato a CEGLIE MESSAPICA il 18/01/1989 avverso l'ordinanza del 10/02/2023 del TRIB. LIBERTA di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore In difesa di FRANCESCHINO VINCENZO e CALABRETTI PAOLA è presente l'avvocato ARICO' FRANCESCA del foro di Roma, anche per delega orale dell'avvocato BELMONTE ELVIA. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brindisi, pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione, ha nuovamente respinto la richiesta di riesame proposta da Franceschino Vincenzo e Calabretti Paola avverso il provvedimento di sequestro preventivo ai fini di confisca di somme di denaro costituenti profitto dei reati fiscali di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. 74/2000, emesso in via diretta nei confronti della società CSA costruzioni srl, CGS srl e Frantic srl, e per equivalente nei confronti di Franceschino Vincenzo e Calabretti Paola, rispettivamente gestore di fatto ed amministratrice delle predette società.
2. Con la sentenza di rinvio, la Corte regolatrice aveva annullato il precedente provvedimento di rigetto della istanza di riesame accogliendo la censura relativa al difetto di motivazione in ordine al disposto sequestro, in quanto contrastante con i principi affermati dalle SU (sentenza n.36959 del 26 giugno 2001, Ellade, Rv 281848-01), in base alla quale è richiesta anche l'esposizione delle ragioni fondanti il periculum in mora, ossia i motivi per cui è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salva l'appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
3. Franceschino Vincenzo e Calabretti Paola ricorrono per Cassazione, 3.1 Con unico motivo, lamentano violazione della legge processuale in riferimento all'art. 627 codproc,pen,e 321, comma 2, cod.proc.pen. I giudici di merito non si erano uniformati al principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio, che imponeva di enunciare le ragioni che giustificavano la necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Il Tribunale, invece, si era soffermato su profili non più oggetto di contestazione, ovvero la legittimità dell'emessa confisca per equivalente, argomentando sulla impossibilità di reperire il profitto del reato poiché l'imputato non aveva fornito la prova della esistenza di beni in capo alla persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.
In modo altrettanto elusivo dell'onere motivazionale indicato nella sentenza di rinvio, i giudici di merito avevano poi argomentato che i ricorrenti non avevano offerto idonee garanzie patrimoniali, tale non essendo nemmeno la titolarità, in capo al Franceschino, di un bene immobile di congruo valore, essendo più difficoltosa una procedura di ablazione di un bene immobile piuttosto che l'acquisizione diretta di somme di denaro. Ciò che era stato invece richiesto in base alla sentenza di rinvio era il riferimento al pericolo che, nelle more del giudizio, il bene sequestrato potesse essere modificato, disperso, utilizzato o alienato; e non già il riferimento ad una mera incapienza patrimoniale.
Peraltro, era sempre stato messo in evidenza come il ricorrente non avesse mai manifestato alcuna volontà di alienare l'immobile sito in Carovigno, e non aveva comunque dimostrato alcuna intenzione di disperdere i propri beni.4. Il Irocuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
5. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa con la quale hanno dedotto che, in ragione delle carenze motivazioniali illustrate, sussiste il difetto assoluto di motivazione che si sostanzia nella violazione dell'art. 125 cod,proc,pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza rescindente ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U - n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01, Ellade). Con la pronuncia citata, la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi soddisfatto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
3. Ciò posto, l'onere motivazionale imposto al giudice del rinvio era, secondo la sentenza rescindente, quello di " valutare se, nel caso di specie , sussista la necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio".
4. Detto onere motivazionale non è stato assolto dal Tribunale di Brindisi, il quale nulla ha argomentato in ordine al concreto pericolo relativo alla dispersione o alienazione dei beni nelle more del giudizio. Non è invero conferente il richiamo alla incapienza del patrimonio della società, che non può assurgere di per sé a dato dimostrativo del pericolo di dispersione ed utilizzo dei beni confiscati in capo al Franceschino e alla Calabretti, né soddisfa l'onere motivazionale richiesto la considerazione che risulterebbe più difficoltosa una procedura di ablazione di un bene immobile piuttosto che l'acquisizione diretta di somme di denaro. Detta argomentazione non riguarda, come detto, l'aspetto del periculum in mora ( si ripete, alienazione o dispersione del bene confiscato nel tempo necessario a celebrare il giudizio) ma aspetti del tutto diversi, inerenti ad eventuali difficoltà nella fase esecutiva.
5. Consegue a quanto esposto che sussiste il denunciato vizio di violazione dell'art. 627 cod proc pen. Si impone quindi l'annullamento con rinvio della decisione impugnata per nuovo giudizio sul punto. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi, competente ai sensi dell'art. 324, co.5, c.p.p. Roma, 12 settembre 2023 Il Consiigliere estensore Il Pr