Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41851/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming insufficient 'strengthened' reasoning on drug trafficking intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging the Appellate Court's decision to reform a first-instance acquittal into a conviction for illegal drug possession. The appellant argued the higher court failed to provide 'strengthened' reasoning regarding the defendant's intent to traffic versus personal use, citing contradictions in the factual findings. The court ruled that the lower court adequately addressed these issues by evaluating multiple objective and subjective circumstances, such as the quantity of drugs, the location, and the defendant's evasive behavior, thereby satisfying the legal requirement for enhanced motivation in retrials.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309/1990: In cases of drug possession reforming an acquittal, the appellate court must provide strengthened reasoning by comprehensively evaluating all objective and subjective circumstances to determine trafficking intent, rather than relying solely on the quantity of drugs found.

Parole chiave

Generato dall'IA
strengthened reasoning drug trafficking intent appellate reform illegal possession quantitative thresholds revoca della sospensione condizionale abuso di sostanze revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett.
Art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - n. 51898 del 11/07/2019
Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021
278056 - 01, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv.
Sez. 4, sentenza n. 7191/2018
questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv.
Sez. 6, n. 44419/2008
272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv.
Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014
ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIAGI MARCO nato a ROMA il 25/01/1990 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato LOPS ALESSANDRA del foro di ROMA in difesa di BIAGI MARCO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa il 16 dicembre 2022, ha riformato la sentenza di assoluzione emessa dal GUP presso il Tribunale di Roma a seguito di impugnazione proposta dal Procuratore Generale, ed ha condannato Biagi Marco alla pena di mesi dieci di reclusione ed €.2.000,00 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina già suddivisa in involucri.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione poichè la Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado non osservando l'obbligo di motivazione " rafforzata" inoltre perché illogica e contraddittoria era la motivazione in ordine alla ritenuta finalità di spaccio, laddove gli elementi acquisiti al giudizio deponevano per l'uso personale della sostanza trovata in possesso dell'imputato.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. E' certamente pacifico che, vertendosi in un caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, è richiesta una motivazione " rafforzata", che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, (Sez. 6 - n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056 - 01, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404 - 01.).

3. L'onere di rendere una motivazione" rafforzata" è stato pienamente assolto dalla Corte territoriale , che ha reso una pronuncia dotata di maggiore forza persuasiva rispetto a quella del primo giudice, dando adeguatamente conto delle ragioni poste alla base della differente valutazione del compendio probatorio acquisito. Va ricordato inoltre che il giudizio in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.

4. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, opera un buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale e valorizza in tal senso, con una lettura non atomistica ma complessiva dei dati acquisiti, i seguenti elementi:

1) la cocaina era posta all'interno di due bustine, e si presentava suddivisa rispettivamente in 17 e 9 involucri posti all'interno delle bustine predette, elemento deponente per la finalità di cessione;

2) il quantitativo analizzato era pari a 23 dosi medie giornaliere, superiore al fabbisogno personale idoneo a soddisfare un assuntore di droga;

3) alla vista degli agenti l'imputato si era rapidamente disfatto della sostanza, gettando dietro una siepe il pacchetto;

4) la zona in cui era avvenuto il fatto era una nota piazza di spaccio;

5) alla richiesta di spiegazioni circa la sua presenza in quel luogo, il Biagi aveva reso una versione vaga, e cioè che avrebbe dovuto incontrarsi con un conoscente del padre, tale Massimo, che gli avrebbe dovuto offrire un lavoro, senza nulla specificare al riguardo;

6) non era stata fornita alcuna prova della tossicodipendenza dell'imputato né del fatto che quest'ultimo svolgesse una attività lavorativa tale da avere fonti di reddito con cui acquistare cocaina per mero uso personale.

5. Dette considerazioni, perfettamente coerenti e non illogiche, sono sicuramente dotate di maggior forza persuasiva rispetto al percorso motivazionale del primo giudice che, quanto alla spiegazione fornita dal Biagi circa la presenza sul luogo dei fatti, riconosce che questa era "non convincente e priva di specificazioni", aggiungendo poi che tale versione dei fatti avrebbe potuto essere verificata durante le indagini, con ciò contraddicendo la considerazione per cui sarebbe stata" priva di specificazioni" e, come tale, difficilmente verificabile. Parimenti dubitativa, inoltre, è la motivazione in ordine alla capacità reddituale dell'imputato.

6. Conclusivamente, si impone il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 6 luglio 2023 Il