Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new aggravating circumstances not raised in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant raised aggravating circumstances for the first time in the cassation petition. The defense argued that fraud-based aggravations and specific circumstances under Article 625 of the Penal Code should have been contested earlier. The court ruled that since these issues were not included in the second-instance appeal grounds, they cannot be examined under the principle of procedural economy. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: Questions not raised in the appeal grounds are inadmissible in cassation, except for those ascertainable ex officio or impossible to raise in the second instance.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAN ETTI SILVIA natq a MASSA il 24/06/1964 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19 gennaio 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata il 27 febbraio 2018 dal Tribunale di Lucca con la quale Silvia Zanetti è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 4 cod. pen. e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, è stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed C 350,00 di multa.
2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Con unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere state ritenute sussistenti le aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e n. 4 cod. pen. Il difensore osserva che alla Zanetti è stata contestata violazione dell'art. 624 bis cod. pen. per essersi introdotta con inganno in un appartamento di proprietà della persona offesa. Sostiene che l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento non avrebbe potuto essere ritenuta sussistente perché l'attività ingannatoria era stata presa in considerazione per applicare la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624 bis in luogo di quella prevista dall'art. 624 cod. pen. Quanto alla aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen , osserva che la stessa non è configurabile se l'agente si limita ad approfittare di situazione di disattenzione o momentaneo allontanamento del detentore della cosa.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e osservando che la questione volta a contestare la sussistenza delle circostanze aggravanti è stata proposta per la prima volta col presente ricorso.
4. Dall'esame dei motivi di appello emerge che la sentenza di primo grado fu impugnata deducendo: col primo motivo, la mancata assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530, comma 1, oppure, in subordine, dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen; col secondo motivo, carenza di motivazione quanto alla «addebitabilità alla Zanetti della fattispecie contestata e dei suoi elementi costitutivi sia oggettivi che soggettivi»; col terzo motivo, l'eccessivo rigore nella determinazione della pena irrogata. L'atto di gravame, dunque, non conteneva una specifica e argomentata contestazione della sussistenza delle circostanze aggravanti e ciò comporta l'inammissibilità del ricorso.
Come noto, infatti, dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., discende che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Tale regola trova la propria ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631;
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 sett