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Sentenza — n. 40863/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds lacking argumentation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Coppola's appeal against the home detention order inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding his guilt and the necessity of the restrictive measure. The Court rejected these claims because the arguments were overly generic, merely assertive, and failed to engage in a specific, reasoned critique of the original order.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and assertive without providing a specific, reasoned critique of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of argumentation home detention order Cassazione Roma traffico aggravato di cocaina furto aggravato infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo inammissibile l'impugnazione e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 273 c.p.p.
Con l'ultimo motivo Luigi Coppola si duole, ancora, di difetto di motivazione e di violazione dell'art. 273 cod.
art. 273 cod. proc. pen
Con l'ultimo motivo Luigi Coppola si duole, ancora, di difetto di motivazione e di violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., non emergendo, sotto il profilo della gravità indiziaria, «né il ruolo ricoperto né il contributo offerto dall'indagato al sodalizio criminale» (così alla p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo inammissibile l'impugnazione e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
I motivi di ricorso, quindi, risultano essere non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA LUIGI nato a NAPOLI il 17/07/1977 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del Tribunale per il riesame di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Potenza 1'11-16 maggio 2023 ha integralmente confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Lagonegro il 18 aprile 2023 ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a Luigi Coppola, indagato per il reato di furto di circa 10 kg di sigarette, sottratte da un'automobile in sosta sulla pubblica strada previa rottura di un vetro del veicolo, con la recidiva qualificata, fatto commesso il 2 marzo 2023.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Luigi Coppola, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e mancanza dell'apparato giustificativo in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, mancando prova certa della responsabilità dell'indagato, il quale, secondo la Difesa, era soltanto presente sul luogo dei fatti e ha chiarito al G.i.p. la propria posizione. 2.2. Tramite il secondo motivo censura vizio di motivazione e mancanza della giustificazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo trascorso del tempo tra i fatti ipotizzati (2 marzo 2023) e l'emissione della misura (il 18 aprile 2023), potendo comunque eventuali pericula in libertate essere prevenuti mediante misura meno afflittiva. 2.3.

Con l'ultimo motivo Luigi Coppola si duole, ancora, di difetto di motivazione e di violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., non emergendo, sotto il profilo della gravità indiziaria, «né il ruolo ricoperto né il contributo offerto dall'indagato al sodalizio criminale» (così alla p. 2 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il P.G. della S.c. nella requisitoria scritta del 10 luglio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. Non è stata chiesta la trattazione orale del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Tutti i motivi (il primo ed il terzo in tema di gravità indiziaria; il secondo in tema di esigenze cautelari) sono strutturati in maniera estremante generica, sono meramente assertivi e, comunque, omettono il doveroso confronto con l'ordinanza impugnata, il cui contenuto si salda con quello del provvedimento genetico del 18 aprile 2023. I motivi di ricorso, quindi, risultano essere non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 3.Consegue la statuizione in dispositivo. Essendo inammissibile l'impugnazione e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d