Italian court dismisses appeal on driving without license, upholding recidivism based on final administrative penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for driving without a license aggravated by recidivism. The appellant argued that the finality of the prior administrative sanction was not proven, but the court found the administrative penalty from 2017 irrevocable due to the expiration of appeal periods. Consequently, the recidivism element was established, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 15 e 17, d.lgs. 285/1992; Art. 5, d.lgs. 8/2016: Recidivism for driving without a license in the two-year period is constituted by the repetition of the depenalized offense, which includes a definitively ascertained administrative violation alongside a prior judicial conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERBONE ANTONIO nato a NAPOLI il 30/03/1980 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna alla pena ritenuta di giustizia di Antonio Cerbone in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, d.lgs. 10 aprile 1992 n. 285, per avere guidato un'autovettura sprovvisto di patente di guida (revocatagli) con recidiva nel biennio, in Milano il 22 ottobre 2018.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato/ a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 116 d.lgs n. 285/1992, per essere stata riconosiuta la recidiva nel biennio. Il difensore rileva che difetterebbe la prova della definitività della precedente sanzione amministrativa irrogata a seguito dell'accertamento del 23 novembre 2017 e che la Corte di Appello si sarebbe limitata a ribadire tale definitività, pur in assenza di riscontri.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Silvia Salvadori, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 4.11 ricorso deve essere dichiarto inammissibile. 5.11 reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882). L'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, a proposito della fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art.116, comma 15 Cod. strad., penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio", prevede che per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.
Tale disposizione è stata interpretata nel senso che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa, purchè definitivamente accertata (Sez. 4, n.27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405 - 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S, Rv. 268247-01). Nel caso in esame la Corte, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, ha dato atto della intervenuta irrevocabilità della sanzione amministrativa emergente dal verbale di contestazione della Polizia Locale di Milano del 23 novembre 2017 (riportata nella Comunicazione notizia di reato del 5 novembre 2018).
Del resto, la definitività dell'illecito amministrativo deriva dalle scansioni temporali previste per l'impugnazione e dal decorso del relativo termine perentorio di attivazione. Nella sentenza, dunque, si afferma che l'addebito della recidiva è fondato su un . illecito amministrativo accertato con provvedimento amministrativo esecutivo, mentre il ricorso, nel lamentare la mancata verifica di tale definitività, pecca per difetto di specificità.6.All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende In Roma 13 ttembre 2023 Il Consigli ensore Il Rresidente le Di alvo Emauf / DEPOSIT N CANCELLERIA oggi, r) 2. IL