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Sentenza — n. 40839/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by three defendants but allows one appeal regarding a conditional sentence requirement in a plea agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals of three defendants inadmissible while annulling the judgment against one defendant, Salvatore Di Felice. The first group argued for violations of their plea agreements or sentencing errors, which the court rejected as they did not constitute legal defects in the appellate settlement. Conversely, the court found Di Felice's appeal valid because the lower court failed to address his specific request for a suspended sentence, which was a condition of his plea deal. Consequently, the judgment was annulled for Di Felice with remittal for a new evaluation of the agreement's terms.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding plea agreements, the court must either accept the entire agreement or reject it entirely, and cannot ignore conditions such as a request for suspended sentence that were integral to the parties' negotiation.

Parole chiave

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concordato in appello sospensione condizionale della pena violazione dell'accordo inammissibilità del ricorso formazione della volontà negoziale pena illegale riforma della decisione adesione, accordo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
1.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
sez.3, n.25994 del 6/03/2019, Ziparo, Rv. 276012
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DIANA DARIO nato a CASERTA il 16/11/1999 DIANA ELIO nato a CASERTA il 16/11/1999 DI FELICE SALVATORE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/05/2000 GADOLA LUIGI nato a MADDALONI il 20/04/1993 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente a DI FELICE Salvatore con trasmissione degli atti al tribunale competente per riformulazione dell'accordo. Dichiararsi inammissibili i ricorsi di GADOLA Luigi, DIANA Dario e DIANA Elio.

RITENUTO IN FATTO

1.DIANA Dario, GADOLA Luigi, DI FELICE Salvatore e DIANA Elio ricor- rono avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'esito di concordato in appello previa rinuncia ai motivi di gravame, rideterminava la pena nei loro confronti nella misura concordata in relazione a numerose ipotesi di detenzione con finalità di cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

2. Il ricorrente GADOLA Luigi assume violazione dell'accordo in quanto lo stesso prevedeva l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.112 cod.pen., laddove la sentenza della corte distrettuale aveva mantenuto la circostanza aggravante sebbene bilanciata, in giudizio di equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche e assume a che l'accoglimento parziale dell'accordo determina vA nullità della sentenza impugnata in quanto, per giurisprudenza costante, il patto avrebbe dovuto essere accolto nella sua interezza o essere rigettato. 2.1 DI Felice Salvatore denuncia violazione di legge per mancato recepi- mento nel patto della richiesta di sospensione condizionale della pena al cui riconoscimento la richiesta di concordato era subordinatap 2.2 DIANA Elio denuncia violazione di legge per il mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche che pure erano state ricono- sciute in primo grado. 2.3 DIANA Dario lamenta difetto di motivazione in ordine alla mancata specificazione degli aumenti per i singoli titoli di reato posti in continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca mo- tivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concor- dato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto dif- forme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla de- terminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della san- zione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (sez.2, n.22002 del 10/04/2022, Marinello, Rv.276102; sez.1, n.944 del 23/10/2019, M., Rv.278170).I profili di doglianza articolati dai ricorrenti, ad eccezione di quello propo- sto da DI FELICE Salvatore, sono inammissibili in quanto manifestamente privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di ap- pello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concor- data, che non presenta profili di illegalità, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni di- versa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (sez.3, 15.6.2016, Dantese Rv. 268385; sez.2, 3/01/2014, Khribech, Rv. 259825) e l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale (sez.1, n.30403 del 9/09/2021, Bellobuono, Rv.279788). 2 GADOLA Luigi assume che il giudice distrettuale avrebbe disatteso il contenuto del concordato per avere mantenuto la circostanza aggravante di cui all'art.112 cod.pen., pure bilanciata dalla circostanze attenuanti generi- che con giudizio di equivalenza, ma la prospettazione risulta manifestamente infondata laddove il GADOLA, nella richiesta di pena concordata se da una parte aveva rinunciato ai motivi di ricorso diversi da quelli inerenti al tratta- mento sanzionatorio, non aveva richiesto la esclusione della circostanza di cui ,ì'art.112 cod.pen., ma aveva chiesto che la stessa non operasse "in virtù dell'art.63 comma 4 cod.pen.", e pertanto che della stessa non venisse te- nuto conto ai fini degli aumenti della pena.

La Corte di Appello, nel recepire integralmente l'accordo delle parti, ha applicato la pena nella misura concordata dalle parti, ritenendo bilanciate le aggravanti contestate (vale a dire la recidiva e l'aggravante ex art.112 cod.pen.) con le concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza conformemente a quanto indicato nell'accordo.

3. Manifestamente infondato è anche il ricorso di DIANA Dario che si duole della misura degli aumenti apportati per la continuazione. Sotto un primo profilo la censura si presenta improponibile atteso che la misura degli aumenti per i reati posti in continuazione (a fronte di 160 episodi di cessione di stupefacente di cui all'art.73 comma 4 d.P.R. 309/90) è stata fissata in conformità al concordato in appello nella misura di tre anni mesi 5 ed euro 12.800 pari a 8 giorni di reclusione ed euro 80 per ciascun episodio, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente mo- dificato, salva la ipotesi di illegalità della pena (sez.5, n.7333 del 13/11/2018, Rv.275234).

Sotto diverso profilo la pena concordata, a titolo di aumento per ciascun episodio di spaccio (giorni otto di reclusione ed euro 80 di multa), non può certamente ritenersi illegale, trattandosi di aumento che non travalica il triplo della pena base fissata in anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 9.000 di multa e i singoli aumenti non determinano un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione del cumulo ma- teriale (art.81 commi 1 e 3 cod.pen.). Inoltre a fronte di una condotta seriale, che annovera 161 episodi di spaccio, tutti compresi nell'alveo dell'art.73 comma 4 d.P.R. 309/90, la 'previsione di singoli aumenti uniformi appare del tutto rispettosa della giurisprudenza di legittimità in ordine al grado di impe- gno motivazionale richiesto in ipotesi, come la presente, di concorso di reati della stessa specie, al fine di evitare che possa surrettiziamente procedersi al cumulo materiale, anziché al cumulo giuridico delle pene (sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Rv.282269).

4. Manifestamente infondato è altresì il ricorso di DIANA Elio il quale as- sume che in sede di accordo sulla pena ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. al ricorrente sarebbe stata applicata una pena illegale in quanto la corte di appello non avrebbe considerato che il giudice di primo grado aveva ricono- sciuto le circostanze attenuanti generiche, le quali invece non figuravano nell'accordo sulla pena in appello. Invero nella specie non ricorre né una violazione dei termini dell'accordo, né una ipotesi di pena illegale che giustificano il ricorso avverso una sentenza di concordato in appello.

Le circostanze attenuanti generiche risultano infatti riconosciute a DIANA Elio dal giudice di primo grado con giudizio di equiva- lenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti (foglio 367 della sentenza di primo grado) e nessuna richiesta in merito risulta essere stata formulata con la richiesta ex art.599 bis cod.proc.pen. La Corte di Appello, nella sen- tenza impugnata, si è limitata ad accogliere integralmente l'accordo rag- giunto dalle parti in appello, irrogando la pena nella misura concordata di anni tre mesi sette giorni 18 di reclusione ed euro 11.816,00 di multa non incorrendo in alcuna violazione dell'accordo, né in ipotesi di pena illegale.

5. Fondato è invece il ricorso di DI FELICE Salvatore il quale ha formulato una proposta di concordato in appello subordinata alla concessione del be- neficio della sospensione condizionale della pena.La Corte di appello, nel recepire l'accordo intervenuto tra le parti, ha tut- tavia omesso di considerare che la richiesta era subordinata al riconosci- mento del suddetto beneficio, nulla statuendo sul punto e limitandosi ad ir- rogare la pena finale richiesta pari a "anni uno, mesi dieci giorni diciotto di reclusione ed euro 5.416,00 di multa" la cui misura giustificherebbe, in astratto il riconoscimento del beneficio.

La decisione si pone pertanto in contrasto con il consolidato principio del giudice di legittimità secondo il quale "il beneficio della sospensione condi- zionale della pena si pone come elemento determinate nel processo di for- mazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale sua quale si è perfezio- nato il suddetto accordo", così che il giudice non può frazionare l'accordo intervenuto tra le parti, dovendo invece, recepirlo per intero, ovvero disat- tenderlo procedendo, in tale caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato (sez.3, n.25994 del 6/03/2019, Ziparo, Rv. 276012).

Il ricorso proposto nell'interesse di DI FELICE Salvatore deve pertanto essere accolto e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, dovendo il giudice a quo procedere ad una nuova valutazione sui termini dell'accordo proposto.

6. I ricorsi di DIANA Dario, DIANA Elio e GADOLA Luigi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese proces- suali e„ non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), i ricorrenti vanno altresì condannati, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI FELICE Salvatore con rin- vio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Di- chiara inammissibili i ricorsi di DIANA Dario, DIANA Elio e GADOLA Luigi e condanna i medesimi al pagamento delle spese pro