Italian Court annuls drug trafficking confiscation of excess funds due to lack of proven profit link.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's confiscation of 405 euros found in possession of the defendant Dian Mamadou, while upholding the confiscation of 20 euros proven as drug sale proceeds. The defendant argued the lower court failed to explain why the larger sum constituted profit from the specific charged offense, noting the amount was too high for the alleged transaction. The court ruled that without a direct nexus between the charged crime and the excess funds, they cannot be confiscated under the relevant drug trafficking provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, co. 5, d.P.R. 309/90; Art. 73, co. 7-bis, d.P.R. 309/90: Confiscation of proceeds from drug trafficking requires a proven direct link between the specific charged offense and the funds, excluding confiscation of amounts exceeding verified profits from that specific crime.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIAN MAMADOU nato il 20/08/1982 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost.
Proc. Gen. LIDIA GIORGIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di 405 euro disponendone la restituzione all'avente diritto. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Dian Mamadou ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla confisca dell'intera somma di danaro in sequestro. Per il ricorrente è indubbio che la Corte di Appello di Roma condivida le argo- mentazioni della giurisprudenza di legittimità confermate con la recente sentenza del 13.12.2022 n. 8890, ciò desumendosi dal richiamo in sentenza al concetto di "profitto di reato".
Ci si duole, tuttavia, che manchi, nella motivazione della sen- tenza impugnata, la chiara spiegazione e l'individuazione degli elementi da cui la Corte capitolina possa aver desunto tale qualità per la somma di danaro di cui ha confermato la confisca. Ciò perché, a ben vedere, dalla lettura degli atti proces- suali, non è dato evincere alcunché che possa consentire di affermare che l'intera somma di 425 euro sia riconducibile all'attività di spaccio di Dian Mamadou, attività del tutto presunta, soprattutto se si analizza l'importo sequestrato.
Un ragionamento logico e coerente -prosegue il ricorso- non avrebbe dovuto solo indicare il motivo per cui la somma di denaro debba essere confiscata (profitto del reato), ma anche gli elementi in base ai quali possa dirsi con certezza che quella somma di denaro sia il profitto del reato per cui si procede. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il PG ha reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe.
3. Il ricorso è fondato.
4. Ed invero, è pacifica la possibilità di procedere alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, in relazione al reato previsto dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, ciò essendo consentito quando ricorrano le condizioni generali pre- viste dall'art. 73, comma 7-bis, e cioè quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto del reato. E non anche né ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90 (c.d. "con- fisca per sproporzione", o "allargata", per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061), norma inserita dall'art. 6 del D.
Lgs. 01/03/2018, n. 21 che richiama l'art. 240-bis cod. pen. e che esclude testualmente la fattispecie di cui al comma 5, nemmeno a confisca obbligatoria "per equiva- lente". E nemmeno ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73 co.7 bis d.P.R. 309/90, che pure esclude testualmente la fattispecie di cui all'art. 73 co. 5 (cfr. ex multis Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900). Dunque, è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti, qualora questo sia il reato per cui si procede.Nel caso in esame, perciò, è stata correttamente confiscata la somma di venti euro, e cioè del corrispettivo dell'unica cessione di 0,400 grammi lordi dì eroina contestata all'imputato.
Non è, invece, dato comprendere -come fondatamente lamenta il ricorrente- su cosa il giudice abbia basato la sua determinazione di confiscare la restante somma di 405 euro della quale l'odierno ricorrente è stato trovato in possesso. Come rilevato recentemente in un caso analogo (Sez. 6 n. 8890 del 13/12/2021, Cheikh Oumar Wade, non mass.) anche ad ammettere che tale somma sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma, eventualmente, di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con introito del relativo corrispettivo.
5. Pertanto, venendo meno il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto all'im- putato in questo processo e la somma di danaro, eccedente i venti euro provento della cessione, rinvenuta nella sua disponibilità, la stessa non può essere confi- scata con riferimento al reato contestato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca della somma di 405 euro, eccedente il profitto del reato, disponendone la restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 405 euro, eccedente il profitto del reato, disponendone la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per la immediata comunicazione al PG in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in R