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Sentenza — n. 40721/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction, ruling generic arguments insufficient to overturn aggravated theft verdict.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40721/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Chillè inadmissible, upholding his conviction for aggravated theft of electricity. The appellant argued that his responsibility was unproven and the sentence excessive, but the court found these claims generic and lacking critical analysis. Consequently, the court rejected the arguments as insufficient to challenge the lower court's factual findings or sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624, 625 n.2 c.p.: The Court of Cassation holds that appeals based on generic allegations of unproven facts or excessive sentencing are inadmissible when the lower court's reasoning is sufficiently arguable and discretionary sentencing falls within statutory limits.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated theft generic arguments sentencing discretion criminal procedure danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 624 c.p.
Art. 625 n.2 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore
sez. 4, n. 21294, Serratore
(così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv.
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv.
sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso
256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv.
sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro
le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHILLE' ALESSANDRO nato a MESSINA il 20/06/1967 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. if #fensore

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Chillè Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di energia elettrica ai danni dell'Enel mediante la realizzazione di una derivazione che consentiva di allacciare l'abitazione con il condotto di derivazione mediarne due fili di collegamento annegati nel cemento e lo aveva condannato zu; pena di un anno di reclu- sione ed euro 600 di multa.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza del reato laddove non risulta provata, oltre ogni ragio- nevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in relazione alla materialità dei fatti, che potevano essere stati commessi da terzi, atteso che il ricorrente non era proprietario dell'immobile e non vi era prova che fosse stato lui a realizzare l'allaccio abusivo; sotto diverso profilo si duole dell'eccessiva gra- vosità del trattamento sanzionatorio.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adeguatamente rappresentati dalle acquisizioni assunte, non essendo necessario che chi ab- bia operato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ovvero colui che ha operato materialmente l'allaccio, essendo sufficiente che ne sia l'uti- lizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440), laddove le contestazioni alla pronuncia di merito si appalesano del tutto generiche, in fatto e altresì prive di autosufficienza laddove pro- spettano che il ricorrente non fosse l'esclusivo utilizzatore della porzione di immobile preso in locazione. 3.1 Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per manifesta infondatezza; la pena infatti è stata modulata sulla base di criteri edittali minimi in presenza di contestazione di furto aggravato ai sensi dell'art.624 e 625 n.2 cod.pen.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edit- tale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere suffi- cienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di corre- zione del giudice di legittimità avendo al contempo escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali anche specifici del reo. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 Giugno 2