Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40477/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against free legal aid denial for tax evasion convicts due to statutory presumptions of wealth.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Belluscio Ivano's appeal against the Lecco Tribunal's refusal of his request for state-funded legal representation. Belluscio argued that prior convictions for tax evasion should not automatically bar him from free aid for unrelated criminal charges, claiming the law's presumption of wealth is unconstitutional. The court ruled that the specific statutory provisions create a rebuttable presumption of exceeding income limits for such convicts, which the applicant failed to overcome with evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 76, comma 4-bis; Art. 91 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: A convicted person for tax evasion crimes is presumed to have exceeded income limits for free legal aid purposes, unless contrary proof is presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
free legal aid tax evasion crimes presumption of wealth income limits rebuttable presumption state-funded representation constitutional review difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
34 - che ha soppresso dette parole, ed ha, come osservato, introdotto nell'art. 76, comma 4-bis, D.P.R.
Art. 91, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
115, nella parte in cui l'art. 91 prevede una presunzione iuris et de iure di abbienza, conseguentemente escludendo la possibilità di richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio per i condannati per i reati c.d.
d.lgs. 7 marzo 2019, n. 34
Nell'originaria formulazione tale esclusione era estesa anche agli "indagati" ed agli "imputati", ma a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 7 marzo 2019, n. 34 - che ha soppresso dette parole, ed ha, come osservato, introdotto nell'art.
Sentenza n. 130 del 16 aprile 2010 della Corte Costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022, Falduto
115, e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a vincerla (così, espressamente, Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022, Falduto, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLUSCIO IVANO nato il 30/09/1973 avverso l'ordinanza del 13/08/2019 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 agosto 2019 il Tribunale di Lecco ha rigettato il ricorso proposto da Belluscio Ivano avverso il provvedimento con cui in data 16 luglio 2018 il giudice unico dello stesso Tribunale aveva rigettato una sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto dell'esistenza di due precedenti condanne definitive per omesso versamento dell'I.V.A., di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Belluscio Ivano, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 76 e 91 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui l'art. 91 prevede una presunzione iuris et de iure di abbienza, conseguentemente escludendo la possibilità di richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio per i condannati per i reati c.d. fiscali. Lamenta, in particolare, il ricorrente che l'effetto preclusivo derivante dalla condanna per il reato di violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto potrebbe operare solo nei casi in cui il procedimento nel quale è richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia relativo proprio a tale categoria di reati, e non già nelle diverse ipotesi, come quella in esame, in cui l'istante sia, invece, indagato o imputato per crimini di diversa natura - nella specie per le fattispecie di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. (capo A); 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B) -.

La difforme interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità sarebbe, pertanto, erronea, nonché contraria ai parametri dettati dalla Carta Costituzionale.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve essere osservato, infatti, come l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato sia stata correttamente rigettata dal Tribunale di Lecco non solo riferendosi all'esclusione, prevista dall'art. 91 D.P.R. n. 115 del 2002, dell'ammissione al gratuito patrocinio per il condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, bensì operando anche richiamo alla presunzione di superamento dei limiti di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, con riguardo a soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinate categorie di reati, tra cui, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 7 marzo 2019, n. 34, anche quelli commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La Corte Costituzionale ha dichiarato con sentenza 16 aprile 2010, n. 130, l'illegittimità costituzionale di tale previsione, stabilendo che detta presunzione deve essere intesa come relativa, ossia superabile con prova contraria. L'art. 91 del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede, come detto, l'esclusione dell'ammissione per i condannati con sentenza definitiva in ordine ai reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Nell'originaria formulazione tale esclusione era estesa anche agli "indagati" ed agli "imputati", ma a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 7 marzo 2019, n. 34 - che ha soppresso dette parole, ed ha, come osservato, introdotto nell'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, i reati c.d. fiscali tra quelli per cui vale la presunzione di superamento dei limiti di reddito - permane per il solo condannato in via definitiva.

Ed allora, dalla lettura coordinata degli artt. 76, comma 4-bis, e 91 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificati dal d.lgs. 7 marzo 2019, n. 34, si desume che la condanna riportata dal richiedente il gratuito patrocinio in ordine a reati c.d. fiscali determina una presunzione di superamento dei limiti di reddito, vincibile con prova contraria, quando l'ammissione è richiesta in procedimenti relativi a reati diversi da quelli in esame, ed una preclusione assoluta alla ammissione al beneficio, quando essa è richiesta in procedimenti aventi ad oggetto proprio tale condanna.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, cioè, è legittimo il provvedimento di rigetto dell'ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato condanna irrevocabile per reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fondato sulla presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di concreti elementi di fatto idonei a vincerla (così, espressamente, Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022, Falduto, Rv. 283021-01).

Nel caso in esame, il giudice dell'opposizione ha correttamente rigettato l'istanza del Belluscio osservando come il ricorrente avesse riportato precedenti condanne definitive per il reato di violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, tali da far presumere, ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, il superamento dei limiti di reddito ai fini della ammissione, senza che, in senso contrario, l'opponente sia stato in grado di allegare o indicare elementi concreti idonei a vincere la suddetta presunzione.

3. Ne deriva, pertanto, la pronuncia del rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma i