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Sentenza — n. 40127/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40127/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURACA ANDREA nato a LAMEZIA TERME il 01/11/1979 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Per il ricorrente MURACA ANDREA sono presenti entrambi i difensori di fiducia, avvocato VILLELLA DOMENICO MICHELE e avvocato LARUSSA ANTONIO del foro di LAMEZIA TERME i quali, riportandosi ai motivi di ricorso, insistono nell'accoglimento.

Regesto Legislator

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articolo 274 c.p; Sentenza — n. 40127/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere confermata dal giudice del riesame, la motivazione della ordinanza impugnata appare logica e priva di contraddizioni mentre le censure svolte dal ricorrente si presentano ripetitive di argomenti già proposti in sede di riesame cautelare, adeguatamente valutati e disattesi con ragionamento del tutto privo di illogicità. 4.1 Corretto in particolare è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto alla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza".

Parole chiave

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attività criminosa inchiesta mascherata traffico di cocaina saccheggio crimine organizzato perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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articolo 274 c.p
47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURACA ANDREA nato a LAMEZIA TERME il 01/11/1979 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Per il ricorrente MURACA ANDREA sono presenti entrambi i difensori di fiducia, avvocato VILLELLA DOMENICO MICHELE e avvocato LARUSSA ANTONIO del foro di LAMEZIA TERME i quali, riportandosi ai motivi di ricorso, insistono nell'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Catanzaro in sede di riesame cautelare con ordinanza in data 9 Marzo 2023 ha confermato la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip distrettuale con la quale veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di MURACA Andrea in relazione al reato associativo di cui all'art.74 DPR 309/90 per avere partecipato a sodalizio criminoso impegnato nella commercializzazione di stupefacente nel quartiere "Ciampa di Cavallo" di Lamezia Terme nell'ambito di diramazione della struttura associativa facente capo alla famiglia GALIANO, nonché in relazione ad un episodio di commercializzazione di sostanza stupefacente di cui al capo 150 della imputazione provvisoria.

2. Il giudice del riesame dopo avere illustrato le fonti di prova costituite da esito di intercettazioni telefoniche, attività di osservazione controllo e sequestro degli investigatori, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare TORCASIO e GIAMPA') che avevano già costituito la base di precedenti attività investigative e dopo avere delineato i caratteri e le diramazioni operative dell'organizzazione criminosa diretta da GALIANO Giorgio e da suo figlio Antonio, evidenziava gli elementi indiziari a carico di MURACA Andrea costituiti essenzialmente dall'esito di captazioni telefoniche.

In particolare il Tribunale del riesame ravvisava gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione alla contestazione di cui al capo 150 sula base di intercettazione in ambientale da cui emergeva che il noto spacciatore LICARI, talvolta coadiuvato dalla compagna DE VITO Valentina veniva a rifornirsi in Lamezia Terme e aveva maturato un debito nei confronti del MURACA di cinquanta euro, che era restio a restituire; di tale circostanza si era interessato il GALIANO e il fratello del ricorrente MURACA Francesco, che ne discorrevano nell'esercizio luogo di abituale ritrovo degli associati, elementi da cui il Tribunale del riesame desumeva l'interessenza negli affari illeciti trattati dai fratelli MURACA del GALIANO, cui non sfuggiva alcun particolare della situazione debitoria in essere a favore di soggetti che spacciavano nel suo interesse all'interno del circondario ove si era estesa la sua influenza e il riferimento criptico al rifornimento della 380 costituiva riscontro del fatto che si facesse implicito riferimento a sostanza stupefacente, trattandosi dell'oggetto principale delle transazioni di cui il gruppo si occupava, risultando la ricostruzione alternativa prospettata dal difensore dell'indagato (il debito per il pagamento di una motocicletta) una possibile obbligazione supplementare, che non escludeva vi che l'oggetto della conversazione era rappresentato dalla sostanza stupefacente, altrimenti non avrebbe avuto senso che la compagna del LICARI chiedesse l'intervento del GALIANO e dei suoi uomini per costringerlo ad onorare il debito.

Evidenziati poi gli elementi fondanti del reato associativo e delineata la struttura associativa facente capo al GALIANO caratterizzata da una fitta rete di pusher, da un luogo ove lo stupefacente veniva stoccato, da una cassa comune, da sussidi a favore dei sodali che venivano arrestati; il Tribunale evidenziava come i fratelli MURACA avevano intessuto stretti rapporti di colleganza e di solidarietà con la famiglia GALIANO, come dagli stessi ammesso in sede di interrogatorio di garanzia, e fosse altresì emersa, sulla base dei contatti telefonici registrati, la richiesta di assistenza rivolta da MURACA Andrea al GALIANO e la disponibilità di quest'ultimo a soddisfare la richiesta in parte subito e in parte in un secondo momento dichiarandosi disponibile a mandare dal richiedente un proprio uomo di fiducia.

Il carattere particolarmente cauto e criptico della conversazione era conducente a ritenere che si trattasse di sostanza stupefacente, interpretazione che risultava corroborata da ulteriori interlocuzioni acquisite dopo il 17 Aprile 2019 (epoca di attivazione di intercettazioni telefoniche specifiche) nonché dalle dichiarazioni rese da persona informata dei fatti (Scerbo Sarro) in relazione al fatto di essersi rifornito di sostanza stupefacente da due fratelli gemelli, di cui uno (Muraca Andrea) era stato tratto in arresto; rapporti successivamente proseguiti con MURACA Francesco, il quale provvedeva al mantenimento dei rapporti con i vertici del sodalizio.

Da alcune interlocuzioni intervenute tra associati (Scalise Raffaele e Galiano Giorgio) risultava il convincimento che i gemelli MURACA avessero una gestione disinvolta dei proventi dell'attività di spaccio e che andavano tenuti al guinzaglio e controllati per un migliore aggiornamento della loro attività. La ricorrenza di numerosi contatti con il GALIANO dal contenuto criptico, sbrigativo e convenzionale costituiva ulteriore indice di una comunanza di interessi e di una costante collaborazione protrattasi nel tempo, in particolare fino all'anno 2016 e poi ripresa nel 2019, confermata dalla frequentazione e dagli incontri presso il bar Millennium, abituale luogo di spaccio e di ritrovo degli associati, così da potersi inferire che il MURACA avesse svolto per lungo tempo attività di pusher per conto della famiglia GALIANO.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari la costanza delle relazioni con il gruppo criminale e per esso con i vertici, la disponibilità offerta alla realizzazione delle finalità illecite, unitamente alla personalità del ricorrente, gravato da precedenti specifici e da periodi anche lunghi di patita custodia, costituivano il sintomo dell'inserimento del MURACA nel settore dello smercio di stupefacenti, rendendo implausibile, anche in virtù della doppia presunzione di legge, l'adozione di misura cautelare non detentiva ovvero domiciliare attesa la capacità di approvvigionamento, anche in forma indiretta, dello stupefacente e l'insufficienza a tale fine dei presidi elettronici.

3. Avverso la ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di BERLINGIERI Alessandro deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sia in relazione al riconoscimento della gravità indiziaria, sia in relazione alla ricorrenza ed alla graduazione delle esigenze cautelari da soddisfare e alla selezione della misura di massimo rigore. Quanto alla gravità indiziaria in relazione al capo 150 della rubrica assume totale travisamento della prova in ordine alla interpretazione della intercettazione ambientale da cui veniva desunta la gravità indiziaria in capo al MURACA laddove dal chiaro contenuto della conversazione oltre all'assenza di qualsiasi riferimento ad un debito che nasceva dal narcotraffico si discuteva di un residuo debito di euro 50 di cui era creditore non l'indagato Andrea Muraca, che nella conversazione veniva in riferimento come cognato del debitore LICARI, ma da soggetto soprannominato "benzina" corrispondente a Andrea Torcasio e il ricorrente richiamava documentazione da cui inferire che il credito si riferisse al pagamento di una motocicletta.

Nulli erano i riferimenti a sostanza stupefacente ad eccetto del criptico richiamo alla "380", che peraltro non riguardava i fratelli MURACA, così del tutto apodittica era l'affermazione secondo la quale i rapporti tra MURACA e GALIANO fossero relativi al settore del narcotraffico, atteso che il ricorrente aveva evidenziato che i rapporti tra lo stesso e il GALIANO derivavano dal rapporto di lavoro che il ricorrente svolgeva in un caseificio della famiglia GALIANO. Quanto al delitto associativo il provvedimento risultava gravemente viziato sotto il profilo logico attesa l'assenza di qualsiasi tipo di rapporto tra il ricorrente e gli altri sodali a partire dall'Agosto 2016 che coincide con la costituzione della consorteria, mentre il ricorrente risultava essere stato in detenzione proprio a partire dal mese di Agosto 2016 ed era proseguito fino al Marzo 2019 sebbene agli arresti domiciliari, né risultava riconosciuta alcuna partecipazione morale dello stesso in relazione ai reati fine, di cui l'unico contestato era viziato da un travisamento del dato intercettivo; le dichiarazioni degli acquirenti lo stupefacente facevano riferimento ad attività di spaccio posta in essere dai gemelli MURACA ma avevano escluso alcun contesto più ampio e organizzato, mentre i riferimenti contenuti in una intercettazione al fatto che i MURACA andavano controllati e obbligati ad una puntuale rendicontazione potevano riferirsi all'attività dagli stessi svolta presso il caseificio da cui erano stati allontananti anche per irregolarità gestionali e che comunque l'asserita attività di spaccio per conto dei GALIANO trovava un limite incontrovertibile nello status detentionis del prevenuto.

Difettava una valutazione autonoma e imparziale del ruolo svolto dal ricorrente all'interno dell'associazione circa il contributo funzionale offerto per le finalità illecite dell'ente. Con un secondo motivo di ricorso la difesa assume insussistenza delle esigenze cautelari ed erronea applicazione dei criteri di cui all'art.275 cod.proc.pen. in punto di esigenze cautelari e motivazione mancante sul punto. Rileva che le condotte che possono avere rilevanza indiziaria in ordine alla partecipazione del prevenuto all'associazione si esauriscono con la sopravvenienza dello stato di detenzione nell'Agosto 2016 e che pertanto il pericolo di recidivanza criminale non è attuale in assenza di ulteriori condotte illecite, a parte quella di cui al capo 150 dell'imputazione provvisoria (peraltro affetto dal travisamento della fonte investigativa) in ragione del lasso temporale intercorso dalla commissione dei fatti.

La misura risultava al contempo sproporzionata e inadeguata tenuto conto dell'assenza di contatti del ricorrente con gli altri sodali e della marginalità della sua rilevanza all'interno dell'associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. ex plurimis S.U. n.16 del 16/06/1996, Di Francesco; sez.1, n.1083 del 20/02/1998, Martorana; sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244).

In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro; sez.6, n.11194 del 8/03/2012, Lupo; sez.4, n.18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv.269884).

2. Il Tribunale del Riesame ha riconosciuto la strutturata partecipazione del MURACA all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, diretta dalla famiglia GALIANO di Lannezia Terme, sulla base degli esiti di attività intercettiva da cui ha tratto elementi di gravità indiziaria sia in relazione al reato fine di cui alla contestazione provvisoria di cui al capo 150, sia in relazione al profilo partecipativo. A prescindere dal contenuto delle intercettazioni e dalla interpretazione offerta dal giudice del riesame, che non può essere oggetto di valutazione critica in questa sede (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) non ricorrendo ipotesi di irragionevolezza o di travisamento della interpretazione fornita dal giudice, anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138), il dato ricavato dal giudice del riesame è che MURACA Andrea è soggetto intraneo all'organizzazione capeggiata da GALIANO Antonio in quanto persona che, unitamente al co-indagato MURACA Francesco, era dedito all'attività di spaccio nell'interesse dell'organizzazione criminale.

Tale condotta veniva svolta in modo sistematico, continuativo, sebbene intervallata da periodi di detenzione, in accordo con l'organizzazione a delinquere e monitorata da esponenti della famiglia GALIANO che ne verificavano la redditività, richiamando il ricorrente ad una puntuale rendicontazione dei debiti maturati, fino a riconoscere la patente di "infami" e "traditori" ai due fratelli i quali, approfittando anche dello stato detentivo dell'organizzatore del sodalizio, GALIANO Giorgio, se ne sarebbero approfittati mancando di lealtà, tanto che gli interlocutori intercettati (Galiano Angelo e Scalise Raffaele) si auguravano che, a seguito della scarcerazione del capo, i due fratelli MURACA fossero allontanati dall'organizzazione e che comunque andassero "tenuti al guinzaglio" per mantenere un puntuale aggiornamento della loro attività.

Il ragionamento espresso dal Tribunale risulta corretto dal punto di vista logico giuridico e le censure articolate dalla difesa del ricorrente appaiono prive di confronto con la trama motivazionale dell'ordinanza impugnata e comunque reiterative di argomenti che il giudice del riesame ha valutato, seppure disattendendoli, con argomenti privi di illogicità evidenti. 31n generale)la partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento della IJ attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso, mentre deve essere esclusa, quale indice della partecipazione, la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, ovvero la mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692); in particolare deve ricorrere l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione dell'indagato al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con i soggetti che prendono parte ad un'organizzazione attiva nel traffico di sostanze stupefacenti partecipando, eventualmente, ai singoli reati che ne definiscono il programma, costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (sez.3, n.9036 del 30/01/2021, Santoro, Rv.282838-01). 3.1 Il Tribunale del Riesame ha tenuto conto di tali principi e non si è limitato a delineare il ruolo del MURACA quale occasionale coadiutore della famiglia GALIANO con il quale i rapporti, per stessa ammissione del prevenuto, erano stretti e risalenti, ma ha correttamente interpretato gli elementi indiziari a suo carico, richiamando in primo luogo le sommarie informazioni assunte dai clienti del MURACA i quali ne riconoscevano la veste di pusher sulla piazza di Lamezia Terme e in secondo gli esiti di intercettazioni telefoniche dalle quali emergevano gli stretti contatti tra i fratelli MURACA e il GALIANO cui si rivolgevano, con linguaggio criptico, per ricevere assistenza nella fornitura che avrebbe potuto essere soddisfatta nell'immediato solo in parte, ovvero allorquando si discorreva, in termini altrettanto allusivi, di alcune "cipolle", la cui interpretazione in termini indiziari da parte dei giudici della cautela & risulta plausibile e non manifestamente illogica, né contrastata da una alternativa interpretazione. 3.2 Ritenuta pertanto adeguatamente argomentata la prospettazione del giudice del riesame cautelare secondo la quale MURACA Andrea e il suo fratello gemello erano stabili spacciatori di sostanza stupefacente sulla piazza di Lamezia Terme e riconosciuta altresì la logicità e la coerenza degli argomenti spesi per sostenere il risalente e consolidato collegamento del MURACA con la famiglia GALIANO, la quale al contempo gestiva lo spaccio organizzato all'interno della provincia, del tutto correttamente il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto di collegare la sistematica attività di spaccio del MURACA con l'organizzazione capeggiata da GALIANO Giorgio e, successivamente da GALIANO Antonio, alla stregua dell'ulteriore materiale intercettivo, peraltro riconducibile ad altro esponente della famiglia GALIANO (il nipote GALIANO Angelo) dalla quale risultava palese che il MURACA operasse sotto il controllo e la direzione della stessa organizzazione, che rimproverava al MURACA un difetto di lealtà, una carenza di rendicontazione dell'attività operativa nel settore degli stupefacenti, prospettandosi la necessità di tenere al guinzaglio i fratelli MURACA se non di allontanarli del tutto dall'organizzazione, una volta scarcerato il capo del sodalizio.

In sostanza il giudice del riesame cautelare ha del tutto logicamente argomentato sul fatto che MURACA Andrea, sotto il controllo e la direzione dei vertici dell'organizzazione, sebbene con una tendenza a ottenere una maggiore autonomia gestionale, ne curava lo spaccio all'interno del quartiere di riferimento e riversava periodicamente i corrispettivi ai soggetti allo stesso sovraordinati che si lamentavano di una inadeguata giustificazione del suo operato. 3.3 Sotto questo profilo la pure emblematica affermazione registrata nella interlocuzione tra GALIANO Angelo e SCALISE Raffaele secondo la quale i MURACA "vanno tenuti per il guinzaglio" e che si erano comportati da "infami e traditori", non solo fotografa il rapporto di palese sovra-ordinazione della famiglia GALIANO all'interno di un rapporto criminale strutturato con il MURACA, ma rappresenta il segnale evidente, sebbene nei limiti della gravità indiziaria richiesta per la fase, del profilo operativo di MURACA Andrea all'interno della struttura associativa, laddove al ricorrente (e verosimilmente al fratello gemello) era stato affidato il compito di vendere sul mercato la droga che gli veniva consegnata dall'organizzazione e riversarne i corrispettivi al GALIANO e, quindi, di dare attuazione allo scopo dell'organizzazione che era quello di commercializzare lo stupefacente mediante l'impiego di collaboratori seri e fidati. 3.4 Tale argomentare, coerente con le risultanze processuali e aderente alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, non risulta essere stato adeguatamente contrastato da parte della difesa del ricorrente nel primo motivo di ricorso, con conseguente rigetto della relativa censura.

4. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere confermata dal giudice del riesame, la motivazione della ordinanza impugnata appare logica e priva di contraddizioni mentre le censure svolte dal ricorrente si presentano ripetitive di argomenti già proposti in sede di riesame cautelare, adeguatamente valutati e disattesi con ragionamento del tutto privo di illogicità. 4.1 Corretto in particolare è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto alla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza".

Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quello di attualità e viceversa. Il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub judice, mettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, l'arco temporale all'interno del quale la condotta illecita è stata realizzata, la personalità del prevenuto gravato da precedenti specifici, nonché la ricorrenza della presunzione relativa di cui all'art.275 comma 3, cod.proc.pen., la quale è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dalla dall'art.274 cod.proc,pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.275, comma 3 cod.proc.pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al decorso del tempo, i caratteri della attualità e della concretezza del pericolo (in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.

Sez.1, n.21900 del 7/05/2021, Poggiali, Rv.282004; sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766-01). 4.2 In questa prospettiva, risulta palese come le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere un'alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (sez.3, n.34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv.273674-01; sez.5, n.1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv.282769- 01; sez.3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891-01) essendo pertanto irrilevante lo stato di detenzione del prevenuto il quale, scarcerato nel corso dell'anno 2019, risulta avere immediatamente riattivato i collegamenti con la criminalità organizzata in Lamezia Terme, sfociati nell'odierna contestazione.

In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qualvolta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppure non specificamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate, ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma impone una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sulle esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Tale analisi è stata correttamente svolta dal Tribunale del riesame con motivazione priva di illogicità evidenti che non si presta a censure di legittimità sul punto.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve e