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Sentenza — n. 40121/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against drug trafficking convictions for procedural defects and merit errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40121/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants for illegal drug possession and trafficking inadmissible. The defendants argued for reduced sentencing and procedural nullity regarding notification, but the court found their arguments legally unfounded. The court ruled that procedural defects were cured by the presence of a defense attorney and that the lower court's assessment of the defendants' criminal history and social danger was reasonable.

Regesto Legislator

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Art. 80, comma 2 d.P.R. 309/90; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 111, comma 1, lett. a, c.p.p.: The aggravating circumstance of large quantity requires a holistic assessment of quantity and trafficking scope; generic mitigating circumstances require positive personal elements beyond mere lack of prior record; procedural nullities must be raised during the appeal hearing or are cured by the presence of a defense attorney.

Parole chiave

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illegal drug possession large quantity aggravating circumstance generic mitigating circumstances conditional sentence suspension procedural nullity cure defense attorney presence criminal liability assessment traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Con il primo motivo, si deduce erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
Con il secondo motivo, ci si lamenta della mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e dell'entità della pena irrogata.
Art. 111, comma 1, lett. a, c.p.p.
Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018
Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013
274620 - 01; cfr., sulla stessa linea, Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
art. 62-bis cod. pen
Con il secondo motivo, ci si lamenta della mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Anche la misura della pena è stata esaurientemente argomentata, con specifica indicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018
Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013
274620 - 01; cfr., sulla stessa linea, Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL YAZAMI EL IDRISSI MOHAMMED nato il 05/05/1992 BOUTAHAR MOURAD nato il 29/08/1993 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia - in sede di rito abbreviato - ha confermato la declaratoria di responsabilità di Boutahar Mourad e di El Yazami El Idrissi Mohannmed in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish (gr. 517 per il primo e Kg. 19,5 per il secondo) di cui all'art. 73, comma 4, (e 80, comma 2, per il solo El Yazami) d.P.R. 309/90 meglio specificati in rubrica (fatti commessi in data 1.12.2021).

2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i difensori dei suddetti imputati.

3. Ricorso di El Yazami El Idrissi Mohammed. 3.1. Con il primo motivo, si deduce erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in quanto, a fronte del lieve superamento del limite quantitativo elaborato dalla giurisprudenza e della modesta qualità della sostanza sequestrata (pari al 16,8% di principio attivo, equivalente a Kg, 3,276 di THC), nonché dell'ampiezza della piazza di spaccio coincidente con l'intero territorio lombardo (o almeno della provincia di Bergamo), la sentenza impugnata ha ravvisato gli estremi dell'aggravante soffermandosi, erroneamente, sulla "limitata" ampiezza del comprensorio territoriale in cui la detenzione è avvenuta, non risultando dimostrato che lo stupefacente sarebbe stato ceduto in centri abitati di piccole dimensioni. 3.2. Con il secondo motivo, ci si lamenta della mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e dell'entità della pena irrogata.

4. Ricorso di Boutahar Mourad. 4.1. Con il primo motivo, si eccepisce la nullità conseguente all'omessa notificazione del decreto di citazione in appello al secondo difensore di fiducia, Avv. Daniela Serughetti. 4.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per le ragioni che seguono.

2. Ricorso El Yazami El Idrissi Mohammed. 2.1. Il primo motivo - con cui si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 - è manifestamente infondato. Sul tema, la motivazione della sentenza impugnata è priva di aporie logiche e rispettosa dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite Biondi ["In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata" (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150 - 01)]; principi ribaditi, più di recente, dalle Sezioni Unite Polito ["In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi". (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi). (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005 - 01)]. Tali pronunce hanno chiarito che, se il mancato superamento del valore-soglia determina per certo l'esclusione dell'aggravante, il superamento dello stesso valore non integra automaticamente l'aggravante, poiché residua in capo al giudice del merito una valutazione delle circostanze del caso concreto, in riferimento alla pericolosità della condotta ed al livello di potenziale compromissione della salute e dell'ordine pubblico. Nella fattispecie in esame, i giudici territoriali hanno motivatamente argomentato in ordine alla configurabilità della citata aggravante, alla luce dei dati fattuali processualmente emersi, avuto riguardo alla detenzione di un quantitativo di quasi venti chili di hashish, il cui principio attivo era pari al 16,8%, dal quale erano ricavabili n. 6.652 "quantità massime detenibili", idonee a "soddisfare le esigenze medie di più di seimilacinquecento assuntori"; il tutto - come insindacabilmente accertato dai giudici di merito - nell'ambito di un contesto costituito da centri abitati di non rilevanti dimensioni, limitrofi al Comune di Osio Sopra, sicché l'illecita attività era in grado di coprire in modo capillare il fabbisogno di quella zona e di attentare alla salute pubblica di quello specifico comprensorio territoriale. 2.2.

Il secondo motivo - in punto di trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, soppesando il positivo comportamento processuale dell'imputato (peraltro considerato non particolarmente significativo, essendosi il medesimo limitato ad ammettere ciò che già era evidente sul piano probatorio) ma ritenendolo recessivo a fronte della riscontrata sussistenza di molteplici elementi di segno negativo, quali la gravità del fatto commesso e la spiccata capacità a delinquere, non frenata da pur recenti esperienze giudiziarie che - come ragionevolmente opinato dai giudici di appello - non hanno dispiegato alcun effetto deterrente, né hanno spinto l'imputato nella direzione della ricerca di integrazione nel tessuto sociale ovvero di fonti lecite di guadagno.

Anche la misura della pena è stata esaurientemente argomentata, con specifica indicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e comunque determinata al di sotto della media edittale, con conseguente applicazione dell'insegnamento per cui, in tali casi, non è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito da parte del giudice (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

3. Ricorso Boutahar Mourad. 3.1. Il primo motivo - con cui si deduce l'omessa notificazione del decreto di citazione in appello al co-difensore di fiducia, avv. Daniela Serughetti - non considera che, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'omessa notificazione del decreto di citazione in appello al co-difensore determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, sicché la relativa eccezione va considerata intempestiva se formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione ["In caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno" (Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Rv. 274620 - 01; cfr., sulla stessa linea, Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Rv. 256980 - 01)].

Nella specie, a fronte della rituale citazione (come ammesso dallo stesso difensore ricorrente) del co-difensore, Avv. Davide Ceruti, il quale ha preso parte al giudizio di appello assicurando la difesa tecnica all'imputato, e in mancanza di tempestiva eccezione formulata prima della deliberazione della sentenza di appello, la dedotta nullità deve ritenersi sanata. 3.2. Il secondo motivo - in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato. La mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., trova ampia giustificazione nell'impugnata sentenza, laddove la Corte territoriale ha legittimamente evidenziato che:

1. la sola assenza di precedenti penali non può rappresentare elemento sufficiente al fine del riconoscimento del beneficio, a fronte dell'assenza di ulteriori elementi di segno positivo;

2. l'imputato non svolge regolare attività lavorativa, è irregolare sul territorio dello Stato e vive dei proventi dell'attività illecita;

3. le ammissioni dell'addebito in sede di convalida "non sono certamente significative di una qualche presa di distanza dal delitto commesso, come tale meritevole di essere apprezzata nell'ambito di un giudizio sulla personalità dell'autore", in considerazione dell'assoluta evidenza della prova della sua responsabilità;

4. il fatto non presenta i caratteri della "minima offensività", risultando dimostrato che l'imputato "era persona in grado di accedere ai canali di rifornimento in maniera non marginale, così rivelando una posizione negli ambienti dello spaccio di non indifferente livello". Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha formulato una prognosi negativa di astensione dalla commissione di ulteriori reati in considerazione di una serie di elementi (quali la condizione di irregolare; l'assenza di lecite fonti di guadagno; la capacità a delinquere dimostrata con la realizzazione di condotte illecite di notevole allarme sociale) che, complessivamente considerati, rendono tale valutazione di merito non irragionevole, e quindi incensurabile nella presente sede di legittimità.

4. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 5 (c

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro