Cassation court dismisses appeal for refusal of drug-related physical tests based on officer observations of intoxication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to order physical tests was justified by the defendant's admitted symptoms of intoxication. The defense argued that the lack of a formal state of alteration presumption invalidated the refusal, but the court noted the defendant himself acknowledged the officers' observations of a strong alcoholic breath and incoherent speech. Consequently, the court held that this was a factual matter beyond its jurisdiction and dismissed the appeal without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 7, 187, comma 8, cod. strada; The refusal to undergo physical tests for drug-related alteration is not invalid when the suspect's behavior objectively indicates intoxication, and such factual determinations fall outside the cassation court's jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: USCE ALESSANDRO nato a MONZA il 10/07/1977 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26.1.2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Alessandro Uscè per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del proprio stato di alterazione psico-fisica ex artt. 186, comma 7, 187, comma 8, cod. strada (fatto del 7.2.2019).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 187, comma 8, cod. strada, per assenza del presupposto dello stato di alterazione per l'espletamento del prelievo di campione biologico e conseguente legittimità del rifiuto attinente all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'unico motivo dedotto è manifestamente infondato, oltre che attinente al merito, posto che è lo stesso ricorrente a riconoscere che i carabinieri avevano giustificato gli accertamenti svolti in quanto l'imputato aveva "un forte alito vinoso ed eloquio sconnesso", il che non esclude la necessità di svolgere accertamenti psico-fisici riguardanti anche lo stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. Si tratta, in ogni caso, di una questione di fatto su cui questa Corte non può entrare. Va solo aggiunto che l'unica censura proposta non era stata neanche devoluta in sede di appello, se non sotto il profilo del contestato aumento di pena per la continuazione interna ex art. 81 cod. pen., legittimamente calcolato dalla Corte territoriale in ragione delle autonome figure di reato oggetto di contestazione.
6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. ts
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il