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Sentenza — n. 39546/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for negligent injury due to lack of victim complaint under new procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39546/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction without remittal because the prosecution lacked the required victim complaint. The defendant was convicted of negligent injury after causing a traffic accident, but the new law made this offense dependent on a formal complaint by the injured parties. Since no complaints were filed within the statutory timeframe and the victims did not participate as civil parties, the criminal action could not legally proceed.

Regesto Legislator

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Art. 590-bis, comma 1, cod. pen.; Art. 85, d.lgs. n. 150/2022: The crime of negligent injury causing multiple injuries remains procedible only upon complaint by the injured parties, and each injury constitutes a separate offense requiring individual complaint.

Parole chiave

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negligent injury victim complaint procedibility multiple injuries criminal procedure traffic accident annulment without remittal incidente motociclistico

Disposizioni normative citate

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Art. 590-bis, comma 1, cod. pen.
Il reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod.
Art. 85, d.lgs. n. 150/2022
I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera C) e art. 85 n.
Art. 5-bis, d.l. n. 162/2002
Il reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod.
Legge 30 dicembre 2022 n. 199
162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.
articoli 590-bis cod. pen
150; violazione degli articoli 590-bis cod. pen., 129 e 529 cod.
articolo 601 cod. proc. pen
II) Inosservanza delle norme processuali con particolare riferimento all'articolo 601 cod. proc. pen.
articolo 131-bis cod. pen
pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla mancata motivazione in ordine alla invocata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen.
articolo 590-bis cod. pen
Ciò anche nell'ipotesi di una pluralità di eventi lesivi contemplati dall'ultimo comma dall'articolo 590-bis cod. pen.; detta previsione, infatti, non è circostanza aggravante, ma contempla una ipotesi di concorso formale di reati [cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017, Monnet
Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017, Monnet, Rv.
Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo
Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SASSI MATTEO nato a CASTELLANETA il 13/04/1991 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Miefo, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha conclu2c1iiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 19/10/2022, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera che aveva condannato Sassi Matteo alla pena di giustizia per il reato di cui all'articolo 590-bis, commi 1 e 8, codice penale. All'imputato era contestato di avere cagionato per colpa, consistita nella violazione delle norme sulla circolazione stradale, lesioni gravi a Crocco Michelangelo e Marian Maria. Sulla base della ricostruzione offerta dai giudici di merito il ricorrente, procedendo alla guida dell'autovettura Audi lungo la SP3, con direzione di marcia Metaponto-Matera, perdeva il controllo del veicolo ed invadeva l'opposta corsia marcia, collidendo violentemente contro l'autovettura Ford Focus proveniente dal senso di marcia opposto, con a bordo le due persone offese sopra indicate.

In capo all'imputato erano individuati profili di colpa specifica riconducibili alla violazione degli artt. 140 codice della strada, per aver tenuto una condotta di guida tale da costituire pericolo per la circolazione stradale; 141, comma due, codice della strada, per non avere conservato il controllo del proprio veicolo e 143, comma quattro, codice della strada per avere invaso l'opposta corsia di marcia.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera C) e art. 85 n. 2 decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150; violazione degli articoli 590-bis cod. pen., 129 e 529 cod. proc. pen. in relazione alla sopravvenuta procedibilità a querela del reato contestato all'imputato e alla conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela delle persone offese.

II) Inosservanza delle norme processuali con particolare riferimento all'articolo 601 cod. proc. pen. in relazione alla mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato. III) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli articoli 311, comma 4, 581 e 591 codice procedura penale in relazione alla dichiarazione d'inammissibilità di alcuni motivi di appello perché carenti sotto il profilo della specificità.IV) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento ai seguenti profili della vicenda:

a) valutazione espressa con riferimento all'assunzione del farmaco antistaminico, il cui bugiardino non inibisce la guida di veicoli da parte dell'assuntore;

b) valutazione in merito al fatto che il teste avesse avuto la netta sensazione che l'imputato avesse in mano un telefono o che non si fosse trattato di un colpo di sonno;

c) valutazione riguardante le difformi conclusioni a cui giungono il C.T. nominato della Procura e quello nominato dalla difesa dell'imputato in ordine alla natura dei danni riportati dalle persone offese. V) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali con particolare riferimento all'articolo 131-bis e 590-bis, comma 7, cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla mancata motivazione in ordine alla invocata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'articolo 590-bis, comma 7, cod. pen.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva insistendo nel richiedere l'accoglimento dei motivi di ricorso.

4. Si osserva, con rilievo di carattere assorbente rispetto ad ogni altra deduzione difensiva, la fondatezza del primo motivo di ricorso alla luce del testo contenuto nel decreto legislativo n. 150/2022, in vigore dal 30/12/2022. Il reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen., per effetto delle modifiche introdotte, è divenuto procedibile a querela di parte. Ciò anche nell'ipotesi di una pluralità di eventi lesivi contemplati dall'ultimo comma dall'articolo 590-bis cod. pen.; detta previsione, infatti, non è circostanza aggravante, ma contempla una ipotesi di concorso formale di reati [cfr.

Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017, Monnet, Rv. 270167 - 01:"In tema di omicidio colposo, la fattispecie disciplinata dall'art. 589 u.c. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art. 589, comma primo, cod. pen., ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione].

La fattispecie prevede l'unificazione dei reati soltanto quoad poenam; i singoli reati, pertanto, conservano la loro autonomia ad ogni altro fine e devono essere singolarmente considerati ai fini del regime di procedibilità a querela.

5. Nella sentenza si legge che non è stata sporta querela e che non risulta che le parti offese si siano costituite parti civili nel giudizio. E' d'uopo aggiungere che non risulta pervenuta la querela delle persone offese nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

6. Il contenuto del ricorso non consente di ritenere che esso sia inammissibile, considerata la pertinenza delle doglianze difensive elevate. Non trova spazio applicativo, quindi, l'orientamento consolidato di questa Corte che ha stabilito la prevalenza dell'inammissibilità sulla mancanza della condizione di procedibilità della querela (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. In Roma, così d