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Sentenza — n. 39545/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing as discretionary judicial evaluation not subject to review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39545/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's reduced sentence for multiple highway murders. The defense argued the victim's fault was overvalued and generic mitigating circumstances were ignored, but the court affirmed the lower court's broad discretion in sentencing. The decision rests on the principle that sentencing evaluations based on the gravity of conduct are immune from review unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 589-bis cod. pen.: The determination of the extent of the penalty is a matter of exclusive judicial discretion based on statutory parameters, and such evaluations regarding the gravity of conduct are not subject to review in terms of legality.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing highway murder penalty victim fault mitigation inadmissible appeal discretionary evaluation review attenuazione della pena corresponsabilità della vittima guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Come è noto, infatti, la determinazione delle entità della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 589-bis, commi 4, 5 n. 1, 7 e 8 cod. pen.
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale plurimo, aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e dall'ulteriore circostanza del superamento di 50 km/h del massimo consentito di 70 km/h su strade extraurbane (art. 589-bis, commi 4, 5 numero 1, 7 e 8 cod.
Art. 218 cod. strada
L'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida è dunque sostenuta da conferenti argomentazioni, del tutto idonee a rendere conto della ragioni della scelta operata alla luce dei criteri di cui all'art. 218 cod. strada (cfr.
art. 133 cod. pen
Come è noto, infatti, la determinazione delle entità della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020
Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CREANGA ALIN nato il 04/09/1993 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Mi2ero. in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha conclu chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 16 settembre 2022, la Corte di appello di Venezia in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rovigo a carico di Creanga Alin, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 5 di reclusione; ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni 5; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale plurimo, aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e dall'ulteriore circostanza del superamento di 50 km/h del massimo consentito di 70 km/h su strade extraurbane (art. 589-bis, commi 4, 5 numero 1, 7 e 8 cod. pen.).

2. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado concedendo una riduzione di pena per l'attenuante del concorso di colpa della vittima, attenuante ritenuta subvalente dal primo giudice. Il fatto ha avuto ad oggetto un omicidio plurimo. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, l'imputato, in stato di ebbrezza, percorreva ad una velocità pari a circa 160-170 km/h la strada statale 16 di Canaro, con direzione di marcia Rovigo. In ragione della forte velocità, di gran lunga superiore al limite vigente di 70 km/h, impattava violentemente contro la Fiat Punto condotta da Girotto Lauro, con a bordo Sirbu Nicolae. Gli occupati della vettura Fiat decedevano a causa delle lesioni gravissime riportate nello scontro. Il concorso di colpa era riconosciuto perché il conducente della Fiat, nell'immettersi sulla strada statale principale, non concedeva la dovuta precedenza all'imputato.

2. I motivi di ricorso attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio e possono essere così riassunti. Con il primo motivo la difesa deduce vizio di motivazione in relazione all'entità della riduzione della pena concessa per il concorso di colpa. La diminuzione della pena per effetto della concessione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. non è stata concessa nella misura massima della metà. La giustificazione posta a base della riduzione operata in misura inferiore al massimo è erronea. La Corte di appello ha infatti ritenuto che la persona offesa avesse l'obbligo di concedere la precedenza all'imputato.

In realtà, egli aveva un ben preciso obbligo di arrestarsi ed attendere il passaggio del veicolo dell'imputato. Con il secondo motivo di ricorso la difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando come la Corte di appello abbia espresso una motivazione carente ed illogica. Le argomentazioni fondanti il diniego, lamenta il difensore, non corrispondono alla realtà processuale. L'ammissione di trovarsi alla guida del veicolo da parte dell'imputato è intervenuta guado le indagini erano ancora in uno stato prodromico.

La Corte di merito ha omesso ogni valutazione in ordine ai positivi elementi rappresentati dalla difesa nell'atto di appello, non considerando l'azione di soccorso prontamente prestata dall'imputato all'atto del sinistro e l'intervenuto risarcimento del danno. Con il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione con riferimento alla più severa scelta adottata dai giudici di merito di revocare la patente di guida in luogo della sospensione.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato memoria conclusiva in cui, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa ed i rilievi prospettati nel ricorso attengono ad aspetti la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Come è noto, infatti, la determinazione delle entità della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. La motivazione che attiene alla determinazione della entità della pena adottata nel caso in esame è sostenuta da un giudizio di rilevante gravità della condotta serbata dall'imputato, non suscettibile di essere sindacato in sede di legittimità.

La Corte di merito ha evidenziato come la velocità tenuta dall'imputato fosse talmente elevata da non consentire alcuna immissione di altri veicoli, in tempo utile, sulla strada che egli stava percorrendo e che la sua condotta di guida è stata connotata da particolare pericolosità, essendo egli transitato a velocità elevatissima in una zona frequentata. Il rilievo difensivo sull'obbligo di arresto gravante sul conducente della vettura Fiat non ha dunque carattere dirimente e non ha efficacia disarticolante del discorso giustificativo.

3. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è noto l'orientamento di questa Corte in base al quale non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti con valore assorbente rispetto ad ogni altro profilo (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02, così massimata:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

4. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, la Corte di appello ha posto in rilievo la gravità e la pericolosità della condotta serbata dal ricorrente. L'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida è dunque sostenuta da conferenti argomentazioni, del tutto idonee a rendere conto della ragioni della scelta operata alla luce dei criteri di cui all'art. 218 cod. strada (cfr. Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 - 01).

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa