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Sentenza — n. 39544/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for negligent death due to municipal road maintenance negligence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39544/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the cassation appeals filed by Alessandra Belvedere and Antonio Califano, who were convicted of negligent homicide. The defendants argued they were unaware of a long-standing road collapse and that road safety monitoring belonged to local police rather than municipal directors. The court upheld the conviction, ruling that the defendants had a statutory duty to monitor and maintain the road infrastructure to prevent fatal accidents.

Regesto Legislator

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Art. 2051 cod. civ.; Art. 14, comma 1, cod. strada: Municipal directors responsible for road safety must exercise diligent oversight of municipal properties; failure to install protective barriers or address known hazards constitutes negligent homicide when such inaction directly causes death.

Parole chiave

Generato dall'IA
negligent homicide municipal liability road maintenance duty omission crime statutory duty of care sicurezza della circolazione reati di comune pericolo responsabilità civile del comune

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2051 cod. civ.
Art. 14, comma 1, cod. strada
art. 589 cod. pen
Con sentenza del 14.10.2022, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che - in sede di rito abbreviato - ha dichiarato la responsabilità di Alessandra Belvedere e Antonio Califano in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen.
artt. 2051 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 14634 del 23/03/2021
Sez. 4, n. 14634 del 23/03/2021, Rv.
Sez. 4, n. 3290 del 04/10/2016
281017 - 02; cfr., sulla stessa linea, Sez. 4, n. 3290 del 04/10/2016 - dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BELVEDERE ALESSANDRA nato a MILANO il 23/03/1973 CALIFANO ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 06/02/1973 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi. E' presente l'avvocato LICASTRO ROCCO del foro di PALMI in difesa di: PARTE CIVILE il quale chiede il rigetto del ricorso dell'imputata. E presente l'avvocato GAMBARDELLA FRANCESCO del foro di LAMEZIA TERME in difesa di: BELVEDERE ALESSANDRA CALIFANO ANTONIO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14.10.2022, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che - in sede di rito abbreviato - ha dichiarato la responsabilità di Alessandra Belvedere e Antonio Califano in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen. (fatto del 17.3.2016), per avere cagionato colposamente la morte di Giuseppe De Leo e Giuseppe Perugino, avendo omesso - quali dirigenti comunali responsabili del relativo servizio - di provvedere alla installazione di adeguate barriere di protezione lungo il tratto della strada consortile, in prossimità del ponte denominato "Delle Grazie", stante l'uscita di strada dell'autocarro condotto dal De Leo, per mancanza di parte del parapetto, a causa della quale il camion precipitava sul letto del fiume sottostante, con conseguente decesso per annegamento delle persone offese sopra indicate (conducente e trasportato).

2. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando, con unico, articolato motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sotto i seguenti profili, sinteticamente elencati. Si deduce che il dissesto stradale era atavico (risalente a oltre venti anni) e che dagli atti non fosse riscontrabile alcuna segnalazione in tal senso da parte dei Vigili Urbani. Si contesta che fosse compito del dirigente dell'ufficio tecnico provvedere al monitoraggio dello stato delle strade, trattandosi di attività istituzionalmente appartenente alla Polizia locale. Si denuncia che la sentenza impugnata si sia disinteressata del tema principale concernente la previa conoscenza o conoscibilità, da parte degli imputati, della situazione di dissesto stradale, che - di fatto - era ignota agli stessi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

4. Le costituite parti civili hanno depositato conclusioni scritte con cui hanno chiesto la reiezione dei ricorsi, con condanna alle spese.

5. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva con cui insiste per l'accoglimento dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I proposti ricorsi non sono fondati e devono, pertanto, essere rigettati.

2. I motivi dedotti non colgono nel segno, in quanto omettono di considerare quanto puntualmente accertato dalle conformi sentenze di merito in punto di responsabilità dei prevenuti.

3. E' stato inconfutabilmente appurato come i suddetti dirigenti non abbiano in alcun modo provveduto a disporre una specifica attività di vigilanza, sorveglianza e manutenzione delle strade comunali, con specifico riguardo al tratto di strada interessato dall'incidente, la cui conclamata assenza di cura e controllo era stata dimostrata dalle stesse condizioni in cui versava il ponte denominato "Delle Grazie", luogo del sinistro, rimasto privo di adeguate barriere di protezione proprio in un punto ove tali barriere erano assolutamente necessarie onde preservare la sicurezza stradale.

Da tale situazione è derivata inconfutabilmente la causa efficiente del decesso delle persone offese, atteso che, ove non vi fosse stata la riscontrata interruzione del muretto in cemento armato, l'autocarro condotto dal De Leo non sarebbe caduto nel torrente ma avrebbe continuato a strisciare con il lato destro contro il muretto, come accertato dal perito Fugger. La Corte territoriale ha legittimamente richiamato, al riguardo, l'obbligo degli imputati di esercitare su tutti i beni immobili di proprietà comunale una puntuale vigilanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di dette situazioni di pericolo, mediante la tempestiva predisposizione di tutti quegli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, necessari per scongiurare il verificarsi di eventi potenzialmente lesivi o letali.

4. L'assenza dei doverosi interventi di manutenzione (installazione delle barriere di protezione e apposizione della prescritta segnaletica), riconducibile ad attività omissiva degli imputati quali dirigenti comunali preposti a funzioni di tutela della sicurezza stradale, ha comportato la violazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 2051 cod. civ. e 14, comma 1, cod. strada, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata. Sotto questo profilo, la decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, la quale è costante nel ritenere che, in tema di responsabilità per omicidio colposo del soggetto incaricato del servizio di manutenzione delle strade, la fonte della posizione di garanzia è da individuarsi nell'art. 14 cod.strada, con la conseguenza che è in ragione della pericolosità del tratto di strada interessato che deve valutarsi se sia configurabile un obbligo di intervento volto ad eliminare o ridurre il rischio di incidente (cfr.

Sez. 4, n. 14634 del 23/03/2021, Rv. 281017 - 02; cfr., sulla stessa linea, Sez. 4, n. 3290 del 04/10/2016 - dep. 2017, Rv. 268878 - 01).

5. Le censure prospettate dalla difesa dei ricorrenti, fra l'altro, danno per scontato che i dirigenti in questione non fossero a conoscenza della situazione di pericolo che si era determinata - da oltre venti anni, secondo quanto affermato dagli stessi ricorrenti - sul ponte in questione. La doglianza - oltre a costituire una questione di fatto su cui questa Corte non può entrare, dati i noti limiti connessi alla struttura e funzione del giudizio di legittimità, che pare qui inutile ripetere - non è idonea a superare il giudizio di colpevolezza degli imputati sul piano della sussistenza della colpa, atteso che la situazione di fatto accertata dai giudicanti è quella di una inaccettabile condizione di incuria e di pericolo protrattasi negli anni - come ammesso dagli stessi ricorrenti - rispetto alla quale è stata riscontrata una colpevole inerzia proprio da parte dei funzionari comunali deputati per legge ad individuarla, delegando opportune verifiche, e a risolverla, mediante il doveroso ripristino della barriera mancante, la cui corretta installazione avrebbe impedito l'evento.

6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile Comune di Lamezia Terme, delle spese sostenute dalle costituite parti civili nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in solido con il responsabile civile Comune di Lamezia Terme, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili, Schiavone Maria, De Leo Antonio, De Leo Rosario, De Leo Angela, De L