Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction citing merit-based grounds and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ruling that the grounds raised were merely repetitive and did not constitute valid challenges to the lower court's judgment. The defendants argued for a re-evaluation of evidence and the application of mitigating circumstances, but the court found the appellate court had already properly assessed the credibility of the buyer's testimony and the material role of the accused in the illegal drug distribution. Consequently, the appeals were rejected as they failed to meet the strict admissibility requirements for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must present new grounds or serious errors; repetitive challenges to the assessment of evidence or the application of mitigating circumstances are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FERRIGNI MARIA DESIREE nato a TARANTO il 15/11/1996 MASINI MARTINO nato a TARANTO il 20/02/1993 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19.9.2022, la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, ha confermato la condanna di Martino Masini e Maria Desirèe Ferrigni per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione e cessione a Simone Spagnulo di sostanze stupefacenti (fatti risalenti al 2017).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando quanto segue:
i) Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti; il) vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod. pen.; iii) vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, deducendo motivi reiterativi che delineano non consentite censure di merito. 4.1. Il primo motivo pretende di ottenere una rilettura del compendio indiziario, pacificamente non consentita in questa sede, in relazione all'asserita inattendibilità delle dichiarazioni del soggetto acquirente (Spagnulo), per contro adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha avuto modo di valutarne l'intrinseca logicità e credibilità, anche tenuto conto dell'ambito temporale della contestazione.
In sostanza - opina legittimamente la Corte pugliese - lo Spagnulo aveva ricordato solo in un secondo momento il Masini perché questi, dopo avergli venduto, in alcune circostanze, sostanze stupefacenti, il 14.2.2017 era stato posto agli arresti domiciliari ed aveva interrotto la sua attività, per cui il teste non aveva più avuto alcun rapporto con lui. Peraltro, la difesa non può dolersi della delimitazione dell'attività di spaccio operata dai giudicanti nei confronti del Masini, come risalente al primo sequestro intervenuto nei confronti di Spagnulo (il 21.1.2017), e non riferita ad epoche precedenti, trattandosi certamente di deduzione in favor rei. 4.2.
Quanto al secondo motivo, nessun vizio motivazionale appare riscontrabile in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., diniego logicamente giustificato in funzione della natura del contributo dei ricorrenti all'attività illecita, ritenuto non marginale, avendo entrambi partecipato materialmente all'attività di cessione dello stupefacente. 4.3. Quanto al terzo motivo, la difesa del Masini reitera una censura su cui la Corte di appello ha già adeguatamente motivato, rilevando il ruolo non marginale del prevenuto nell'illecita attività e la gravità del fatto complessivamente valutato, sintomo di significativa capacità a delinquere; elementi ritenuti logicamente incompatibili con la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2023 Il Consigl