Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of appeal grounds and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on a withdrawn appeal and requested application of the crime of continuation, but the lower court had already rejected these points. The court ruled that the appellant's waiver of appeal grounds precludes raising acquittal claims, and the second ground was infounded due to lack of specificity and failure to address the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen. The Court of Cassation cannot examine grounds for acquittal if the appellant waived appeal arguments on liability, and appeals lacking specificity or failing to engage with the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LASTELLA DOMENICO nato a CORATO il 10/07/1991 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) ANGIONI NICOLA del foro di CAGLIARI in difesa di: LASTELLA DOMENICO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Domenico Lastella in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di varie tipologie di sostanze stupefacenti (fatto del 2.9.2020).
2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue:
i) omesso proscioglimento del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonostante la rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità; ii) omessa valutazione della continuazione ex art. 81 cod. pen. rispetto al reato giudicato con sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Taranto in data 2.7.2020 (irrevocabile il 17.11.2021).
3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 3.1. Il primo motivo è inammissibile, in considerazione della rinuncia del ricorrente ai motivi di appello in punto di responsabilità, situazione che evidentemente preclude al giudice del gravame di merito di emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, conseguentemente, non consente alla parte rinunciante di dedurre la questione dinanzi alla Corte di cassazione, la quale, del resto, non può entrare nel merito della vicenda fattuale, come preteso dal ricorrente. 3.2.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, al di là della ritenuta tardività nella proposizione del "nuovo" motivo concernente la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (in relazione ai fatti giudicati con sentenza n. 303/2020 del GUP presso il Tribunale di Taranto, emessa il 2.7.2020), la Corte di merito ha motivatamente rigettato tale istanza, avendo legittimamente ritenuto l'insussistenza del medesimo disegno criminoso tra i relativi fatti-reato, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale incensurabile in cassazione.
La doglianza in esame insiste nel merito della richiesta, senza confrontarsi con le argomentazioni del giudicante, peccando in tal modo anche di aspecificità.
4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali 2 K') consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2023 Il Consiglier