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Sentenza — n. 39533/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding revocation of defense witnesses and technical expert in drunk driving case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39533/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to revoke the defense's witness and technical expert during the trial. The defense argued these revocations violated their right to defense and the principle of equality of arms under the ECHR and Constitution. The court rejected these claims, finding the revocations were based on logical grounds of superfluousness and that the alcohol test results clearly exceeded the criminal threshold regardless of the conflicting values.

Regesto Legislator

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Art. 495, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 496, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 6, comma 3, lett. d) CEDU; Art. 111 Cost.: The court may revoke defense witnesses or experts if they are deemed superfluous, provided the decision is motivated and does not violate the principle of equality of arms.

Parole chiave

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revocation of witnesses technical expert superfluousness right to defense equality of arms drunk driving penalty alcohol test threshold inadmissibility of appeal guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 495, comma 4, cod. proc. pen.
L'ordinanza con cui è stata revocata l'ammissione della testimonianza viola l'art. 495 cod.
Art. 496, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 6, comma 3, lett. d) CEDU
Art. 111 Cost.
e contravviene al principio della parità delle parti, sancito dall'art. 111 Cost. e dall'articolo 6, comma 3, lettera d) della Cedu.
Art. 186, comma 2, cod. strada
Con sentenza emessa in data 3/10/2022 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Pesaro a carico di Alessandro Angelucci per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
art. 495 cod. proc. pen
L'ordinanza con cui è stata revocata l'ammissione della testimonianza viola l'art. 495 cod. proc. pen., il diritto della parte di difendersi provando, stabilito dall'articolo 496, comma 2, cod.
art. 111 Cost
e contravviene al principio della parità delle parti, sancito dall'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38409 del 07/03/2013, Roscioli
Sez. 4, n. 38409 del 07/03/2013, Roscioli, Rv.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGELUCCI ALESSANDRO nato a ROMA il 06/03/1970 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Per il ricorrente ANGELUCCI ALESSANDRO è presente l'avvocat3 BARTOLO PASQUALE del foro di ROMA il quale, dopo aver illustrato i Cr:3t V;, chiede Uaccoglimento dei ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 3/10/2022 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Pesaro a carico di Alessandro Angelucci per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) cod. strada, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in quella di euro 5.800,00 di ammenda, così sostituita complessivamente la pena detentiva e pecuniaria inflitta. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge e vizio di motivazione: è da censurare la revoca, disposta durante il dibattimento, dell'unico teste di lista indicato dalla difesa in ragione dell'asserita genericità delle circostanze sulle quali avrebbe dovuto deporre. L'ordinanza con cui è stato revocato il teste già ammesso viola il diritto della parte di difendersi provando, come stabilito dall'articolo 496, comma 2, cod. proc. pen.; viola altresì il disposto dell'articolo 495, comma 4, cod. proc. pen., che stabilisce che il giudice possa revocare soltanto le prove che risultino superflue, ed il principio della parità delle parti, sancito dall'articolo 6, comma 3, lettera d) della Cedu e dall'articolo 111 della Cost.II) Violazione di legge e vizio di motivazione:

è da censurare la revoca, durante il dibattimento, dell'esame del consulente tecnico hominato dalla difesa, già ammesso in apertura del dibattimento. L'ordinanza con cui è stata revocata l'ammissione della testimonianza viola l'art. 495 cod. proc. pen., il diritto della parte di difendersi provando, stabilito dall'articolo 496, comma 2, cod. proc. pen. e contravviene al principio della parità delle parti, sancito dall'art. 111 Cost. e dall'articolo 6, comma 3, lettera d) della Cedu. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Con i motivi di appello era stata chiesta l'assoluzione ex articolo 530, comma 2, cod. proc. pen. dell'imputato. Si era all'uopo osservato come i risultati delle prove dimostrassero l'inesistenza dello stato di ebbrezza, presupposto della condotta penalmente rilevante: in presenza di due prove che forniscono diversi risultati, deve utilizzarsi quello più favorevole. Alla luce della rilevazione più bassa (pari a 0,85 g/I), i giudici avrebbero dovuto considerare il fatto non rilevante penalmente, potendo la condotta essere sussunto sotto la previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 186 cod. strada.

IV) Violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito natura di atto irripetibilr al verbale di accertamento redatto dagli operanti di Polizia anche nella parte in cui gi agenti, esprimendo una valutazione, fanno riferimento all'alito vinoso dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La difesa deduce, con il primo ed il secondo motivo di doglianza, violazione di legge e vizio di motivazione, censurando le ordinanze emesse dal primo giudice all'udienza del 17/2/2020, con cui ebbe a revocare l'ammissione dell'esame del teste di lista e del consulente tecnico nominato dalla difesa. Rispetto alla revoca dell'audizione del testimone, il difensore sostiene che il potere attribuito al giudice ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. non sia stato correttamente esercitato, criticando la valutazione di "genericità" su cui era fondata la decisione, che non avrebbe consentito di disporre l'avvenuta revoca.

Il rilievo è stato correttamente respinto dalla Corte di appello, che ha osservato, chiarendo il significato del provvedimento adottato in udienza, come il giudice, nel qualificare "generiche" le circostanze su cui era chiamato a deporre il teste, avesse inteso riferirsi alla mancanza della loro utilità ai fini del thema probandum. L'ammissione del teste era stata infatti richiesta perché questi riferisse sulle "condizioni psicofisiche dell'Angelucci all'epoca dei fatti" e su "ogni circostanza utile ai fatti dì causa", temi sprovvisti di collegamento con l'imputazione elevata a carico del ricorrente.

2. Quanto al provvedimento di revoca dell'ammissione dell'audizione del Consulente tecnico, il ricorso non muove alcuna critica argomentata alla ritenuta superfluità dell'esame del medesimo. In proposito la Corte di appello ha osservato come il Consulente tecnico avesse fatto pervenire una missiva, acquisita agli atti, in cui dichiarava di rinunciare all'incarico. L'esperto indicava il nominativo di altro consulente che avrebbe potuto sostituirlo nell'espletamento dell'attività richiesta, con ciò rivelando di non avere mai dato corso all'incarico. Le considerazioni svolte in motivazione, le quali palesano in modo del tutto logico e coerente la ritenuta superfluità delle prove revocate, sono avversate in modo generico nel ricorso, essendosi limitata la difesa a prospettare l'illegittimità dei provvedimenti assunti dal primo giudice senza tuttavia fare luogo ad un reale confronto con gli aspetti evidenziati in 3 itD sentenza.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa sostiene che, a fronte di due risultati differenti, i giudici di merito avrebbero dovuto prendere in considerazione quello più favorevole all'imputato e addivenire alla sua assoluzione per essere il fatto sanzionato esclusivamente in via amministrativa. L'assunto è destituito di fondamento: la prova effettuata con accertamento strumentale aveva registrato i valori di 1,01 g/I e 0,85 g/I. In entrambi i casi era stato superato il valore soglia di g. 0,8 g/I. Poiché deve tenersi conto anche dei valori centesimali, è del tutto corretto l'esito decisorio a cui è pervenuta la Corte di merito [cfr.

Sez. 4, n. 38409 del 07/03/2013, Roscioli, Rv. 257571:"In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali. (Nella specie, in presenza del rilievo di un tasso alcoolemico pari a 0,87, superiore al valore soglia di 0,8 g./I., la Corte ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui alla lettera b) del citato art. 186)].

3. Quanto all'ultima doglianza, l'informazione in ordine all'alito vinoso dell'imputato ha avuto un rilievo del tutto marginale nella economia della decisione: il giudice si è limitato ad osservare che la circostanza avvalorava il risultato dell'accertamento strumentale. Il rilievo difensivo non ha dunque carattere dirimente. Anche escludendo il riferimento alla circostanza, il ragionamento a sostegno dell'affermazione di responsabilità, fondato sull'esito dell'accertamento strumentale, non risulta disarticolato. In proposito è consolidato l'orientamento di questa Corte in base al quale l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, rimanendo onere della difesa dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchiatura o la non corretta esecuzione dell'alcoltest (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 29/03/2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile Sergio Cozzoli in questo giudizio di legittimità liquidate in euro tremila oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della