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Sentenza — n. 39522/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses conviction for assault due to lack of private prosecution complaint under new law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39522/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for Andrea Sabbatini regarding the crime of aggravated insult. The defendant argued that the prosecution was inadmissible due to a missing private complaint required by the new Legislative Decree 150/2022. The court ruled that since no complaint was filed within the statutory deadlines, the criminal action could not proceed under the updated procedural rules applicable to ongoing cases.

Regesto Legislator

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Art. 85 d.lgs. n. 150/2022; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The criminal action for offenses made prosecutable by private complaint is inadmissible if the required complaint is not filed within the legal time limits, even if the trial was already in progress.

Parole chiave

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private prosecution complaint Legislative Decree 150/2022 criminal action inadmissibility statutory time limits aggravated insult procedural requirements transitional provisions altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 85 d.lgs. n. 150/2022
Sono stati depositati motivi nuovi con cui il ricorrente insiste nella richiesta di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in quanto non proposta nei termini di cui all'art. 85 del d.lgs.
Art. 173 comma 1 disp. att. c.p.p.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 590-bis cod. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di Andrea Sabbatini in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., meglio descritto in rubrica (fatto del 12.10.2017).
art. 590-bis cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di Andrea Sabbatini in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., meglio descritto in rubrica (fatto del 12.10.2017).
art. 131-bis cod. pen
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SABBATINI ANDREA nato a PESARO il 19/10/1975 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per essere l'azione penale improcedibile per mancanza di querela. udito il difensore E' presente l'avvocato FENICI CINZIA del foro di PESARO in difesa di SABBATINI ANDREA. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di Andrea Sabbatini in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., meglio descritto in rubrica (fatto del 12.10.2017).

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge, per improcedibilità delle lesioni a carico di Pazzini Denis per difetto di querela e delle lesioni a carico di Grimaldi Rosa, a seguito del d.lgs. n. 150/2022, per rinuncia alla querela. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Sono stati depositati motivi nuovi con cui il ricorrente insiste nella richiesta di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in quanto non proposta nei termini di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022.

4. Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando proposto irrà:ttr alcun atto di querela nei termini di legge. Invero, con l'entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti (nella specie non ricorrenti). La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 6 giugno 20