Italian court dismisses appeal for false income declaration in legal aid application as inadmissible due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and failed to specifically address the double conformity of the conviction. The appellant argued for violation of law regarding the burden of proof for movable assets, while the prosecution contended the omission of income data constituted a generic intent to deceive. The court ruled that partial false declarations in legal aid applications inherently satisfy the crime requirements regardless of actual income status, rendering the specific legal arguments unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 d.P.R. 115/2002; The conduct of false declarations or omissions of factual data in applications for legal aid constitutes the crime regardless of whether the income conditions were actually met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMARANO PAOLO MAURIZIO ANDREA nato a NOCERA INFERIORE il 02/07/1971 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; actite-41--Pubbftcrs-Ministeroi in -persona det-Sostituto Procur-ato-re-EUCIA Obt1107— _ Lhe ha concluso chiedendo t vi- t, é
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21.10.2022, la Corte di appello di Salerno ha confermato la declaratoria di responsabilità di Paolo Maurizio Andrea Cammarano per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per aver falsamente dichiarato, relativamente alla domanda di ammissione al patrocinio gratuito presentata in data 17.6.2015, di aver percepito per l'anno 2014 un reddito familiare di euro 6.000, mentre il reddito ammontava ad un importo superiore.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione, per avere affermato l'onere da parte del ricorrente di indicare in dichiarazione la possidenza di beni mobili registrati. II) Violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato la disposizione di cui all'art. 79, comma 1 sub c), d.P.R. 115/2002.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che i motivi dedotti sono generici e aspecifici, non confrontandosi con la "doppia conforme" di condanna che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ragione dell'assorbente ragione derivante dalla omessa dichiarazione, nell'istanza di ammissione, di un reddito percepito dal prevenuto, quale titolare di ditta individuale, pari a euro 3.207,00; omissione ritenuta plausibilmente sorretta da dolo generico. Sotto questo profilo, la decisione è in linea con il costante principio per cui integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (cfr. Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021 - dep. 2022, Rv. 282716 - 01).
6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estenso