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Sentenza — n. 39185/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court revokes prior inadmissibility ruling and appellate judgment due to defendant's death before final decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39185/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court revoked a 2017 inadmissibility ruling and the subsequent appellate judgment because the defendant had died in May 2017, prior to the 2017 order. The prosecution argued the prior ruling was final, but the court held that the death of the accused extinguishes the criminal action and renders any subsequent judgment legally nonexistent. Consequently, the proceedings were dissolved without remittal, as the essential prerequisite of a living defendant was never met.

Regesto Legislator

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Art. 50 c.p.; Art. 60 c.p.: The death of the accused extinguishes the criminal action, rendering any subsequent judgment legally nonexistent and requiring its revocation without remittal.

Parole chiave

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extinction of criminal action death of the accused revocation of judgment non-existent legal decision dissolution of proceedings disposizione a causa di morte decisioni incidentali pena di morte

Disposizioni normative citate

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Art. 50 c.p.
Art. 60 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino
Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti
In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata senza rinvio (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RACCO GIUSEPPE nato a ANZIO il 25/10/1963 avverso l'ordinanza del 05/07/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sen e le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 5 luglio 2017, la Settima Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Racco Giuseppe avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2016. Il Presidente coordinatore della Sezione Settima di questa Corte, a seguito di richiesta pervenuta dal Tribunale di Velletri in data 14/4/2023, ha disposto la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta al fine di provvedere alla revoca dell'ordinanza d'inammissibilità del ricorso, essendosi accertato che il ricorrente era deceduto il 22 maggio 2017, anteriormente alla emissione della ordinanza .

2. La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del giudizio penale sicché incombe sul giudice l'obbligo di accertare lo stato in vita dell'imputato come fondamentale condizione di procedibilità. Poiché quest'obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore Ci fatto, paragonabile all'errore materiale che determina l'inesistenza giuridica della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv.233636). In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata senza rinvio (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207).

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza n. 47171/17 emessa il 5 luglio 2017 dalla Sezione Settima penale della Corte di Cassazione nei confronti di Racco Giuseppe e, per l'effetto, annulla la sentenza emessa a carico dei medesimo dalla Corte di appello di Roma il 10 marzo 2016, per essere il reato estinto per morte del reo. Così deciso il 28 giugno 2023 DEPOSITATOINCANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Preifijite