Cassation annuls conviction for drug transport regarding 'huge quantity' aggravating circumstance due to insufficient proof of subjective awareness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction regarding the aggravating circumstance of transporting a 'huge quantity' of drugs, while dismissing other grounds. The appellant argued the first instance judge failed to prove her subjective awareness that the package contained cocaine rather than money, and that the quantity was not proven beyond reasonable doubt. The court agreed that merely holding the package was insufficient to establish the specific intent required for the 'huge quantity' aggravation under Article 80 of the 1990 Decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80, comma 2, DPR 309/1990; Art. 59, comma 2, cod. pen.: The court must specifically ascertain the agent's subjective awareness regarding the 'huge quantity' circumstance; a mere assertion that the package was held in hand is insufficient to prove the requisite intent for this aggravating circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IPPOLITI SARA nato a PESCARA il 03/01/1982 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MERCURELLI MASSIMO GIUSEPPE del foro di ROMA in difesa di IPPOLITI SARA. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza emessa il 9 settembre 2022, ha confermato la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Brindisi che aveva condannato Ippoliti Sara alla pena di anni cinque di reclusione ed €.30.000,00 di multa per il reato di illecita detenzione di Kg.3,494 di sostanza stupefacente di tipo cocaina.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità. I giudici di merito avevano offerto una motivazione del tutto illogica in ordine alla affermazione della consapevolezza circa il contenuto del pacco trasportato, che avrebbe potuto essere anche denaro, anziché stupefacente. Del tutto illogica era altresì l'affermazione che il trasporto di un quantitativo rilevante di droga non potesse essere affidato a un terzo inconsapevole e, comunque, si trattava di ragionamenti inidonei a superare il principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'addebito di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, e non comma 4, non essendovi alcuna prova della consapevolezza circa la tipologia di sostanza affidata all'imputata per il trasporto. Palesemente erronea in diritto era l'attribuzione di responsabilità a titolo di dolo eventuale, in quanto, secondo la Corte d'Appello, l'imputata avrebbe comunque " accettato il rischio" inerente al fatto che potesse trattarsi di droga pesante, poiché la fattispecie astratta prevede solo il dolo diretto.
Con il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod proc pen e 59, comma 2, cod pen. Il giudice di primo grado non aveva motivato sulla consapevolezza, da parte dell'imputata, del quantitativo di sostanza trasportata, ai fini dell'attribuzione a suo carico dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990. In merito, la Corte d'Appello aveva negato che l'assenza di motivazione nella sentenza di primo grado comportasse la assoluta nullità della stessa, laddove la motivazione dei provvedimenti giudiziari costituisce garanzia costituzionale.
In merito, poi, all'elemento soggettivo circa l'attribuibilità della circostanza aggravante, era del tutto insufficiente la motivazione offerta dalla Corte territoriale, meramente assertiva e priva di qualsiasi valore dimostrativo. Con il quarto motivo, denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e l'aggravante contestata.La Corte territoriale aveva negato il giudizio di prevalenza richiamando il contributo dato dall'imputata alla azione delittuosa, con ciò sovrapponendo la inconfigurabilità dell'art. 114 cod:pen.con il giudizio di bilanciamento, e altresì negando l'equivalenza con la mancata collaborazione dell'imputata, elemento insuscettibile di valutazione sfavorevole.
Con il quinto e ultimo motivo, denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla dosimetria della pena.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, che ripropone le medesime doglianze già respinte dalla Corte territoriale con diffuse argomentazioni rispettose dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità, è infondato. La sentenza impugnata motiva esaurientemente sul fatto che la Ippoliti si fosse resa conto di trasportare droga poiché la predetta imputata aveva ammesso, nello scritto difensivo da lei redatto e consegnato ai giudici, di aver accettato di trasportare una busta di denaro e di essersi sorpresa alla consegna non di una busta, ma di un pacco più consistente, nonchè di aver tentato di protestare con il soggetto di nome Michele che le aveva proposto di effettuare la consegna, ricevendo la risposta che " non cambiava nulla, busta o pacco era assolutamente lo stesso".
Il ragionamento della Corte territoriale è aderente alle risultanze processuali e sorretto da logica coerenza laddove si osserva che, viste le dimensioni del pacco, la ricorrente aveva ben compreso che non potesse trattarsi di soldi, ma di sostanza stupefacente, considerato che il tentativo di protesta, da lei ammesso, deponeva per la sicura consapevolezza di dover effettuare un trasporto più rischioso. Inoltre, è perfettamente rispondente ai canoni della logica la considerazione dei giudici di merito secondo cui sarebbe stato del tutto inverosimile affidare ben tre chili di cocaina, certamente di considerevole valore, ad un soggetto del tutto inconsapevole.
Completano il ragionamento le esaustive e coerenti considerazioni circa il fatto che la ricorrente, per timore di ritorsioni, non avesse voluto svelare l'identità del soggetto che le aveva proposto il trasporto, segno, questo, di totale comprensione della pericolosità dell'operazione posta in essere.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Una volta affermata la piena consapevolezza, in capo all'imputata, del fatto che stesse trasportando droga, è conforme a diritto l'imputazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, a titolo di dolo eventuale, categoria generale riguardante l'elemento soggettivo del reato che, secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vedi per tutte Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 ., Espenhahn Rv. 261105 - 01) ricorre allorquando l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa. A tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali:
a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;
c) la durata e la ripetizione dell'azione;
d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento;
g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe _., trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento. Applicando tali principi, la Corte territoriale diffusamente motiva sulla consapevolezza, da parte della Ippoliti, della illiceità della sua azione; sul fatto che l'imputata, avendo contezza che il pacco contenesse stupefacente, avesse comunque accettato di eseguire il trasporto, aderendo, dunque, psicologicamente, alla possibilità che si trattasse di tipologia di droga pesante; sulla circostanza che la Ippoliti, per sua stessa ammissione, non si era trattenuta dalla condotta illecita neppure quando aveva ben compreso che si trattava di trasporto di stupefacente, e non di denaro.
3. E' invece fondato il terzo motivo, attinente all'aggravante dell'ingente quantità. La sentenza impugnata, dopo aver richiamato i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in applicazione dell'art. 59, comma 2, cod pen, è necessario che sia accertata la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (da ultimo cfr Sez. 4 - n. 18049 del 14/04/2022, Rv. 283209 - 01), considera che la Ippoliti avrebbe potuto comprendere che si trattasse di un ingente quantitativo avendo ricevuto il pacco "in mano", ed avendo dunque potuto rendersi conto del suo peso.
Orbene, benché in astratto il quantitativo rinvenuto rientri nei noti parametri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150 -01; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01 ) che determinano, per la cocaina, l'ingente quantità nel superamento della soglia dei kg 1,5 di principio attivo (si trattava, nel caso di specie, di Kg 3,009 di sostanza con principio attivo calcolato in Kg 2,008), nella fattispecie in esame non è sufficientemente argomentata l'attribuzione, in capo alla Ippoliti, della colpevolezza in ordine alla circostanza contestata, ricondotta ad un rapido passaggio, tra le mani della ricorrente, del pacco contenente la sostanza stupefacente, che avrebbe dovuto condurre alla certa possibilità di prevedere il superamento della soglia indicata (pari, in concreto, a gr.500).
Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame sul punto. L'accoglimento del motivo inerente al riconoscimento della contestata aggravante assorbe l'esame del motivo inerente al giudizio di bilanciamento.
4. Infine, è fondata la doglianza relativa alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod ypen,- inerente alla erronea valutazione dell'intensità del dolo e della mancata collaborazione dell'imputata, posto che l'attribuzione di colpevolezza in ordine all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990 è avvenuta a titolo di dolo eventuale e che la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria non può essere valutata come elemento decisivo sfavorevole, trattandosi di un diritto dell'imputato. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, DPR 309/1990 e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel