Italian Court dismisses appeals against drug cultivation convictions, upholding evidence of joint criminal intent and flight.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals by two defendants convicted of illegal marijuana cultivation, affirming the lower court's findings of guilt. The defense argued procedural flaws and insufficient evidence regarding the defendants' involvement, while the prosecution emphasized their collaboration in securing the land and subsequent flight. The court ruled that the defendants' joint actions, including the exchange of SIM cards and the act of fleeing upon police arrival, conclusively demonstrated their shared criminal intent and liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e, c.p.p.; Art. 114 c.p.: The court establishes that evidence of joint preparation and the defendant's flight upon discovery constitute sufficient proof of shared criminal intent in illegal cultivation cases, rendering appeals based on isolated factual gaps inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARCECA GIOVANNI nato a VITTORIA il 02/03/1958 DISCA VINCENZO nato a VITTORIA il 13/06/1972 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA dir~ael~tikderuirt, Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. iticlitzet~re E' presente l'avvocato LINGUANTI ISABELLA del foro di RAGUSA in difesa di DISCA VINCENZO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' altresì presente l'avvocato GULINO GIANLUCA del foro di RAGUSA in difesa di MARCECA GIOVANNI. Il difensore illustra i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 15 settembre 2022 la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Gela che aveva condannato Marceca Giovanni e Disca Vincenzo alla pena, rispettivamente, di anni quattro di reclusione ed €14.000 di multa, e di anni due, mesi undici e, giorni 10 di reclusione ed €12.000 di multa. Gli imputati erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6 DPR 309/1990, per aver coltivato illecitamente , a fini di commercio, una piantagione con diecimila piante di marijuana.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i predetti imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia.
3. Disca Vincenzo deduce vizio di cui all'art. 606, lett. e, code proc, pen., Nella motivazione della sentenza impugnata si dava infatti come accertata la circostanza che le la coltivazione fosse stata impiantata nel marzo 2019, epoca in cui il Disca si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Inoltre, l'agronomo addetto alla registrazione del contratto non aveva riconosciuto il Disca come la persona che si era recata presso il proprio studio per registrare il contratto di affitto del fondo. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 114 cod.pen.,Non sussisteva alcun elemento da cui trarre la prova del concorso nel reato di coltivazione illecita posto che i dati acquisiti al giudizio attestavano che i contatti con il Marceca si erano arrestati al gennaio 2019, mentre la piantumazione era avvenuta nel mese di marzo.
4. Marceca Giovanni deduce, con il primo motivo, vizio di carenza di motivazione riguardo alla riconosciuta responsabilità per il reato di coltivazione illecita contestato. Sul punto , evidenzia l'assenza di prove dimostrative della colpevolezza e la assoluta insufficienza del ragionamento logico deduttivo della Corte d'appello, che aveva fatto discendere la prova della commissione del reato dalla mera presenza del ricorrente sul posto e dalla sua fuga al momento della irruzione delle forze dell'ordine. Le circostanze, però, non avevano significato univoco, posto che, come ammesso dalla ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente era dedito alla coltivazione di una serra confinante con la piantagione di marjuana: pertanto, l'aver avuto contezza della tipologia di coltivazione praticata nelle serre confinanti non significa certamente partecipazione nel reato a titolo di concorso, potendo integrare l'ipotesi della connivenza non punibile, in mancanza di qualsivoglia elemento rivelatore di un effettivo contributo causale del ricorrente alla attività di coltivazione illecita.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta totale carenza di motivazione in ordine alla circostanze evidenziate nei motivi di appello, idonee a disarticolare il ragionamento del primo giudice, alle quali la sentenza impugnata non aveva fornito alcuna risposta (segnatamente, il fatto che era stato visto un diverso soggetto adempiere a compiti di guardiania; il fatto che il Marceca avesse consegnato le chiavi del cancello posto all'accesso del fondo ai propri vicini, evidentemente perchè ignaro della illiceità della attività ivi svolta).
5. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da Disca Vincenzo è manifestamente infondato.
2. Va preliminarmente ricordato che, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una "doppia conforme", per cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181).
3. Ciò premesso, il primo motivo dedotto da Disca Vincenzo svolge censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto e di determinazione della pena, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si è affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si è osservato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). kTanto premesso, nessuna manifesta illogicità è ravvisabile nel ragionamento della Corte nissena in ordine al coinvolgimento del Disca Vincenzo nel reato di coltivazione illecita, così come è del tutto ininfluente la considerazione, ripetuta dal ricorrente in sede di appello e motivatamente disattesa dai giudici di merito, che all'epoca della piantumazione (marzo 2019) il Disca fosse ristretto agli arresti domiciliari.
L'attività di collaborazione del Disca nel reato, infatti, si è estrinsecata non già nella materiale coltivazione delle piantine di miarjuana, bensì nella attività preordinata alla coltivazione medesima, precisamente riguardante il reperimento del terreno. In proposito, le sentenza di primo e secondo grado riportano con dovizia di particolari la comprovata circostanza che, nel periodo novembre/dicembre 2018, il Disca aveva contattato il figlio della proprietaria del terreno per concordare l'affitto del fondo sul quale poi sono state coltivate le piantagioni di circa 10.000 piante di marijuana.
Il figlio della proprietaria del terreno, tale Stracquadaini Ignazio, aveva infatti riferito di essere stato chiamato telefonicamente da tale Enzo di Vittoria per concordare l'affitto del terreno e il ricorrente (riconosciuto dalla Stracquadaini) si era poi presentato come soggetto delegato dal nipote per la stipula del contratto, fornendo false indicazioni circa la sua identità: difatti il contratto di affitto del fondo, stipulato nel gennaio 2019, risultava intestato a tale Rizza Santo, che invece si era dichiarato totalmente estraneo ai fatti e aveva disconosciuto la firma apposta al contratto predetto.
Risultavano, poi, inequivoci contatti tra il Disca ed il coimputato Marceca: era infatti emerso che la SIM in uso al Disca Vincenzo era stata inserita nel telefono in uso al Marceca proprio per effettuare una telefonata allo Stracquadaini Ignazio nel gennaio 2019. Dunque, l'essersi attivato con impegno per il reperimento del fondo, aver fatto intestare il contratto non a sè stesso, ma a una terza persona estranea ai fatti, l'aver fornito al Marceca la propria scheda telefonica per contattare il proprietario del fondo sono stati valutati dalla Corte territoriale come elementi deponenti in modo inequivoco nel senso di una chiara compartecipazione nel reato contestato: del tutto logicamente la Corte considera che l'aver fornito false indicazioni sulla propria identità all'atto della stipula del contratto non può che trovare giustificazione nella piena consapevolezza dell'utilizzo del fondo per finalità illecite.
A fronte di tale solido impianto motivazionale, il ricorrente contrappone, reiterando le doglianze già respinte dai giudici di merito, elementi che non assumono il carattere della decisività, proponendo una rilettura dello spessore probatorio degli elementi acquisiti, quali il fatto che il Disca non sia stato riconosciuto con certezza dal professionista che aveva registrato il contratto di affitto (il quale lo aveva visto soltanto un volta mesi prima di essere sentito, laddove risultano invece ampiamente provati i contatti tra il Disca e l'affittuario) e che si fosse trovato ristretto agli arresti domiciliari al momento della piantumazione.
Come detto, l'attività imputata al Disca non è quella della materiale coltivazione, ma quella di reperimento del fondo da sfruttare a fini illeciti, la cui dimostrazione è stata ampiamente, congruamente e del tutto logicamente argomentata dai giudici di merito. f. Manifestamente infondato è conseguentemente anche il secondo motivo, già proposto in sede di gravame e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale, con il quale il Disca si duole della violazione dell'art.114 cod pen. In proposito, è del tutto coerente, non illegica e conforme ai consolidati principi di diritto la considerazione che il reperimento del fondo ove coltivare lo stupefacente, lungi dall'essere marginale, era invece attività fondamentale per l'attuazione della fattispecie criminosa contestata.
6. E' infondato il ricorso proposto da Marceca Giovanni. Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza impugnata offrirebbe argomentazioni carenti e manifestamente illogiche traendo la prova della responsabilità dell'imputato esclusivamente dalla circostanza della mera presenza nelle serre, nonchè dall'essersi dato alla fuga al momento della irruzione delle forze dell'ordine sul fondo. I due citati elementi non condurrebbero alla concreta dimostrazione del contributo causale fornito dall'imputato nella realizzazione del reato, potendosi ritenere, al più, configurabile una mera connivenza.
7. Il motivo proposto trascura di considerare che la Corte nissena (le cui considerazioni, come detto, si inseriscono nel tessuto motivazionale della sentenza di primo grado) ha fornito argomentazioni esaustive in ordine al giudizio di colpevolezza prendendo in considerazione, con ragionamento privo di fratture logiche, i seguenti elementi:
1) nel periodo coevo alla stipulazione del contratto di affitto del terreno, il 29 gennio 2019, la SIM in uso al Disca era stata inserita nel telefono del Marceca ed era stata effettuata una chiamata al propreitario del fondo;
2) l'avvenuto scambio di SIM e telefoni, nonché la presa di contatti con il proprietario del terreno, evidenziava una chiara collaborazione tra Disca e Marceca per l'acquisizione del fondo ove poi era stata impiantata la marijuana;
3) l' attività di coltivazione delle serre da parte del Marceca era stata riscontrata sia dalle forze dell'ordine in occasione dei servizi di osservazione del 27 aprile e del 6 maggio 2019, sia dal rinvenimento, all'esito della perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del Marceca, di indumenti da lavoro ( pantaloni infangati) che dimostravano l'esecuzione dell'attività predetta;
4) l'imputato, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, si era dato precipitosamente dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, fornendo, al riguardo, la spiegazione che egli solo in quel momento, e non prima, si sarebbe improvvisamente accorto del'esistenza delle piante di marijuana;
5) la suddetta spiegazione era del tutto inverosimile, considerata, da un lato, la pregressa attività di coltivazione eseguita presso le serre e, dall'altro, la comprovata collaborazione nell'attività di reperimento del terreno con il Disca il quale, come guà esposto, aveva fornito una falsa identità al momento della stipula del contratto;
6) la decisione di darsi alla fuga, facendo perdere le tracce di sè, non poteva dunque che spiegarsi con la certa consapevolezza del Marceca in ordine alla illiceità della coltivazione.
8. Tanto chiarito, va rimarcato che il ricorso proposto dal Marceca non si è confrontato con l'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata, censurando per manifesta illogicità il ragionamento inerente alla accertata circostanza della coltivazione delle serre e della fuga dell'imputato, senza alcun riferimento alla circostanza, valorizzata invece dalla Corte territoriale, riguardante la accertata collaborazione con il Disca per il reperimento del terreno. Anche il secondo motivo, con il quale il Marceca si duole carenza di motivazione in ordine alla circostanze evidenziate nei motivi di appello (segnatamente, il fatto che era stato visto un diverso soggetto adempiere a compiti di guardiania; il fatto che il Marceca avesse consegnato le chiavi del cancello posto all'accesso del fondo ai propri vicini, evidentemente perchè ignaro della illiceità della attività ivi svolta) concerne elementi che non assumono il carattere della decisività, essendo del tutto inidonei a disarticolare la tenuta logica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
9. Conclusivamente, va dichiara l'infondatezza del ricorso proposto dal Marceca, che deve essre rigettato, nonchè l'inammissibilità del ricorso proposto dal Disca. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali nonchè, per il Disca, la condanna ad una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Rigetta il ricorso di Marceca Giovanni che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di Disca Vincenzo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi