Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38960/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against suspended license duration, citing adequate statutory reasoning under Road Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38960/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the length of his driver's license suspension following a traffic accident. The defense argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for the specific duration, claiming a violation of the general duty to motivate judicial decisions. The court ruled that the trial judge adequately justified the six-month suspension by referencing the specific criteria outlined in the Road Code, thereby satisfying the requirement for motivation without needing an exhaustive analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 222, comma 2, codice strada; Art. 218, comma 2, codice strada: The determination of the duration of an administrative access sanction must follow Road Code parameters, and a brief reference to these criteria suffices to fulfill the duty of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative access sanction driver license suspension duty of motivation Road Code criteria judicial discretion sentenza applicazione pena omessa motivazione sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589 bis, cod. pen.
L'imputato SERPICO Michele ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Imperia ha applicato allo stesso una pena per il reato di cui all'art. 589 bis, cod.
Art. 222, commi 2 e 2-bis, codice strada
Sul punto, deve infatti ribadirsi il principio per il quale, nel caso di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 codice strada, la determinazione della durata di essa deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art.
Art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod.
Art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (sez.
Art. 218, comma 2, codice strada
Trattasi di motivazione stringata, ma adeguata rispetto alla natura della sentenza impugnata, con corretto rinvio a un parametro espressamente contemplato nella previsione normativa di riferimento (art. 218, comma 2, codice strada).
art. 448 cod. proc. pen
103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod.
art. 133 cod. proc. pen
222 codice strada, la determinazione della durata di essa deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta
(sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta, Rv.
n. 18942 del 27/3/2019, Bruna
273091; n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv.
sez. 6 n. 15848 del 5/2/2019, Moretti
Sez. U n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani
sez. 4 n. 4740 del 18/11/2020, deo
sez. 2 n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri
sez. 3 n. 48304 del 20/9/2016, Gioia
n. 15811 del 19/9/1990, Leonardi
268575; n. 15811 del 19/9/1990, Leonardi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERPICO MICHELE nato a SOMMA VESUVIANA il 02/04/1962 avverso la sentenza del 23/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. L'imputato SERPICO Michele ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Imperia ha applicato allo stesso una pena per il reato di cui all'art. 589 bis, cod. pen., oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei, operata la riduzione ai sensi dell'art. 222, commi 2 e 2-bis, codice strada (in Sanremo il 8/7/2020, con decesso in Bergamo il 5/8/2020), durata ritenuta equa dal giudice del merito alla luce della gravità del fatto.

2. Con il ricorso, la parte ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio di mancanza della motivazione in relazione al punto inerente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, non avendo il giudice spiegato i contenuti della decisione sulla durata della sanzione amministrativa accessoria, nonostante l'imminente entrata in vigore della riforma "Cartabia". Nella specie, non avanzandosi riserve sul fatto che tale determinazione fosse estranea all'accordo raggiunto dalle parti, la difesa rileva che, proprio per tale ragione, la relativa statuizione soggiacerebbe all'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ciò che nella specie il giudice avrebbe omesso di fare.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta, Rv. 273091; n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv. 275435; sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Moretti, Rv. 275224). Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena, con la quale si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (Sez.

U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).2. Il ricorso va, tuttavia, rigettato. Il Tribunale, contrariamente a quanto assume la difesa, ha motivato la determinazione della durata della sanzione accessoria applicata, valorizzando la gravità del fatto descritto nella imputazione (avendo, nell'occorso, l'imputato, alla guida di un ciclomotore, investito un pedone che stava attraversando la strada sulle apposite strisce pedonali, superando altro ciclomotore che aveva rallentato proprio per concedere la precedenza al pedone). Trattasi di motivazione stringata, ma adeguata rispetto alla natura della sentenza impugnata, con corretto rinvio a un parametro espressamente contemplato nella previsione normativa di riferimento (art. 218, comma 2, codice strada).

Sul punto, deve infatti ribadirsi il principio per il quale, nel caso di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 codice strada, la determinazione della durata di essa deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, stesso codice, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa intanto restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, deo, 2021, Di Marco, Rv. 280393) e il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754; sez. 3, n. 48304 del 20/9/2016, Gioia, Rv. 268575; n. 15811 del 19/9/1990, Leonardi, Rv. 185876).

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre ente Ga