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Ordinanza — n. 38945/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a criminal judgment for material error regarding civil party costs paid to the state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38945/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a correction to a prior criminal judgment that failed to allocate civil party costs to the state. The original ruling condemned the defendant to pay these costs but omitted the specific instruction required by law for state-funded civil parties. The court determined this was a material error under Article 625-bis of the Criminal Procedure Code and mandated the lower court to liquidate and pay the amounts to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 110 d.P.R. 115/2002; Art. 625-bis c.p.p.: When a criminal judgment fails to order payment of costs for civil parties admitted to state-funded legal aid, the Supreme Court must correct this material error by remitting the liquidation to the appellate court and ordering payment to the state.

Parole chiave

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material error correction state funded legal aid civil party costs criminal procedure code state treasury payment condono delle spese procedurali rimborso delle spese anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 d.P.R. 115/2002
Art. 625-bis, comma 3, c.p.p.
art. 625-bis, comma 3, cod.
Art. 541 c.p.p.
Art. 82 d.P.R. 115/2002
Art. 83 d.P.R. 115/2002
artt. 541 cod. proc. pen
115/2002; - rilevato, inoltre, che la Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOI LUIGI nato a CAGLIARI il 21/11/1977 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; FATTO E DIRITTO - Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione il 9.12.2020 (n. 9825/21), nel procedimento iscritto al n. 47823/2019 R.G., con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da Boi Luigi, il quale è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili; - considerato che, in relazione alla condanna alle spese in favore di Cardia Alessia, Loi Andrea, Loi Maria Antonietta e Loi Giuseppina, parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, non si è provveduto a disporre il pagamento in favore dello Stato, come previsto dall'art. 110 del d.P.R. 115/2002; - rilevato, inoltre, che la Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez.

U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 2020, Rv. 277760); - che si deve, pertanto, correggere la sentenza n. 9825/21, nel senso che si deve rimettere al giudice di merito la liquidazione delle spese di parte civile nonché disporre la distrazione delle stesse in favore dello Stato, trattandosi di correzione necessaria per porre rimedio ad un evidente errore materiale della sentenza, emendabile ai sensi dell'art. art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa da questa Corte di cassazione, Sez. IV penale, n. 9825/21, nel senso che nel dispositivo, dopo la frase: "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,", sia inserita la seguente frase, integralmente sostitutiva di quella presente nel dispositivo oggetto di correzione: "nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Cardia Alessia, Loi Andrea, Loi Maria Antonietta, Loi Giuseppina e Pili Elena, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di 4 pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari. Manda alla Cancelleria per provvedere alle annotazio