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Sentenza — n. 38944/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38944/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38944/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Francesco Calì ha presentato ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania del 19.7.2022 con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione presentata nei confronti dei giudici della corte di Appello di Catania (dr.ssa Muscarella, dr.ssa Urbani e dott. Dagnino), per avere emesso in data 30.6.2022 un'ordinanza dibattimentale di non luogo a provvedere sull'istanza di perizia collegiale volta ad accertare la capacità dell'imputato di partecipare al processo, rinviando per la discussione. Lamenta il ricorrente che con tale provvedimento il giudice ricusato avrebbe dato chiara manifestazione della voluntas nocendi o condemnandi nei confronti dell'imputato, donde il vulnus al principio di imparzialità.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38944/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dagnino), per avere emesso in data 30.6.2022 un'ordinanza dibattimentale di non luogo a provvedere sull'istanza di perizia collegiale volta ad accertare la capacità dell'imputato di partecipare al processo, rinviando per la discussione. Lamenta il ricorrente che con tale provvedimento il giudice ricusato avrebbe dato chiara manifestazione della voluntas nocendi o condemnandi nei confronti dell'imputato, donde il vulnus al principio di imparzialità.

Parole chiave

Generato dall'IA
incapacità di discernimento facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di ottenere una decisione capacità processuale garanzia di un equo processo perizia psichiatrica insufficiente

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALI FRANCESCO nato a CATANIA il 23/03/1963 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dai Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Francesco Calì ha presentato ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania del 19.7.2022 con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione presentata nei confronti dei giudici della corte di Appello di Catania (dr.ssa Muscarella, dr.ssa Urbani e dott. Dagnino), per avere emesso in data 30.6.2022 un'ordinanza dibattimentale di non luogo a provvedere sull'istanza di perizia collegiale volta ad accertare la capacità dell'imputato di partecipare al processo, rinviando per la discussione. Lamenta il ricorrente che con tale provvedimento il giudice ricusato avrebbe dato chiara manifestazione della voluntas nocendi o condemnandi nei confronti dell'imputato, donde il vulnus al principio di imparzialità.

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato. Dalla mera lettura del provvedimento impugnato si evince che il sindacato dei giudici ricusati si è limitato alla valutazione, tipicamente processuale, circa l'inutilità di un adempimento istruttorio. Una simile valutazione, quand'anche errata (ma non spetta a questa Corte dirlo), non appare in alcun modo sintomatica di una pregiudiziale espressione di "ostilità" nei confronti dell'imputato, o di pregiudizio condannatorio, come sostenuto, peraltro in maniera confusa e generica, dalla parte ricorrente. Pertanto, legittimamente l'ordinanza impugnata non ha ravvisato alcun concreto pregiudizio in ordine alla posizione di imparzialità dei giudici ricusati, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, come tale insindacabile in cassazione.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass