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Sentenza — n. 38940/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38940/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38940/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa in data 27 marzo 2023, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha . confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Barbato Ivan Ciro per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90. Al Barbato era contestato di avere, in concorso con altro coindagato, .9.31414- illecitamente detenuto al fine di porre in vendita sostanza stupefacente del tipo hashish (n. 11 stecche del peso di grammi 33,64) e cocaina (n. 6 confezioni del peso di gr. 0,99). Il ricorrente era sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente a terzi dagli operanti di Polizia, i quali, prontamente intervenuti, recuperavano un pacchetto di sigarette lasciato cadere dal Barbato contenente la sostanza stupefacente sequestrata.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, articolo 73 d.P.R. 309/90, art. 73 d.P.R. 309/90, art. 280 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38940/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con i motivi posti a sostegno del riesame, sono state avanzate specifiche doglianze facenti riferimento ad una recentissima pronuncia di legittimità (n. 284149/22), con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito criteri applicativi orientati ad una interpretazione tassativa dell'ambito di applicazione dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Nella pronuncia richiamata si è fatto ricorso ad un criterio ponderale effettivo a cui fare riferimento per individuare la fattispecie di cui si tratta (150 grammi per la cocaina; 107,71 per l'eroina; 246 per la marijuana e 386,93 per l'hashish).

Parole chiave

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traffico di cocaina inchiesta per reati di droga fabbricazione di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti infrazione grave alla lstup difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza resa in data 27 marzo 2023, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha .
articolo 73 d.P.R. 309/90
Mancato riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.P.R. 309/90.
art. 73 d.P.R. 309/90
284149/22), con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito criteri applicativi orientati ad una interpretazione tassativa dell'ambito di applicazione dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 280 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente, SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBATO IVAN CIRO nato a NAPOLI il 19/09/1988 avverso l'ordinanza del 27/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/s ite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO udito il nsore

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 27 marzo 2023, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha . confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Barbato Ivan Ciro per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90. Al Barbato era contestato di avere, in concorso con altro coindagato, .9.31414- illecitamente detenuto al fine di porre in vendita sostanza stupefacente del tipo hashish (n. 11 stecche del peso di grammi 33,64) e cocaina (n. 6 confezioni del peso di gr. 0,99). Il ricorrente era sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente a terzi dagli operanti di Polizia, i quali, prontamente intervenuti, recuperavano un pacchetto di sigarette lasciato cadere dal Barbato contenente la sostanza stupefacente sequestrata.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Erronea applicazione della legge penale. Motivazione mancante ovvero del tutto apparente. Mancato riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.P.R. 309/90. II) Manifesta illogicità della motivazione evincibile dal testo stesso dell'impugnato provvedimento e da altri atti specificamente indicati nell'atto di gravame. La difesa, dopo avere ripercorso la vicenda oggetto del procedimento, si duole della mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'articolo 73 d.P.R. 309 90.

L'impugnato provvedimento, si legge nel ricorso, merita di essere censurato nella parte in cui, pur riconoscendo nella misura autocustodiale in atto un idoneo presidio volto a tutelare le esigenze cautelari sottese al caso in esame, nega la ricorrenza della più lieve ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 73, facendo ricorso a formule di stile e richiamando pronunce di legittimità che non possono ritenersi conferenti rispetto alle questioni devolute alla cognizione del tribunale del riesame L'ordinanza sarebbe priva di logico apparato giustificativo.

Alle censurabili conclusioni il Tribunale perviene affermando, in modo assiomatico, che le modalità di confezionamento dello stupefacente, la suddivisione in dosi, il modus operandi utilizzato e la diversa tipologia di droghe costituiscono elementi che consentono di concludere nel senso di un'attività di "spaccio" radicata sul territorio e gestita in modo professionale. Tali argomentazioni si appalesano del tutto incongrue rispetto alle premesse poste a base della decisione. Occorre rilevare come Barbato Ivan Ciro, in sede di udienza di convalida, abbia negato ogni addebito, escludendo la sua partecipazione all'azione delittuosa posta in essere da altri.

Peraltro, non va 'trascurato di considerare ché, all'esito della perquisizione personale e locale, non risultano rinvenute sostanze stupefacenti, strumenti per il confezionamento in dosi e somme di denaro provenienti dall'attività di cessione di stupefacenti. L'impugnata ordinanza merita dunque di essere annullata in quanto viziata da erronea applicazione della legge penale e da motivazione mancante ovvero del tutto apparente. Il collegio trascura di considerare quanto recentemente affermato nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente Murolo, la quale ha stabilito come la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non sia di per sé ostativa alla configurabilità del fatto di lieve entità.

Occorre altresì rilevare come il Tribunale, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, devolute con memoria scritta, abbia del tutto omesso di valutare circostanze che, in termini univoci ed eloquenti, depongono nel senso della qualificazione dei fatti nell'ipotesi meno grave. Nelle suddette note veniva fatto rilevare come Barbato avesse apportato un contributo minimo alla verificazione dei fatti oggetto di incolpazione, risultando dal verbale di arresto e dall'annotazione di Polizia giudiziaria che fu il coindagato Martucci a consegnare all'acquirente non identificato la sostanza rimasta.

Con i motivi posti a sostegno del riesame, sono state avanzate specifiche doglianze facenti riferimento ad una recentissima pronuncia di legittimità (n. 284149/22), con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito criteri applicativi orientati ad una interpretazione tassativa dell'ambito di applicazione dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Nella pronuncia richiamata si è fatto ricorso ad un criterio ponderale effettivo a cui fare riferimento per individuare la fattispecie di cui si tratta (150 grammi per la cocaina; 107,71 per l'eroina; 246 per la marijuana e 386,93 per l'hashish).

In conclusione, alla luce di quanto affermato nella pronuncia richiamata, il dato ponderale della sostanza oggetto della presente contestazione è compatibile con il fatto di lieve entità. Nel caso di specie si è in presenza di un dato ponderale pienamente compatibile con un'attività di piccolo spaccio, comportante una disponibilità economica limitata, nonché la. possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste.Vero è che il dato quantitativo non costituisce l'unico elemento di valutazione, tuttavia è altrettanto vero che l'aspetto quantitativo è uno dei profili che maggiormente incide sul giudizio della qualificazione.

L'erronea applicazione della legge penale si rileva anche nella parte in cui il giudice ha ritenuto necessario il mantenimento dell'attuale presidio domiciliare, reputato idoneo a recidere ogni possibile collegamento con il contesto malavitoso di riferimento. Nel caso di specie, al fine di negare la riqualificazione, il Tribunale non solo ha omesso del tutto di considerare il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, ma non ha proceduto ad acquisire elementi utili al fine di individuare il numero degli assuntori che si rivolgevano al Barbato o di apprezzare i fornitori all'ingrosso da cui si procurava la sostanza stupefacente.

Pertanto, nella peculiare fattispecie oggetto del presente procedimento, è dato ritenere che la condotta posta in essere dal Barbato, in ragione dell'esigua quantità di sostanza stupefacente caduta in sequestro e della limitata disponibilità economica, debba valutarsi non particolarmente significativa e pienamente compatibile con attività di "piccolo spaccio".

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato memoria di replica nella quale, richiamando i motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere l'annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di doglianza, riguardante la riqualificazione del fatto è inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale in capo all'indagato. Il giudice del riesame o dell'appello sono legittimati a modificare la definizione giuridica data dal pubblico ministero al fatto addebitato, sebbene la eventuale riqualificazione non possa produrre effetti oltre al procedimento incidentale in corso (cfr. Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Rv. 280900 - 02: "In tema di misure cautelari, la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice per le indagini preliminari o del tribunale, in sede di riesame o di appello, dà luogo ad una modifica avente effetto limitato al procedimento incidentale "de libertate", sicché, fin quando la diversa veste giuridica non sia stata recepita in un atto del procedimento principale, per stabilire il tempo necessario a prescrivere occorre avere riguardo alla fattispecie oggetto della originaria qualificazione oggetto di iscrizione").Rileva comunque il Collegio come la prospettazione della riqualificazione debba essere sorretta da un interesse dell'indagato, il che si realizza in ambito cautelare allorquando dalla diversa qualificazione derivi la impossibilità di emettere il titolo della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen. in relazione alla sanzione edittale prevista per la fattispecie incriminatrice alla quale, in ipotesi, viene ricondotto il fatto.

Nel caso in esame, la sanzione prevista per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, configurato, come noto, quale titolo autonomo di reato, pari ad anni quattro di reclusione, consente l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in corso di esecuzione nel caso in esame [cfr., ex multis, Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Rv. 264762 - 01: «Non sussiste l'interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento "de libertate" quando sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d'imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse del ricorrente a richiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto all'applicazione della misura cautelare impostagli)»].

3. I rilievi che riguardano la scelta della misura imposta sono del tutto generici. Il Tribunale, dopo essersi soffermato sulle modalità dell'azione e le caratteristiche del fatto, ha ritenuto di confermare l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari reputandola idonea "a recidere ogni possibile collegamento con il contesto malavitoso di riferimento dal quale il ricorrente si procura lo stupefacente che immette poi sul mercato". Il carattere apodittico e apparente che la difesa attribuisce alla motivazione espressa dal Tribunale sul punto non trova riscontro in atti. Anche in relazione alle esigenze cautelari è esteso il limite del sindacato di legittimità costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi - in base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata.

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in