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Sentenza — n. 38924/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding wiretap admissibility and plea bargain procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38924/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared two separate appeals by defendants Di Tria and Carlone inadmissible. Di Tria's claim that telephone interceptions were invalid due to technical issues with the prosecutor's listening room was rejected because the appellate court adequately addressed the urgency and general unfitness of the facilities. Carlone's appeal regarding potential grounds for acquittal was barred because he had consented to a plea bargain, which legally excludes challenges to omitted acquittal conditions or sentencing errors. Consequently, both appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 268 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Technical inadequacies of police listening rooms do not render wiretaps inadmissible if urgency is justified; appeals in plea bargain cases cannot challenge omitted acquittal conditions or sentencing errors.

Parole chiave

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wiretap admissibility plea bargain appeal procedural inadmissibility technical facility adequacy acquittal conditions waiver detenzione di stupefacenti traffico internazionale di stupefacenti azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 268 comma 3 cod. proc. pen.
( la violazione dell'art. 268, comma 3, cod.proc.pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Ed invero, in tema di concordato in appello, cui l'odierno imputato ha prestato il consenso, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ed invero, in tema di concordato in appello, cui l'odierno imputato ha prestato il consenso, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 49040 del 23/06/2017
pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della rocura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Sez. 5, n. 49040 del 23/06/2017, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 dep. 2020
ed, àltresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 dep. 2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CARLONE CESARE nato a MINERVINO MURGE il 29/04/1969 DI TRIA LUIGI nato a MINERVINO MURGE il 28/04/1966 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza in data 1 aprile 2022/la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza con cui il Gup presso il Tribunale di Trani, all'esito di rito abbreviato in data 21.3.2018 aveva ritenuto Di Tria Luigi e Carlone Cesare n colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A) e B) (il primo) ed E) (il secondo), previa riqualificazione degli stessi ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, condannandoli alla pena di giustizia, previa esclusione della recidiva contestata al Di Tria, con le già riconosciute attenuanti generiche (equivalenti alla recidiva quanto al Carlone) ( ha ridotto la pena nei confronti di Carlone Cesare ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2000,00 di multa e nei confronti di Di Tria ad anni uno di reclusione ed Euro 1000,00 di multa.

2. Il presente procedimento penale trae origine dall'arresto in flagranza di Viscanti Nicola per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e dal conseguente esame del traffico telefonico dell'utenza a lui in uso da cui emergevano contatti con gli odierni imputati. Ne conseguiva l'attività di captazione telefonica sulle utenze in uso agli stessi nonché l'intercettazione ambientale sull'auto del Di Tria che consentiva di ricostruire la reiterata attività di cessione al dettaglio di stupefacenti dai medesimi posta in essere in Minervino Murge tra l'aprile ed il maggio 2016.

3. Avverso la sentenza d'appello gli imputati Di Tria e Carlone, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti. 3.1. Ricorso per Di Tria Luigi: si articola in un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. ( la violazione dell'art. 268, comma 3, cod.proc.pen. per non essere stata dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui ai RIT 273/16, 303/16 e 304/16 in quanto le relative operazioni erano state espletate presso la sala di ascolto della Compagnia Carabinieri Norm di Andria. Si assume che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto sufficiente la valutazione di indisponibilità della sala d'ascolto della Procura con una nota risalente al 2009 estendendola peraltro anche alla possibilità di registrazione. 3.2. Ricorso per Carlone Cesare: si articola in un motivo di ricorso con cui deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. Si assume che la sentenza impugnata non ha valutato la eventuale sussistenza di condizioni per il proscioglimento dell'imputato.4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per Di Tria Luigi é manifestamente infondato. Va premesso che in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della rocura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Sez. 5, n. 49040 del 23/06/2017, Rv. 271852).

Nella specie la Corte territoriale, pronunciandosi sull'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha fatto riferimento alla nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani del 24.7.2009 che attestava l'inagibilità della struttura "per un tempo non ancora ben definito". Quanto alle eccezionali ragioni di urgenza, le stesse sono state individuate nella possibilità che i destinatari delle attività di captazione potessero modificare le utenze utilizzate per la commissione dei fatti di reato con il conseguente pericolo di inquinamento e di reiterazione dei reati.

Del pari la Corte territoriale ha esplicitato che l'inidoneità degli impianti della Procura si riferisce non soltanto alle operazioni di ascolto ma a qualsiasi operazione inerente alle intercettazioni, compresa la registrazione.

2. Il ricorso per Carlone Cesare é inammissibile. Ed invero, in tema di concordato in appello, cui l'odierno imputato ha prestato il consenso, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, àltresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 dep. 2020, Rv. 278170).

3. In conclusione entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno