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Sentenza — n. 38922/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding false accusation and recidiva.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38922/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the mischaracterization of the crime and the calculation of recidiva. The lower courts correctly identified the act as indirect false accusation because the specific drug possession was clearly attributable to the tenant, and the prior convictions were validly considered for recidiva. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's qualification of the crime as indirect false accusation is logically sound based on the specific facts, and when the assessment of recidiva correctly applies the relevant prior convictions.

Parole chiave

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indirect false accusation recidiva infraquinquennale inadmissibile ricorso qualificazione reato spaccio stupefacenti gravi addebiti penali imputazione per reati di stupefacenti altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
f l'erronea applicazione della legge penale (art. 368 cod.pen) e carenza di motivazione nonché travisamento della prova in punto di ritenuta sussistenza del delitto di calunnia in luogo di quello di simulazione di reato.
Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Con il primo deducei ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 99 cod. pen.
(art. 99 cod.pen.) ( nonché la carenza, contraddittorietà, illogicità ed apparenza della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della recidiva.
Art. 73 comma 5 d.p.r. 309 del 1990
Con sentenza in data 19 aprile 2022 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rimini in data 28.10.2019 aveva ritenuto Jankovic Dragan colpevole del reato ascrittogli e, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r.
art. 368 cod.pen
f l'erronea applicazione della legge penale (art. 368 cod.pen) e carenza di motivazione nonché travisamento della prova in punto di ritenuta sussistenza del delitto di calunnia in luogo di quello di simulazione di reato.
art. 99 cod.pen
(art. 99 cod.pen.) ( nonché la carenza, contraddittorietà, illogicità ed apparenza della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della recidiva.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21990 del 08/07/2020, Rv. 279561
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC DRAGAN nato il 01/05/1965 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 aprile 2022 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rimini in data 28.10.2019 aveva ritenuto Jankovic Dragan colpevole del reato ascrittogli e, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 il reato di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ravvisata la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione.

2. Il presente procedimento trae origine dalle plurime segnalazioni effettuate dall'odierno imputato, confidente di polizia, alle forze dell'ordine circa la presenza di sostanza stupefacente all'interno di un appartamento di proprietà della cognata Buia Sandra, sito in Rimini piazzale Bornaccini n. 5/F, occupato da Casciano Do Valle Alfredo e frequentato da Perrone Daniele, suo compagno. Si ricostruiva che a monte della vicenda vi erano stati dei contrasti tra il conduttore ed il locatore dell'immobile e che il primo ne aveva chiesto l'immediata liberazione( prendendo anche contatti con un'agenzia immobiliare per metterlo in vendita.

In particolare in data 18.10.2013 si erano presentati presso l'appartamento due uomini e due donne intrattenutisi con gli inquilini e la donna più giovane nell'occasione aveva chiesto di recarsi in bagno dove successivamente era stato rinvenuto un sacchetto contenente stupefacente che Casciano Do Valle, preso dal panico, aveva gettato dalla finestra poi decidendo di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il giudice di primo grado, derubricato il fatto di cui al capo a) nell'ipotesi lieve di cui al 5 comma, in ragione della contenuta quantità di stupefacente rinvenuta, riconosceva del pari l'aggravante del nesso teleologico, essendo il reato strumentale alla calunnia contestata al capo b).

L'impianto accusatorio della sentenza di primo grado veniva confermato in appello.

3. Avverso detta sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deducei ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. f l'erronea applicazione della legge penale (art. 368 cod.pen) e carenza di motivazione nonché travisamento della prova in punto di ritenuta sussistenza del delitto di calunnia in luogo di quello di simulazione di reato. Si assume che la sentenza impugnata risulta fondata sul travisamento di una prova decisiva e comunque non appare sufficiente a chiarire il percorso seguito per ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 368 cod.pen. in luogo della meno grave fattispecie della simulazione di reato. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale( ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod.proc.pen. (art. 99 cod.pen.) ( nonché la carenza, contraddittorietà, illogicità ed apparenza della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della recidiva. Si assume che i primi due pregiudizi penali riportati nel casellario sub 1) e 2) e risalenti ai primi anni 90 riguardavano sentenze di patteggiamento con pene condizionalmente sospese insuscettibili di produrre effetti in tema di recidiva; gli altri precedenti riguardano reati contravvenzionali mentre il precedente per rapina risale al 2005. Inoltre dovrebbe essere valorizzata a favore del reo e non contro il medesimo la circostanza che lo stesso sia un informatore di polizia.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Con riguardo alla riqualificazione del reato sub B) in quello di simulazione di reato, va premesso che integra il delitto di calunnia nella forma cd. indiretta la falsa accusa che, pur non essendo nominativa, sia formulata in modo da rendere inequivoca la riferibilità del fatto ad una determinata persona, mentre si configura il delitto di simulazione di reato quando il fatto sia implicitamente attribuito ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla sua consumazione (Sez. 6, n. 21990 del 08/07/2020, Rv. 279561).

Ebbene, nella specie la segnalazione riguardava un'attività di spaccio posta in essere da cittadini brasiliani all'interno dell'appartamento al civico n. 5/F di Piazzale Bonaccini a Rimini, immobile abitato da 14 ann) in forza di contratto di locazione da Casciano Do Valle, frequentato solo dal suo compagno Perrone, sicché era chiara la riferibilità al primo dell'illecita detenzione dello stupefacente risultando pertanto corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 368 cod. pen.

2. Manifestamente infondatò é anche il secondo motivo. Ed invero la sentenza impugnata, in punto di ritenuta sussistenza della contestata recidiva, ha correttamente ritenuto che il fatto per cui si procede f appare sintomatico di maggiore pericolosità alla luce 0- due precedenti penali per rapina e sfruttamento della prostituzione ed essendo l'imputato già stato ritenuto recidivo infraquinquennale.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur