Cassation court dismisses appeal against drug possession sentence due to lack of oral record and quantity-based reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Michele Iervolino against the Second Instance Court's reduction of his drug possession sentence. The appellant argued for procedural violations regarding notification deadlines and a lack of reasoning on recidivism, while the prosecution contended the appeal was inadmissible. The court dismissed these claims because the trial was conducted orally, rendering paper-file rules inapplicable, and because the appellate court logically determined the drug quantity alone justified excluding the 'minority' sentencing category.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 181 c.p.p.; Art. 23 L. 176/2020; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: In oral proceedings, paper-file notification deadlines do not apply, and a single quantitative parameter may decisively exclude the 'minority' sentencing category without further analysis.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IERVOLINO MICHELE nato a POMPEI il 11/03/1985 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19 ottobre 2022 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del 12.3.2019 con cui il il Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto Iervolino Michele colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione a fini di spaccio di gr. 36 di marijuana) e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva/ lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.900,00 di multa, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena in quella di anni uno di reclusione ed Euro 1900,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza Iervolino Michele, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce/ ex art. 606 lett.
b) ed e) cod.proc.pen 2 la violazione di legge penale in relazione all'art. 181 cod.proc.pen. ed all'art. 23 I. 18 dicembre 2020 n. 176 per violazione dei termini previsti per la notificazione delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore. Si assume che nella specie le conclusioni del P.G., che devono essere notificate dieci giorni prima dell'udienza, sono state comunicate al difensore solo in data 12 ottobre 2019, circostanza prontamente eccepita dalla difesa che aveva chiesto il rinvio dell'udienza senza che tuttavia la Corte d'appello avesse provveduto a riguardo con conseguente violazione del diritto di difesa. Con il secondo motivo ex art. 606 comma 1 lett.
e) cod.proc.pen., deduce la mancanza di motivazione in relazione all'art. 178 comma 1, lett.
c) cod.proc.pen. Si rileva che la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione sull'eccezione sollevata dalla difesa circa l'omesso rispetto dei termini imposti dall'art. 23 I. n. 176 del 2020. L E Con il terzo motivopex art. 606 comma 1, lett.
b) cod.proc.penninoSservanza o l'erronea applicazione di legge in riferimento all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990. Si contesta che il giudice d'appello, confermando la decisione del giudice di primo grado, abbia escluso la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 solo in ragione del quantitativo della sostanza rinvenuta, ovvero gr. 36 di mariujana per n. 127 dosi singole.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati. Ed invero la censura sollevata risulta destituita di fondamento atteso che nella specie la trattazione del processo si é svolta in forma orale con conseguente inapplicabilità della disciplina del processo cartolare.
2. Infondato é il terzo motivo di ricorso. Con riguardo alla mancata sussunzione del fatto storico nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 la Corte territoriale, con motivazione logica ( ha attribuito particolare rilievo al dato quantitativo dando atto che dalla sostanza sequestrata sono ricavabili n. 127 dosi costituenti quindi una scorta per la vendita ritenendo tale indice di per sé sufficiente. Se é vero che ai fini del riconoscimento o meno dell'ipotesi della lieve entità occorre una complessiva e concomitante valutazione di tutti i parametri delineati dalla norma, possono ricorrere situazioni in cui uno dei parametri di per sé assuma una tale rilevanza, che finisca per connotare in modo decisivo la condotta, così da renderla irriducibile alla qualificazione in termini di lieve entità.
Ciò può valere soprattutto con riguardo al dato quali-quantitativo, in presenza di condotte aventi ad oggetto detenzione o cessione di quantitativi rilevanti, valutati anche alla luce del principio attivo, a prescindere dal riferimento a specifiche modalità o circostanze dell'azione.
3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame