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Sentenza — n. 38918/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing for drug offenses and robbery, citing lack of specific penalty calculation parameters.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38918/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Sesini's appeal against the Second Instance Court's sentencing for drug trafficking and robbery. The appellant argued the appellate court failed to specify the parameters for the fine and deviated from the statutory minimum for detention without adequate reasoning. The court found these complaints infounded, noting that the fine was determined globally under general criteria and that the overall balancing of aggravating and mitigating circumstances was correct.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The court's determination of a fine based on general criteria under Art. 133 c.p. does not constitute a lack of motivation when the sentence is close to the statutory minimum, and the global assessment of all circumstances validates the penalty.

Parole chiave

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lack of motivation in sentencing determination of pecuniary penalty statutory minimum deviation global assessment of circumstances drug trafficking and robbery commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Con il primo deduce ex art. 606 lett.
Art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990
Si assume che la Corte territoriale, una volta riqualificati i fatti ex art. 73, comma 5, d.p.r.
Art. 133 c.p.
Con riguardo alla pena detentiva, la Corte si é poi discostata dal minimo edittale facendo solo generico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
Art. 62 n. 4 c.p.
in relazione ai capi B) e C) la mancanza e l'illogicità della motivazione in merito alla invocata riqualificazione giuridica dei fatti ed alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 133 cod.pen
Con riguardo alla pena detentiva, la Corte si é poi discostata dal minimo edittale facendo solo generico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020
Sez. 2 n. 16899 del 21/02/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SESINI GIOVANNI nato a POLISTENA il 11/06/1990 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso E' presente l'avvocato ALVARO GIUSEPPE del foro di PALMI in difesa di SESINI GIOVANNI che chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12 luglio 2022 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 29.6.2021 dal Gup presso il Tribunale di Palmi all'esito di rito abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti di Sesini Giovanni limitatamente ai capi H) ed I) (ipotesi di cessione e detenzione di cocaina), riqualificate entrambe le fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, in anni uno di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, sostituendo altresì la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in quella per la durata di anni cinque.

Confermando la sentenza impugnata nel resto. Il giudice di primo grado ha ricostruito le vicende delittuose ascritte all'imputato sulla base dell'attività di indagine compendiata nell'informativa datata 16 marzo 2020 riguardante episodi criminosi verificatisi nella piana di Gioia Tauro, in Rosarno e nella Provincia di Vibo Valentia nel periodo marzo-giugno 2019. In particolare il Sesini é stato ritenuto l'autore in concorso con altri, di tre rapine consumate (capi B e D dell'imputazione), di una rapina tentata (capo M) nonché dei connessi reati in materia di armi (capo E) e sostituzione di persona (capo C) oltre che del furto pluriaggravato all'interno dell'abitazione di Tirintina Giuseppe (capo G) nonché dei reati in tema di stupefacenti (capi H ed I).

2. Avverso la sentenza d'appello Sensini Giovanni, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo deduce ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. in relazione ai capi H) ed I) la mancanza di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Si assume che la Corte territoriale, una volta riqualificati i fatti ex art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, ha determinato la pena in anni uno di reclusione ed Euro 1000 di multa senza specificare i parametri di calcolo della pena pecuniaria. Con riguardo alla pena detentiva, la Corte si é poi discostata dal minimo edittale facendo solo generico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in sede di dosimetria della pena in relazione ai reati di cui ai capi B), C), D), E), F), G) ed M).

Si censura la statuizione del giudice d'appello laddove ha confermato il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado dando atto che il positivo contegno processuale dell'imputato é stato adeguatamente valorizzato attraverso la concessione delle attenuanti generiche in equivalenza alle contestate aggravanti mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto l'equivalenza solo rispetto alla recidiva.Con il terzo motivo deduce ex art.. 606, comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. in relazione ai capi B) e C) la mancanza e l'illogicità della motivazione in merito alla invocata riqualificazione giuridica dei fatti ed alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Si contesta la mancata riqualificazione del reato di rapina di cui al capo M) nel reato di furto in abitazione aggravato dalla simulazione della qualità di pubblico ufficiale e l'interpretazione data all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Ed invero la Corte territoriale, nel definire il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, ha fatto riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen., potendosi così ricondurre ad una valutazione globale del fatto la determinazione della pena di poco superiore al minimo edittale e ciò anche con riguardo alla pena pecuniaria ancorché indicata nel solo dispositivo.

2. Del pari infondato é il secondo motivo. Ed invero, il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, come correttamente effettuato dal giudice di primo grado e confermato in appello, riguarda necessariamente tutte le circostanze e non solo alcune di esse.

3. Infondato é anche il terzo motivo di ricorso. Ed invero, la Corte territoriale, nell'escludere l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173 ). Nella specie, invero, la Corte territoriale ha tenuto conto non solo del valore non irrisorio dei beni sottratti ma anche del grave perturbamento causato alla persona offesa ultranovantenne.

4. Infondato é anche il quarto motivo di ricorso.Va premesso che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la' detiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina dei fatti commessi dall'imputato che, avvicinate da tergo le persone offese, di età avanzata, afferrava loro la testa e la bloccava con una manovra di compressione, garantendosi l'immobilità necessaria a sfilare gli orecchini dai lobi delle vittime)(Sez. 2 n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558).

Ebbene, correttamente la Corte territoriale, facendo buon governo di tali principi, ha ritenuto che la condotta di cui al capo M) non potesse essere riqualificata quale furto con strappo in quanto la persona offesa é stata spintonata all'interno dell'abitazione prima che le venisse sottratta la collana. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e