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Sentenza — n. 38910/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for forest fire arson, citing sufficient evidence of intent and damage.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's challenge to the lower court's conviction for forest fire arson. The court found the first-instance judgment sufficiently motivated regarding the defendant's intent to cause a significant fire and his active resistance against the arresting officer. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, cod. proc. pen.: An appeal must be declared inadmissible if it reiterates a ground already examined in the second instance without presenting new arguments or evidence that could alter the factual or legal assessment.

Parole chiave

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forest fire arson inadmissible appeal reiteration of grounds active resistance criminal intent court costs second instance review incendio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Art. 360, n. 1, cod. proc. pen.
Art. 423-bis cod. pen.
Con sentenza in data 1.2.2023, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado con cui Gabriele Cavallaro è stato dichiarato responsabile del reato di incendio boschivo di cui all'art. 423-bis cod. pen. (fatto del 22.6.2022).
Art. 337 cod. pen.
II) Violazione di legge, in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., essendosi il ricorrente limitato ad esercitare una resistenza passiva.
art. 423-bis cod. pen
Con sentenza in data 1.2.2023, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado con cui Gabriele Cavallaro è stato dichiarato responsabile del reato di incendio boschivo di cui all'art. 423-bis cod. pen.
art. 337 cod. pen
II) Violazione di legge, in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., essendosi il ricorrente limitato ad esercitare una resistenza passiva.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23411 del 24/03/2015, Rv. 263897 - 01
Sez. 1, n. 23411 del 24/03/2015, Rv. 263897 - 01).
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO GABRIELE nato a MESSINA il 14/08/1976 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 1.2.2023, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado con cui Gabriele Cavallaro è stato dichiarato responsabile del reato di incendio boschivo di cui all'art. 423-bis cod. pen. (fatto del 22.6.2022).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio della motivazione, per avere erroneamente ravvisato l'ipotesi di incendio boschivo nonostante il fuoco abbia interessato un territorio non vasto di circa 2.000 mq. e senza verificare la sussistenza dell'elemento psicologico del commesso reato. II) Violazione di legge, in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., essendosi il ricorrente limitato ad esercitare una resistenza passiva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Il motivo sub I) reitera una censura già proposta in appello e non si confronta con l'esauriente motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ampiamente dato conto della condotta del prevenuto, il quale era stato sorpreso da un carabiniere (libero dal servizio) mentre con un accendino stava dando fuoco a sterpaglie a margine della strada, con il chiaro intento di provocare un incendio che si era rivelato di rilevante vastità, avendo coinvolto un territorio di circa mq. 2.000, caratterizzato dalla presenza di sterpaglie, canneti e alberi che avevano reso difficoltoso l'intervento di spegnimento dei Vigili del Fuoco, protrattosi per circa un'ora.

Trattasi indubbiamente di fatto sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 423-bis cod. pen., la quale può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita (cfr. Sez. 1, n. 23411 del 24/03/2015, Rv. 263897 - 01). Anche in ordine alla configurabilità del dolo i giudici territoriali hanno logicamente e congruamente motivato, avendo riscontrato che il Cavallaro era ben 2 (1, consapevole che la sua condotta di appiccare il fuoco con un accendino, accendendo ripetutamente delle sterpaglie in una giornata particolarmente ventosa, potesse provocare un incendio di tale vastità, non desistendo dalla sua azione neanche a seguito dell'intervento del militare che cercava di fermarlo.

Tale valutazione non contrasta con la riconosciuta parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato, che opera sul diverso piano della imputabilità, mentre la colpevolezza, sul piano della coscienza e volontà del fatto, appare fondata sull'esame di solidi elementi fattuali, in nessun modo contrastati dalla difesa del ricorrente.

6. Il motivo sub II) prospetta una non consentita censura di merito, a fronte della logica e congrua ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale, la quale ha precisato che l'imputato non si era limitato ad una resistenza passiva, ma aveva aggredito con spintoni il carabiniere, tale qualificatosi, mentre questi stava tentando di bloccare il Cavallaro e di sottrargli di mano l'accendino per impedire il proseguimento della sua azione delittuosa.

7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas