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Sentenza — n. 38907/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38907/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38907/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale cittadino, per avere ridotto la pena, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Almoshi Ahmad Goda Ahmad in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Roma, 14/05/2022).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38907/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Francesca Costantini, chiede che il ricorso sia rigettato.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti domanda d'asilo di rom abuso di sostanze ritiro della querela penale richiedente l'asilo mongolo pericolo di traffico di stupefacenti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALMOSHI AHMAD GODA AHMAD nato il 15/07/1971 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; IL il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale cittadino, per avere ridotto la pena, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Almoshi Ahmad Goda Ahmad in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Roma, 14/05/2022).

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che deduce la violazione di legge in relazione alla notificazione del decreto di citazione in appello, pervenuta al solo difensore. Osserva infatti che, unitamente all'atto di appello, l'imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione in Roma, via Enrico Mazzoccolo 8. Evidenzia come la nullità sia stata eccepita tempestivamente, pur non avendone dato atto la sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Francesca Costantini, chiede che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La censura risulta fondata ed implica l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, per nuovo giudizio.

2. In rapida sequenza si riassumono i fatti processuali sottesi alla questione. In data 30 giugno 2022, l'imputato apponeva in calce all'atto di appello la nomina del difensore di fiducia (nella persona dell'avv. Marco Costantini, con studio in via delle Celidonie, n. 25). In detta nomina il prevenuto eleggeva domicilio presso la propria residenza, sita in Roma, via Enrico Mazzoccolo n.

8. Nondimeno, il decreto di citazione per il giudizio di appello, recante data 06/09/2022, veniva notificato (a mezzo pec) al predetto difensore di fiducia (presso lo studio di via delle Celidonie, n.

25) anche in qualità di domiciliatario. Si tratta di nullità assoluta di tipo intermedio che attiene alla partecipazione dell'imputato al processo, indipendentemente dal rito prescelto per la sua celebrazione.Con il presente ricorso, il ricorrente rinnova l'eccezione di nullità che aveva ritualmente e tempestivamente eccepito nelle conclusioni scritte presentate per l'udienza camerate di appello del 18/10/2022 e sulla quale la sentenza impugnata non ha speso alcuna parola, con ciò integrandosi anche un difetto di motivazione sul punto. Si impone, pertanto, una pronuncia di annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello