Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of motivation without specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was too generic and failed to identify specific defects in the lower court's reasoning. The appellant complained about the lack of motivation regarding the reduction of confiscation amounts, but the appellate court had explicitly detailed the specific sums revoked based on prescribed crimes. Consequently, the court ruled that the complaint amounted to a mere contestation rather than a valid legal argument, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specify the particular vices of the contested judgment, reducing the complaint to a mere expression of dissatisfaction without concrete elements to challenge the court's criteria.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: BERCIC SEPCIC GIORGIO nato il 18/09/1963 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo e- 1A -A^ JA' udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Bercic Sepcic Giorgio propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, rideterminata in relazione ai restanti reati la pena allo stesso inflitta in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui agli artt. 640, comma 2, n.1, 477 e 481, commessi sino alla data del 31/12/2014, perché estinti per maturata prescrizione, conseguentemente riducendo l'importo della disposta confisca in misura pari alle somme relative ai prescritti reati.
2. Con l'unico motivo sollevato, il ricorrente si duole della totale mancanza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della riduzione dell'importo della confisca, con ciò impedendo ogni valutazione sulla relativa congruità dell'importo che si traduce nell'indeterminatezza dell'oggetto della confisca.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Francesca Costantini, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. In data 14/03/23, sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. Piero Fornasaro De Manzini, nell'interesse della costituita parte civile, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, nella persona del suo Direttore Generale, dott. Antonio Poggiana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. Il preminente profilo di inammissibilità è rappresentato dalla sua genericità, perché si limita a denunciare in termini del tutto generici una carenza di motivazione, senza indicare specifici vizi da cui la sentenza impugnata sarebbe affetta e senza fornire alcun elemento concreto che possa , r/ t7 disattendere i criteri di determinazione della riduzione dell'importo della confisca utilizzati dalla Corte di appello, traducendosi la doglianza in una mera contestazione. Il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione resa dalla pronuncia impugnata.
La Corte di appello ha, infatti, espressamente disposto la revoca della confisca limitatamente all'importo di euro 42.937,53 per i reati di truffa relativa alle prescrizioni di ossicodone e di euro 9.450 per le truffe relative alle vaccinazioni, facendo pertanto specifico riferimento alle somme integranti il profitto dei reati prescritti, che risultano specificamente indicate nei corrispondenti capi di imputazione. Non può, pertanto, in alcun modo configurarsi la dedotta carenza motivazionale, trattandosi di apparato argomentativo del tutto idoneo ad individuare le modalità di determinazione degli importi rispetto ai quali la confisca deve ritenersi revocata.
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla va disposto sulle spese in favore della parte civile, atteso che, nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati, non è consentito l'intervento della parte civile, in quanto tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto Maria, Rv. 274935; Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, Adamo e altri, Rv. 254525).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore della parte civile. Così deciso il 15 giugno 2023