Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38897/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal correcting material error in sentence without hearing parties due to lack of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38897/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defendant against the Court of Appeal's decision to correct a material error in the sentencing device. The appellant argued that the appellate court violated procedural rights by correcting the sentence de plano without holding a hearing, claiming this deprived them of the chance to negotiate a plea deal. The court ruled that the appellate court correctly prioritized the favorable reasoning over the erroneous device and found no concrete interest in participating in a hearing since the correction resulted in a more lenient penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 619 c.p.p.; In cases of material error in the sentencing device where the reasoning is clearly reconstructible, the reasoning prevails allowing correction without a hearing if the appellant lacks a concrete interest in participating.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction de plano procedure right of defense concrete interest requirement sentencing device vs reasoning material error appeal procedural economy revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 619 c.p.p.
Art. 130 c.p.p.
Art. 127 c.p.p.
Art. 178 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
La Corte territoriale ha poi errato nel dichiarare riformata la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 605 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
Se fosse stata disposta l'udienza camerale, inoltre, la difesa avrebbe avuto la possibilità di effettuare una scelta difensiva differente rispetto a quella adottata all'udienza del 27/04/2022, come quella di rinunciare ai motivi di appello mediante concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 605 cod. proc. pen
La Corte territoriale ha poi errato nel dichiarare riformata la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 605 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Se fosse stata disposta l'udienza camerale, inoltre, la difesa avrebbe avuto la possibilità di effettuare una scelta difensiva differente rispetto a quella adottata all'udienza del 27/04/2022, come quella di rinunciare ai motivi di appello mediante concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi Andrea
Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018
283516; anche Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep.
Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, P.M. in proc. Passaquindici
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Pititto
216668; Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Pititto, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COGNETTI GIUSEPPE nato a BORGO VAL DI TARO il 27/06/1998 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; gAtg> il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo (1- I udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani per aver disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo e rideterminato, in conseguenza, la pena inflitta in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Cognetti Giuseppe per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Andria, 03/01/2017).

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che articola i seguenti motivi: 2.1.Violazione di legge in relazione agli artt. 130, 127 e 178 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di instaurare il contraddittorio tra le parti, con evidente lesione del diritto di difesa, laddove ha ritenuto di procedere de plano, mediante correzione dell'errore materiale, invece di fissare l'udienza in camera di consiglio. La Corte territoriale ha poi errato nel dichiarare riformata la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 605 cod. proc. pen., atteso che, sotto il profilo sostanziale, il primo Giudice aveva condannato l'imputato alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa e, quindi, alcuna riforma è stata effettuata dai Giudici del gravame, i quali ben avrebbero dovuto confermare la sentenza di primo grado.

Se fosse stata disposta l'udienza camerale, inoltre, la difesa avrebbe avuto la possibilità di effettuare una scelta difensiva differente rispetto a quella adottata all'udienza del 27/04/2022, come quella di rinunciare ai motivi di appello mediante concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, il ricorrente sostiene che non vi sia alcuna prova empirica del fatto che la condotta avente ad oggetto sostanze di natura differente sia di per sé indicativa di un più significativo inserimento dell'agente nell'ambiente criminale dedito al traffico di stupefacenti.

Nel caso di specie, non risulta peraltro provata la condotta di vendita di sostanza stupefacente a terzi da parte del prevenuto e, comunque, potendo il fatto contestato ben inquadrarsi nell'alveo applicativo del cosiddetto "piccolo spaccio".3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Francesca Costantini, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, non senza rilevare la strumentalità della doglianza, osserva che, nella motivazione della sentenza di primo grado, il Giudice ha illustrato tutti i passaggi logico-giuridici in cui si è sostanziato il procedimento di determinazione della pena, correttamente procedendo alla previa diminuzione della stessa ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. e successivamente all'aumento ex art. 81, comma 1, cod. pen. per poi abbattere la sanzione di un terzo ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., pervenendo infine alla sanzione finale di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa.

Proprio in ragione di tale preciso procedimento di determinazione della pena, il Giudice di appello ha correttamente escluso la sussistenza di contraddittorietà tra la parte motiva e il dispositivo stesso, configurandosi l'anzidetta difformità come mero errore materiale ed ha esattamente ricordato che neppure le ipotesi di radicale divergenza tra dispositivo e motivazione rientrano, in relazione al generale principio di tassatività delle nullità, tra le cause di nullità rilevabili dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo ed altri Rv. 273539).

La sentenza impugnata ha fatto, pertanto, corretta applicazione dei principi stabiliti sul punto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 2 - , n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi Andrea, Rv. 283516; anche Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690: "In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso").

Nel caso di specie, il Giudice di appello ha riconosciuto all'imputato la pena più favorevole determinata in motivazione, per cui la doglianza del ricorrente è priva di pregio, anche sotto il profilo della mancanza di interesse ad impugnare una parte della decisione comunque a lui favorevole. Non risulta nemmeno configurabile la violazione delle norme che regolano la procedura di correzione dell'errore materiale dovendo trovare applicazione il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, P.M. in proc.

Passaquindici, Rv. 268338). Nel caso di specie nessun concreto interesse è stato allegato dal ricorrente non potendosi ritenere tale il riferimento all'esercizio di una facoltà (rinuncia motivi di appello) del tutto eventuale. Deve altresì disattendersi l'ulteriore motivo di ricorso, con cui si censura la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, esclusa dai Giudici di merito con motivazione che, conformemente ai dettami della consolidata giurisprudenza di legittimità, tiene conto sia della valenza del dato ponderale e del principio attivo, tali da consentire il confezionamento di ben 242 dosi medie, quantitativo considerato altresì espressivo della non occasionalità della condotta, sia delle complessive modalità della condotta indicative di una attività di spaccio non certo occasionale e di minima offensività (cfr. ex multis, Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668; Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Pititto, Rv. 272942).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr