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Sentenza — n. 38477/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against unjust detention compensation, rejecting generic claims for business reputation damage.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against an appellate court order awarding compensation for unjust detention based on a strict arithmetic calculation. The appellant argued that the court failed to consider additional damages to his business reputation and professional activity, citing media coverage. The court rejected this, ruling that such claims require precise factual substantiation and proof of a causal link, which were absent in the appellant's generic allegations.

Regesto Legislator

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Art. 315, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.: In unjust detention compensation cases, additional damages for business loss or reputational harm must be specifically substantiated with evidence proving a causal connection to the detention, rather than being merely generically alleged.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust detention compensation arithmetic calculation standard business reputation damage causal link requirement media exposure damages Italian criminal procedure appellate review standards indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 315, comma 2, cod. proc. pen.
In linea generale, deve ricordarsi che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod.
Art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.
pen., e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Calascione
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.
226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G.
281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv.
Generato dall'IA
Sentenza — n. 12726/2025 — snpen
Italian court dismisses wrongful detention claim where applicant's serious fault in mafia association activities caused custody.
Sentenza — n. 4948/2023 — snpen
Italian court dismisses unjust detention compensation appeal, upholding prior finding of gross negligence despite silence rights.
Sentenza — n. 40874/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal against denial of compensation for unjust detention due to grave fault in drug trafficking. The court rejects the claim that using the right to silence constitutes grave fault. The court holds that ambiguous contacts with drug traffickers, even if not proven as complicity, justify the preventive measure. The decision affirms that the right to silence does not bar compensation claims. The court emphasizes that the right to silence is a legitimate defense tool. The court notes that the defendant's contacts with drug traffickers were sufficient to create a false representation of the crime. The court concludes that the defendant's behavior was grossly negligent and causally connected to the detention measure. The court finds no error in the lower court's reasoning regarding the defendant's contacts with drug traffickers. The court rejects the argument that the right to silence should have been considered as a mitigating factor. The court affirms that the lower court's decision was based on valid legal grounds. The court concludes that the appeal is without merit and must be dismissed. The court orders the appellant to pay the procedural costs. The court notes that the defendant's contacts with drug traffickers were sufficient to justify the preventive measure. The court finds that the defendant's behavior was grossly negligent and causally connected to the detention measure. The court rejects the argument that the right to silence should have been considered as a mitigating factor. The court affirms that the lower court's decision was based on valid legal grounds. The court concludes that the appeal is without merit and must be dismissed. The court orders the appellant to pay the procedural costs.
Sentenza — n. 24002/2023 — snpen
Italian court dismisses wrongful detention compensation claim due to applicant's gross negligence in associating with criminals.
Sentenza — n. 34361/2021 — snpen
Cassation court dismisses appeal against civil compensation for unjust detention, upholding 50% reduction due to defendant's causal fault.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRECO PASQUALINO nato a SAN SOSTENE il 22/09/1961 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di Grotco Pasqualino (in ordine ad un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod proc pen), liquidando una somma pari al calcolo aritmetico tra il numero dei giorni di detenzione preventiva subita, pari a 3, e la somma individuata dalla giurisprudenza a titolo di indennizzo giornaliero, pari a euro 235,87, per complessivi euro 943,48. Nella specie, il richiedente era stato arrestato il 15/12/2011 e, all'esito della convalida, il GIP non aveva emesso una ordinanza di custodia cautelare detentiva per carenza indiziaria e detto provvedimento, impugnato dal PM, era stato stato definitivamente confermato. Il procedimento penale, invece, era stato definito con provvedimento di assoluzione.

2. La difesa del Greco ha proposto ricorso lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancato adeguamento della somma ottenuta con il calcolo aritmetico. Il ricorrente censura la mancata considerazione della richiesta di aumento dell'indennizzo per i danni procurati all'attività lavorativa e alla reputazione professionale, relativamente alla propria attività di imprenditore, dato il clamore mediatico della vicenda, come documentato nella richiesta avanzata. La Corte territoriale aveva del tutto trascurato l'esame delle prove offerte a sostegno dell'adeguamento dell'indennizzo rispetto al mero calcolo artimetico adottato.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rrigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte d'appello ha ritenuto congrua la somma liquidata secondo il criterio aritmetico, rigettando la richiesta di adeguamento articolata dall'istante con riferimento ad altre voci di danno, non ritenendo provato un danno ulteriore in quanto gli ulteriori pregiudizi alla vita sociale e familiare dell'istante erano stati genericamente enunciati nella richiesta di liquidazione, non essendo a tal fine rilevanti, in mancanza di precise deduzione, gli esibiti articoli comparsi sui giornali.

3. In linea generale, deve ricordarsi che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (cfr.

Sez. U, n. 24287 del 9/5/2001, Caridi, Rv. 218975;. 3 n. 5657 del 13/12/2001, dep. 2002, Vittoriano, Rv. 221119; sez. 4 n. 15463 del 20/3/2002, Pesacane, Rv. 221314). Nel liquidare l'indennità il giudice è, dunque, vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro aritmetico fondato su tale limite, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto. Infatti, tale meccanismo offre solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita in relazione alle contingenze del caso concreto, ferma la natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto (sez. 4 n. 23119 del 13/5/2008, Zaccagni, Rv. 240302; sez. 3, n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833; sez. 4, n. 18361 del 11/1/2019, Piccolo, Rv. 276259).

Resta ferma, ovviamente, la natura propria dell'istituto in esame, rispetto alla quale pare utile altresì ricordare che il giudice può conoscere soltanto del diritto all'indennizzo e non anche di quello ad ottenere il risarcimento del danno collegato alla restrizione della libertà ma conseguente ad un fatto ingiusto, essendo l'istituto della riparazione regolamentato dalle norme processuali penali e restando ad esso estranee le disposizioni civilistiche di cui agli artt. 2043 ss., cod. civ., che disciplinano il risarcimento del danno da fatto illecito (sez. 3, n. 35834 del 3/11/2020, Belletti, Rv. 280371; n. 43453 del 17/9/2014, Miglio, Rv. 260329).

3. Tanto premesso, va ricordato che la parte ricorrente è tenuta non solo ad allegare le conseguenze personali subite, ma a spiegare in modo circostanziato il danno subito, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall'ingiusta detenzione patita (sez. 4, n. 27474 del 2/7/2021, Spedo, Rv. 281513). Questa sezione ha infatti chiarito il giudice, nel liquidare l'indennità, fermo restando l'importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all'onere di allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione. (Sez. 4 - n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334 - 01 ove, in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui l'indennità era stata liquidata in misura "standard" e non erano stati riconosciuti i danni all'attività imprenditoriale svolta dall'istante, solo genericamente dedotti, in mancanza di prova del nesso causale con la detenzione).

In definitiva, qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione - quali (come nella specie) quelli derivanti da asserite perdite nella attività imprenditoriale esercitata nonché da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione - tali doglianze devono essere circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita.

4. A tali principi il giudice della riparazione si è attenuto, argomentando che detti ulteriori pregiudizi erano stati enunciati in modo generico e non affatto circostanziato: ed è significativo rilevare come altrettanto generica sia la doglianza sollevata in questa sede, ove il ricorrente si è limitato la rilevare che la Corte territoriale non aveva esaminato gli articoli di stampa allegati al ricorso, senza effettivamente opporre concreti rilievi alla pur sintetica motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha osservato come, in assenza di alcuna precisa deduzione ed allegazione del danno ulteriore sofferto, non potevano essere bastevoli gli esibiti articoli apparti sui quotidiani dell'epoca.

Sul punto, va ricordato anche il consolidato indiritto per cui, ai fini della configurabilità dello strepitus fori di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Calascione, Rv. 275193): siffatti elementi, come già esposto, non sono stati neppure dedotti dal ricorrente 5.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q. M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le sp