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Sentenza — n. 38471/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses unjust detention compensation claim due to applicant's gross negligence and aiding a fugitive.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38471/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Roberto Feratti's appeal against the lower court's denial of compensation for unjust detention. Feratti argued for reparations regarding his pre-trial custody and home arrest linked to aiding Salvatore Galluzzi, a fugitive, though he had previously been acquitted of the underlying crime. The court ruled that Feratti's gross negligence, imprudence, and voluntary assistance in evading justice created a foreseeable social alarm, thereby barring the right to indemnity under Article 314 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.; The right to compensation for unjust detention is excluded when the applicant's gross negligence, imprudence, or voluntary conduct creates a foreseeable situation of social alarm or necessitates judicial intervention to protect the community.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust detention compensation gross negligence standard aiding fugitive pre-trial custody social alarm principle Article 314 criminal procedure reparatory proceedings assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Il Feratti, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'art. 314 cod.
Art. 1227 cod. civ.
Art. 2056 cod. civ.
art. 390 cod. pen
art. 314 cod. proc. pen
Il Feratti, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637
Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G., Rv. 283557
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERATTI ROBERTO nato a VITTORIA il 16/10/1957 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Feratti Ro- berto, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere e degli arresti domiciliari a lui applicatagli in relazione al reato di cui all'art. 390 cod. pen. (aiuto nei confronti di Galluzzi Salvatore a sottrarsi all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Catanzaro in virtù di condanna dive- nuta definitiva in data 27 maggio 2010).

In relazione a tale addebito il Feratti era condannato con sentenze di primo e di secondo grado e, infine, la Corte di cassazione annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il principale elemento probatorio era costituito dall'attività captativa effettuata dagli organi inquirenti, in quanto nelle conversazioni intercettate in data 2 febbraio 2011 intercorrenti tra il Galluzzi e sua moglie Olivo Anna emergeva che il ricorrente (chiamato "Roberto") svolge0 le seguenti attività di ausilio in favore del ricercato:

a) assisteva costantemente il Galluzzi in ospedale;

b) si presentava come punto di riferimento per i medici;

c) si informava con questi ultimi degli orari delle dimissioni;

d) a lui il Galluzzi si era rivolto, affinché cercasse un alloggio adeguato ai parenti calabresi del detenuto Ferrante Giuseppe;

e) riaccompagnava a casa il Galluzzi dopo che questi aveva lasciato l'ospedale (progr. n. 12 del 2 febbraio 2011);

f) era trovato in possesso della scheda risultante dalla conversazione appena indicata all'atto dell'arresto del Galluzzi. 119 ru Gli esiti intercettivi, sebbene ritenuti idonei ai fini dell'affermazione della respon- sabilità, rivelavano un'inequivocabile rapporto di fiducia tra i due. Alla luce della spic- cata circospezione e della particolare prontezza, caratterizzanti le azioni del Feratti, e delle modalità esecutive del supporto, la tipologia dell'aiuto prestato lasciava pre- supporre che conoscesse lo stato di latitanza del Galluzzi. Il Feratti si mostrava sem- pre disponibile a soddisfare qualsiasi esigenza del latitante, così ingenerando nell'au- torità giudiziaria una chiara apparenza di colpevolezza.

2. Con memoria del 25 maggio 2023, l'Avvocatura dello Stato, quale rappresen- tante pro tempore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso. Si sottolineano le evidenti imprudenza e negligenza dell'istante, in quanto la con- tiguità ad un soggetto reo doveva far ritenere il fumus di colpevolezza insito nella stessa frequentazione e la restrizione prevedibile seppur, ex post ingiustificata.Costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al manteni- mento della custodia cautelare; l'assenza di tale causa, costituendo condizione ne- cessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte.

E' ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosser- vanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si so- stanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. La negligenza, l'imprudenza e l'imperizia del Fe- ratti e la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia dovevano ritenersi ostative al riconoscimento dell'indennizzo.

3. Il Feratti, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte di appello si è limitata a riprodurre la motivazione della sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, omettendo di esaminare la documentazione allegata all'istanza di riparazione. L'ordinanza custodiale era stata emessa dopo oltre due anni e quattro mesi dall'arresto del ricercato Galluzzi Salvatore, che era stato ricoverato in ospedale col nome di Morrone Giuseppe.

Il Feratti aveva prestato assistenza ospedaliera a tale soggetto, del quale non conosceva la reale identità. Quest'ultima era solo ricostruita ex post, cioè quando, successivamente all'arresto del 26 febbraio 2011, risultava essere il ricercato Gal- luzzi. Il Giudice della riparazione ha erroneamente ritenuto accertate la conoscenza della vera identità del soggetto assistito in ospedale e la conoscenza dello status di ricercato di quest'ultimo. La disponibilità del Feratti a reperire un albergo ai parenti del Ferrante non era ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, in quanto notoria- mente per l'alloggio occorre identificarsi e rilasciare un documento.

Non v'era mai stata consapevolezza dell'altrui attività criminale. L'azione del Feratti non era carat- terizzata da circospezione e da prontezza, risultando la sua frequentazione col rico- verato in pubblici locali e pubbliche vie di Vigevano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.2. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, in tema di ripa- razione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negli- genza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legit- timità (Sez.

U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). È determinante, pertanto, stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine all'idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile supporto fornito dal Feratti al latitante Galluzzi. La Corte territoriale, nel caso di specie, ha individuato, con ragionamento esente da censure rilevabili in questa sede, in cosa sia consistita la colpa grave del ricorrente, il quale aveva tenuto comportamento assai ambiguo.

Gli elementi in parola, al con- trario di quel che mostra di ritenere il ricorrente, non sono stati esclusi nella loro materiale esistenza dal giudice del merito, il quale, si è ovviamente limitato a scre- ditarne decisiva inferenza in ordine all'accertamento della responsabilità penale. Ov- viamente, non ha rilievo di sorta in questa sede l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa: ciò che conta è che con il tenuto comportamento il Feratti abbia ingenerato il fondato sospetto della di lui partecipazione alla protezione del latitante.

L'atteggiamento notevolmente imprudente del Feratti, sopra descritto nell'espo- sizione in fatto, identificabile nell'eccessivo e non giustificabile aiuto prestato in fa- vore del ricercato, nella non conoscenza della reale identità nonostante il saldo le- game con lui e nel precedente ausilio fornito a vantaggio di altro soggetto detenuto in carcere, è stato logicamente qualificato a titolo di colpa grave. Non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola soli- ,' Atirle rr ,,2ì4 o daristica, alla base del diritto al elSanntento in esame, obliterare il principio di auto- responsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella so- cietà (trattasi, in fondo, della regola che trova esplicitazione negli artt. 1227 e 2056 cod. civ.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non solo la condotta volta alla rea- lizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso con- fliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accet- tate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314, cit., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non vo- luta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). I plurimi elementi sottolineati dal Giudice della riparazione e sopra riportati con- sentono di riconoscere la colpa grave a carico del ricorrente. Al riguardo, va richia- mato il recente orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice an- che sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza" volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G., Rv. 283557; fattispecie relativa a ricorso presentato anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle sp