Italian Supreme Court dismisses appeal for filing personal petition without mandatory defense counsel after 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner filed it personally without a registered defense lawyer. Although the petitioner argued for personal representation, the 2017 law explicitly requires all appeals to be signed by counsel after that date. Consequently, the court rejected the petition and ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after August 4, 2017, are inadmissible unless signed by a defense lawyer registered in the special court roll.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL NOBILE ANTONIO nato a MANFREDONIA il 19/01/1966 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette le conclusioni del PG Motivi della decisione 1.11 ricorso in esame è stato proposto personalmente da Del Nobile Antonio avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Bari ha confermando l'affermazione di responsabilità già pronunciata dal Tribunale di Foggia il 15.03.2022 in relazione ai reati di furto aggravato commessi in Manfredonia 1'8.07.2021 e 25.07.21. 2.11 ricorso è manifestamente inammissibile Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso, sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in da