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Sentenza — n. 38409/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38409/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Hoti Elvin, Hoti Elton, Balestra Alex e Iovine Agostino, per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza resa ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per i reati loro rispettivamente ascritti in tema di stupefacenti.

Regesto Legislator

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art. 77 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 38409/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Balextra Alex, per il tramite del proprio difensore, solleva un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen., per non avere i Giudici del merito operato una valutazione più esplicita circa la gravità del reato e la personalità dell'imputato, onde rendere conforme a giustizia la pena applicata.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzione sostitutiva formazione di una pena complessiva sanzione penale aggravamento della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 77 cod. pen
Richiamato l'art. 77 cod. pen., la difesa sostiene che nessuno dei reati ascritti, preso singolarmente, supera la soglia minima richiesta dalla legge per l'applicazione della pena accessoria, conseguendone l'evidente erroneità della disposta interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
art. 133 cod. pen
Balextra Alex, per il tramite del proprio difensore, solleva un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen., per non avere i Giudici del merito operato una valutazione più esplicita circa la gravità del reato e la personalità dell'imputato, onde rendere conforme a giustizia la pena applicata.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HOTI ELVIN nato a MAMURRAS( ALBANIA) il 12/07/1982 HOTI ELTON nato a MAMURRAS( ALBANIA) il 14/04/1978 BALESTRA ALEX nato a GIAVENO il 07/05/1983 IOVINE AGOSTINO nato a TORINO il 14/09/1972 avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG L- Qs: r.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hoti Elvin, Hoti Elton, Balestra Alex e Iovine Agostino, per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza resa ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per i reati loro rispettivamente ascritti in tema di stupefacenti.

2. Hoti Elvin e Hoti Elton, a mezzo del medesimo difensore e con distinti ricorsi, propongono un solo, identico, motivo con cui deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., 29 e 77 cod. pen., nella parte in cui è stata disposta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, per le pene finali ad essi rispettivamente irrogate (anni 3 e mesi 4 per Hoti Elvin; anni 4 e mesi 4 per Hoti Elton), in ordine ad una pluralità di reati, avvinti dal vincolo della continuazione. Richiamato l'art. 77 cod. pen., la difesa sostiene che nessuno dei reati ascritti, preso singolarmente, supera la soglia minima richiesta dalla legge per l'applicazione della pena accessoria, conseguendone l'evidente erroneità della disposta interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. In data 04/05/2023, è pervenuta memoria nell'interesse di Hoti Elvin, da parte del difensore, avv. Antonio Testa.

3. Balextra Alex, per il tramite del proprio difensore, solleva un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen., per non avere i Giudici del merito operato una valutazione più esplicita circa la gravità del reato e la personalità dell'imputato, onde rendere conforme a giustizia la pena applicata.

4. Iovine Agostino, a mezzo del difensore, solleva un unico motivo con cui deduce la mancanza della motivazione; la sentenza impugnata si è limitata alla enunciazione formale del calcolo della pena richiesta, a fronte della ammissione da parte dell'imputato della penale responsabilità.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Fulvio Baldi, ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

6. I ricorsi sono inammissibili. 6.1. La comune doglianza di Hoti Elvin e di Hoti Elton è manifestamente infondata. La sentenza impugnata ha, invero, fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale (Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado ed altri, Rv. 270240) per il quale, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione.

Risulta dalla sentenza impugnata che, per Hoti Elvin, sia stato ritenuto più grave il reato di cui al capo 65), con pena base stimata in anni 6 di reclusione (ed euro 27.000 di multa); e che per Hoti Elton, parimenti sia stato ritenuto più grave il reato di cui al medesimo capo 65), con pena base stimata in anni 6 e mesi 3 di reclusione (ed euro 27.000 di multa). 6.2. I ricorsi di Balextra Alex e Iovine Agostino sono inammissibili perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano i vizi denunciati.

7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio