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Sentenza — n. 38406/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court for failing to suspend administrative license suspension pending public utility work completion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Modena lower court's decision regarding the suspension of the driver's license without suspending its enforceability. The defendant argued that executing the license suspension before completing the public utility work would negate the statutory benefit of halving the administrative fine. The court ruled that the law requires the license suspension to remain unenforceable until the defendant proves they have fulfilled the work obligation.

Regesto Legislator

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Art. 186 comma 9 bis C.d.S.; Art. 620 lett. l cod. proc. pen.: The court must suspend the enforceability of the administrative license suspension until the defendant proves completion of the public utility work to preserve the statutory reduction of the fine.

Parole chiave

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public utility work administrative license suspension statutory fine reduction suspension of enforceability Cassation annulment guida nonostante revoca della patente sanzione disciplinare sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 186 comma 9 bis C.d.S.
Art. 620 lett. l cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sez.4, n.48330 del 27/09/2017
sez.4 n. 12262 del 8/02/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIMBOLI CRISTIAN nato a MONZA il 26/04/1984 avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Modena, con sentenza in data 4 Aprile 2023 su richiesta dell'imputato, cui prestava consenso il pubblico ministero, ha applicato a TRIMBOLI Cristian la pena di mesi due giorni venti di arresto ed C 2.000 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art.186 comma II lett.b) C.d.S., disponendo la sostituzione della pena con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.186 co. 9 bis C.d.S. Al contempo disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 6.

2. Avverso detto provvedimento ricorre la difesa del TRIMBOLI rappresentando che nella ipotesi in cui fosse stata mandata in esecuzione la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarebbe risultato mortificato il beneficio, pure previsto dalla norma suddetta (art.186 comma IX bis), secondo cui all'esito dello svolgimento positivo della sanzione sostitutiva sarebbe conseguita la riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria. Chiedeva pertanto che, conformante alla giurisprudenza di legittimità sul punto, venisse disposta la sospensione della efficacia esecutiva della statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria.

3. Il Sostituto procuratore generale presso la Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso risulta fondato. La giurisprudenza del S.C. proprio in relazione alla compatibilità tra l'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria che segue, anche di ufficio, alla pronuncia di condanna in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 C.d.S., con il beneficio premiale di cui all'art.186 comma 9 bis C.d.S., ha avuto modo di precisare che il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (sez.4, n.48330 del 27/09/2017, Braghetto Rv.271040).

Tale approdo, reso necessario dalla esigenza di coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del servizio sostitutivo e dello svolgimento del sub procedimento teso a certificare l'effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione amministrativa accessoria, appare imposto dalla stessa lettera della norma in esame (comma 9 bis dell'art.186) la quale prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone ovviamente che la stessa non sia stata ancora eseguita (sez.4 n. 12262 del 8/02/2018, PG in proc.Ferrarini, Rv.272531). 4.1 Ne consegue pertanto che avrebbe dovuto essere disposta dal giudice di merito la sospensione dell'efficacia della statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria alla pronuncia di condanna, sospensione che può essere disposta da questa corte di legittimità ai sensi dell'art.620 lett.l. cod.proc.pen., trattandosi di statuizione che non richiede alcun apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito.

5. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino all'esito della prova; sospensione della esecuzione che dispone.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino all'esito della prova; sospensione dell'esecuzione che dispone. Così deciso in Roma, il 12 Luglio 2023 I