Cassation court dismisses appeal for unjust detention compensation due to grave fault found in applicant's conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of compensation for unjust detention. The applicant argued that the denial was based on an erroneous assessment of his interrogation statements and six-month absence, rather than the proven facts of his involvement in document trafficking. The court ruled that the compensation judge correctly identified the applicant's grave fault in his suspicious behavior during multiple interrogations, which contributed to the maintenance of his custody status, and that the appeal failed to challenge the specific factual basis of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: The compensation judge for unjust detention must independently evaluate all available evidence to determine if the applicant caused the detention through intent or grave fault, and cannot base findings on facts not established by the cognizing judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHAN SUMON nato a MADARIPUR( BANGLADESH) il 02/10/1987 avverso l'ordinanza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22.2.2023 la Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda proposta da Khan Sumon in relazione alla ingiusta detenzione dallo stesso asseritamente patita in regime di custodia cautelare dall' 11.12.2012 al 20 aprile 2013 in esecuzione dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Catania emessa in data 6.6.2012 in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv e 110 cod.pen. e 12 comma 3 lett.
a) e d) e 3 bis d.lgs. 28 luglio 1998 n. 286 per aver procurato l'ingresso in Italia di numerosi cittadini dal Bangladesh mediante l'inoltro di fittizie domande di lavoro stagionale e così ottenendo i nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale utilizzando documenti contraffatti (condotta accertata in Catania sino a luglio 2010). Quanto al merito, con sentenza del Tribunale di Catania in data 6.10.2021, lo stesso veniva assolto perché il fatto non sussiste, sentenza divenuta definitiva in data 4 maggio 2022.
2. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente quantomeno una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, lamenta l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare della fattispecie ostativa al riconoscimento dell'indennizzo della colpa grave. Assume che l'ordinanza impugnata si basa su un'erronea valutazione degli elementi emersi nel procedimento che hanno visto coinvolto il Khan, in particolare gli si rimprovera di non aver reso dichiarazioni chiare circa la propria posizione in sede di interrogatorio ed il fatto che lo stesso é rimasto latitante per sei mesi.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201).
La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).
L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957).
2. Ebbene, il ricorso con cui ci si duole che il diniego dell'istanza si sia fondato sulla latitanza e con la mancanza di dichiarazioni chiare in sede di interrogatorio non si confronta con l'ordinanza impugnata che viceversa fa riferimento a molteplici captazioni nelle quali lo stesso Khan, diretto interlocutore, si affermava coinvolto nel traffico di documenti contraffatti; captazioni rispetto alle quali in sede di interrogatorio il predetto "non ha saputo indicare e spiegare, non rammentandone il contenuto". Pertanto come ritenuto nell'ordinanza impugnata il Khan ha posto in essere dei comportamenti sospetti, integranti quanto meno colpa grave, tali da contribuire con efficacia sinergica all'adozione ed al mantenimento del titolo custodiale.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila