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Sentenza — n. 38398/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses unjust detention compensation claim due to ambiguous drug-related contacts deemed grossly negligent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38398/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giuseppe Gensabella's appeal against the lower court's refusal to grant compensation for unjust detention. The applicant argued that intercepted conversations and ambiguous contacts with drug traffickers were misinterpreted, noting he denied phone ownership during interrogation. The court upheld the dismissal, ruling that such ambiguous contacts with convicted individuals, when accompanied by awareness of illegal trafficking, constitute gross negligence barring compensation.

Regesto Legislator

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Art. 314 c.p.p.; In unjust detention compensation cases, ambiguous contacts with subjects involved in illegal trafficking, if accompanied by awareness of the illegality and not strictly necessary, constitute gross negligence excluding the right to indemnity.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust detention compensation gross negligence standard ambiguous contacts drug trafficking awareness custodial measure causality intercepted conversations criminal procedure code traffico qualificato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 314 cod. proc. pen.
Si pone a fondamento del diniego dell'indennizzo ex art. 314 cod.
articolo 314 cod. proc. pen
Primo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; violazione dell'articolo 314 cod. proc. pen.
art. 314 cod. proc. pen
Si pone a fondamento del diniego dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007
Sez. 4, n.29550 del 5/06/2019
Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021
pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare» (così Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, Denaro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENSABELLA GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 27/10/1986 avverso l'ordinanza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se,ite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/12/2022, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da Gensabella Giuseppe per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari dal 25/2/2014 al 5/4/2014, nell'ambito di un procedimento penale in cui era chiamato a rispondere dell'illecita detenzione e del commercio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana in concorso con altri. Da tali fatti il richiedente era assolto con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Enna del 4/3/2020, irrevocabile il 27/6/2020. La Corte territoriale, nel rigettare la domanda, ha ritenuto di individuare in atti una causa ostativa alla concessione dell'indennizzo, ravvisando comportamenti gravemente colposi in capo al ricorrente, suscettibili di avere contribuito all'adozione ed al mantenimento della misura a carico del richiedente (una conversazione intercettata nella quale il ricorrente parlava di fieno e frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. Primo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; violazione dell'articolo 314 cod. proc. pen. Erroneamente la Corte di appello di Caltanissetta ha ritenuto di fondare il rigetto dell'istanza sulla base della conversazione intercettata sull'utenza n. 3931067176 in cui Gensabella ha utilizzato il termine "fieno" conversando con Dara Massimo, soggetto dedito al commercio degli stupefacenti; altrettanto erroneo è l'assunto riguardante le frequentazioni ambigue con soggetti dediti al traffico di stupefacenti, desunto dalla conversazione captata in ambientale sull'utenza di Arena Carmelo Andrea, svoltasi alla presenza del Gensabella Le imputazioni di cui ai capi 9 e 13 della richiesta di rinvio a giudizio, nonché i fatti posti a fondamento della ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Enna, collegavano il Gensabella a Calà Palmarino in ragione dell'attribuzione di due schede telefoniche che il giudice della cautela riteneva intestate a Gensabella (n.3931067176; 3923992145).

Attraverso tali utenze si ipotizzava che il richiedente avesse intrattenuto rapporti con Dara Massimo, indicato dalle Forze dell'ordine quale soggetto dedito alla vendita di stupefacenti in San Cono, Piazza Armerina, Mirabella Imbaccari e San Michele di Ganzaria. Tali schede non erano intestate al ricorrente e Gensabella, sin dalle prime battute del procedimento, ha fornito spiegazioni in ordine alla propria condotta in sede di interrogatorio di garanzia. Nel corso di tale interrogatorio ha negato che la scheda telefonica 3931067176 fosse di sua appartenenza o che fosse stata da lui utilizzata.

Nei verbali di intercettazioni telefoniche e nelle richieste di proroga delle intercettazioni le due schede vengono indicate come schede in uso al Gensabella, a differenza di quanto avviene per gli altri coindagati, che vengono espressamente indicati quali intestatari delle rispettive schede. Solo nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare erroneamente si attribuisce l'intestazione delle schede al Gensabella. L'accusa elevata a carico del ricorrente difettava di qualsiasi elemento a sostegno, non essendo stato effettuato alcun accertamento sulla effettiva intestazione della scheda telefonica 3931067176, nonostante la difesa anche in sede di memoria difensiva nella fase delle indagini avesse più volte sollecitato detta verifica.

Il fatto che la CNR acquisita dalla Corte d'appello indichi quale utilizzatore promiscuo dell'utenza telefonica il Gensabella non sconfessa quanto appena detto. L'unico utilizzo dell'utenza telefonica di cui si tratta è avvenuto nella giornata del 29 maggio 2012, allorquando il ricorrente accompagnò Calà Palmarino in San Cono perché quest'ultimo aveva un appuntamento per la vendita del fieno. Solo allora, come ha spiegato in interrogatorio, ha utilizzato il telefono del Calà per avvertire Dara Massimo del luogo dell'appuntamento e del loro arrivo.

Il fatto, nei medesimi termini, è stato accertato anche nella sentenza di assoluzione. Dall'esame della documentazione allegata alla domanda di equa riparazione si evince pacificamente che la condotta del Gensabella è stata scevra da colpa e che lo stesso si è attivato con la massima solerzia per chiarire la propria posizione durante la fase delle indagini preliminari e nel dibattimento. Altro errore di interpretazione si evince con riferimento al numero telefonico 3916263333 (intestato a Romina Magliolo e non, come sostenuto dalla procura, a tale Riccardo).

L'allora imputato Gensabella e la signora Magliolo, amica di famiglia intrattenevano in quel periodo una relazione extraconiugale, come si evince chiaramente dagli SMS in entrata ed uscita sulla sua utenza telefonica. Il macroscopico equivoco ha assunto i connotati di un errore giudiziario e sussistono i presupposti per la concessione dell'equa riparazione. Secondo motivo: manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle ritenute frequentazioni ambigue del ricorrente. Manifestamente illogica sarebbe la motivazione espressa dalla Corte d'appello in relazione al profilo delle frequentazioni ambigue con tale Arena Carmelo.

Nel procedimento che lo ha visto imputato, l'Arena ha sempre dichiarato di essere soltanto un consumatore di droghe leggere e di non avere mai spacciato sostanza stupefacente. Al riguardo, Anzalone Salvatore, studente che ha consentito il sequestro della droga, ha sempre indicato l'Arena come soggetto dedito soltanto al consumo. Non risultano elementi a carico dell'Arena circa il ruolo di spacciatore, essendo stato egli assolto dai reati a lui ascritti al pari del ricorrente. Alla luce di tali rilievi risulta del tutto inconferente la giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno del rigetto della istanza nella ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il provvedimento gravato è sostenuto da conferente apparato argomentativo, del tutto rispettoso dei principi stabiliti in questa sede in materia. Si pone a fondamento del diniego dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. la telefonata nella quale il ricorrente parla di fieno con un noto trafficante di stupefacenti e le frequentazioni ambigue dell'odierno ricorrente con taluni soggetti coinvolti nelle indagini che avevano riguardato il traffico di droga nella zona di San Cono. Quanto alla conversazione, il ricorrente ha ammesso di avere utilizzato nella sola occasione del 29 maggio 2012 l'utenza di Calà per prendere appuntamento con il trafficante Dara per acquistare effettivamente del fieno.

Questa versione dei fatti è stata ritenuta credibile dal giudice dell'assoluzione. L'esistenza della conversazione - ammessa dallo stesso richiedente nei termini indicati - è però accompagnata da ulteriori elementi suscettibili di ingenerare nell'autorità inquirente il falso convincimento dell'inserimento del richiedente nel contesto illecito di cui si tratta. Dall'acquisizione della CNR è emerso che, in occasione dell'incontro programmato in San Cono con il Dara per il commercio del fieno, come messo in evidenza dalla Corte di merito, il Gensabella ed il Cala - coinvolto nelle indagini riguardanti il traffico di stupefacenti - furono controllati insieme dal personale operante.

Dopo il controllo, dall'utenza adoperata dal Gensabella partirono messaggi in direzione del Dara in cui quest'ultimo veniva avvertito del controllo ("Domani non venire perché ce problema guardia di finanza"). Tale circostanza non è stata esclusa nella sentenza assolutoria e, pertanto, può essere legittimamente utilizzata nell'ambito del giudizio di riparazione.Ulteriore elemento evidenziato riguarda la presenza di Gensabella, unitamente allo stesso Cala e Alfarini Salvatore in San Cono, territorio nel quale operava il Dara, in data 19/6/2012.

A tali elementi si unisce la conversazione in ambientale, registrata alla presenza di Gensabella, Calà e Arena Carmelo Andrea, in cui quest'ultimo parlava di spaccio di stupefacenti e gli interlocutori presenti facevano riferimento ad un profitto di 8.000 euro. A prescindere dal contenuto della conversazione intercettata in data 29 maggio 2012, in relazione alla quale il giudice dell'assoluzione ha ritenuto attendibile la spiegazione fornita dal ricorrente, è evidente come il richiedente abbia dato adito, con le sue frequentazioni, ad ingenerare il falso, ma ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nel traffico di droga nel quale erano coinvolti il Dara ed il Calà.

All'uopo si era accertato come la persona di Dara Massimo avesse il monopolio della vendita di stupefacenti in San Cono, Piazza Armerina, Mirabella Imbaccari e San Michele di Ganzaria e che si servisse di una fitta rete di pusher, tra i quali vi era Calà Palmarino. Il Calà Palmarino, con cui il ricorrente si era incontrato più volte per recarsi in San Cono, dove risiedeva ed operava il Dara, era stato tratto in arresto per violazione dell'art. 73 dpr 309/90 nell'anno 2005 e 2011. E, d'altro canto, alla presenza del Gensabella e del Calà, l'Arena discuteva apertamente di traffici di droga (conversazione in ambientale).

3. Sull'aspetto riguardante le frequentazioni ambigue nella materia della riparazione per ingiusta detenzione, questa Corte ha avuto modo di affermare i seguenti principi: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa" (Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Rv. 238782); "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate" (Sez. 4, n.29550 del 5/06/2019, Rv. 277475); da ultimo si è puntualizzato:

«In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare» (così Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, Denaro, Rv. 282565, così massimata). Nessun vizio logico della motivazione è dunque rinvenibile nel provvedimento impugnato, avendo i giudici della riparazione, con argomentare puntuale e coerente, conforme ai principi richiamati, individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo nelle frequentazioni intrattenute dal richiedente.

A prescindere dal contenuto della conversazione intercettata in cui Gensabella parla di "fieno", la Corte di merito ha descritto frequentazioni suscettibili di rivelare una condizione di connivenza e contiguità con soggetti dediti al traffico di stupefacenti, che, se pure insufficienti a fondare l'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso, sono certamente valutabili ai diversi fini che occupano in questa sede. Il provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto che proprio la condotta di contiguità dell'odierno ricorrente abbia contribuito a determinare l'adozione della misura restrittiva a suo carico, integrando un elemento ostativo alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Non posseggono forza disarticolante del ragionamento illustrato dai giudici nella ordinanza le contrarie argomentazioni di merito prospettate dalla difesa nel ricorso, le quali esulano dal perimetro valutativo di questa Corte di legittimità. Del tutto inconferente è il breve richiamo contenuto nella impugnazione al diverso istituto dell'errore giudiziario, del quale non ricorrono i presupposti (art.643 cod. proc. pen.) 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual