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Sentenza — n. 38394/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38394/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 9.1.2023 la Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda proposta da Costanzo Gaetano (cui nel corso del giudizio sono subentrati gli eredi) in relazione alla riparazione della ingiusta detenzione dallo stesso asseritamente patita in regime di custodia cautelare dall' 8.11.2011 al 29.11.2011 in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catania per i reati di cui agli artt. 416 cod,.pen.,(capo A), artt. 110, 81, 61 n. 7 e 9, 476, 482, 479, 640 bis cod.pen. (capo B) e successivamente in regime di arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38394/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza di norma processuale e artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Si assume che l'istituto della ingiusta riparazione deve trovare applicazione non solo nel caso di assoluzione nel merito ma anche nel caso di proscioglimento per altra causa.

Parole chiave

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fondo europeo agricolo di garanzia indennizzo per detenzione ingiustificata appropriazione indebita di fondi indagine su reati finanziari perseguimento penale per truffa irregolarità finanziarie
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PRESTIANNI MARIA nato a CATANIA il 28/05/1953 COSTANZO FRANCESCO ANTONIO nato a CATANIA il 13/03/1975 avverso l'ordinanza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9.1.2023 la Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda proposta da Costanzo Gaetano (cui nel corso del giudizio sono subentrati gli eredi) in relazione alla riparazione della ingiusta detenzione dallo stesso asseritamente patita in regime di custodia cautelare dall' 8.11.2011 al 29.11.2011 in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catania per i reati di cui agli artt. 416 cod,.pen.,(capo A), artt. 110, 81, 61 n. 7 e 9, 476, 482, 479, 640 bis cod.pen. (capo B) e successivamente in regime di arresti domiciliari.

La contestazione mossa al Costanzo era quella di collaborare, in qualità di direttore dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catania, con il coimputato Grasso Vittorio (questi quale amministratore di società varie) a pianificare e ad attuare le condotte illecite, quali richiesta ed ottenimento di finanziamenti pubblici anche mediante utilizzo di documenti falsi, segnalando i bandi di gara e seguendone l'iter amministrativo ed individuando i soggetti compiacenti cui dare incarico per le verifiche ed i controlli avallando le condotte di falso poste in essere dal Grasso omettendo di rilevare le carenze documentali nonché richiedendo in data 5.12.2006 all'assessorato Agricoltura e Foreste di Palermo l'accredito di una somma pari ad Euro 893.294,99 al fine di poter emettere il previsto decreto di liquidazione acconto del contributo concesso all'Azienda Associata allevamento Bufalo Mediterraneo Sicilia SS e ponendo in essere una serie di artifici e raggiri tali da indurre in errore la Regione Sicilia in ordine alla effettiva realizzazione del progetto con fondi UE.

Quanto al merito, il Tribunale di Catania con sentenza in data 5.3.2019, irrevocabile in data 7.7.2019, lo assolveva dal reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere in relazione al reato a lui ascritto al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione.

2. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta in quanto non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza ed evidenziando come nella specie non poteva essere irrogata una pena inferiore a 93 giorni di reclusione.2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto Prestianni Maria e Costanzo Francesco Antonio, quali eredi di Costanzo Gaetano, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo, lamentano la violazione dell'art. 606, lett.

c) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza di norma processuale e artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Si assume che l'istituto della ingiusta riparazione deve trovare applicazione non solo nel caso di assoluzione nel merito ma anche nel caso di proscioglimento per altra causa.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. La detenzione per essere ingiusta presuppone la adozione della custodia cautelare per titoli di reato per cui sia stata accertata la ingiustizia sostanziale tramite l'applicazione di determinate formule assolutorie. Se la custodia cautelare subita dall'indagato è stata disposta per titoli di reato solo in parte riconosciuti come infondati non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti donniciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al RM. sez.3, n.2451 del 9/10/2014, Damia Rv.262396; sez.4, n.43729 del 10/6/2010, Maugeri, Rv.248976).

Va poi evidenziato che se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sennpreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso, giacché l'interessato, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare, sez.4,n.5621 del 16/10/2013, Colucci, Rv.258607; n.29623 del 14/10/2020, Russo Vincenzo, Rv.279713).

Inoltre il ricorrente non ha mai formalmente inteso rinunciare alla causa di non punibilità il cui riconoscimento, per espressa previsione normativa e per costante interpretazione del giudice di legittimità, gli avrebbe precluso la riparazione per la ingiustizia della detenzione sofferta, se non per ipotesi di ingiustizia formale (da ultimo sul punto sez.4, n.22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv.273264). Nella specie l'ordinanza nel rigettare il ricorso, ha fatto corretta applicazione dei principi dianzi esposti. Ne consegue pertanto una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata come da dispositivo.

2. I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili con conseguente condanna al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d