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Sentenza — n. 38385/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38385/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38385/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CITOLI ANTONIO nato a FOGGIA il 27/01/1987 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; 1.Citoli Antonio propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 73 comma 5 in relazione a episodi di detenzione finalizzata allo spaccio di marijuana, 9 gr con principio attivo pari al 13% e di cessione di 10 gr ha hashish con principio attivo pari a 24% a Valentino Giuseppe che la consegnava a Massafra Luigi cui veniva sequestrata. 2.Lamenta: - vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della vicenda e al quadro probatorio indiziante individuato nella descrizione visiva dei vari movimenti da parte della PG operante; -vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di prove certe che dimostrino il mendacio delle dichiarazioni della persona offesa; - mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen. mediante travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione -vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. 3.11 Procuratore Generale in sede ha richiesto con requisitoria scritta dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4.1 motivi primo e secondo sono manifestamente infondati oltre che ripetitivi di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inammissibili e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito a fol 1 e 2: la Corte territoriale ha ribadito la piena conferma del quadro accusatorio derivante dalla meticolosa e dettagliata attività di osservazione della polizia giudiziaria, che ha avuto pieno riscontro dai sequestri della sostanza stupefacente non solo al Massafra ma anche nella fioriera utilizzata dall'imputato come " luogo di occultamento e deposito" della sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, art. 133 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38385/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 in relazione a episodi di detenzione finalizzata allo spaccio di marijuana, 9 gr con principio attivo pari al 13% e di cessione di 10 gr ha hashish con principio attivo pari a 24% a Valentino Giuseppe che la consegnava a Massafra Luigi cui veniva sequestrata. 2.Lamenta: - vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della vicenda e al quadro probatorio indiziante individuato nella descrizione visiva dei vari movimenti da parte della PG operante; -vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di prove certe che dimostrino il mendacio delle dichiarazioni della persona offesa; - mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen. mediante travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione -vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. 3.11 Procuratore Generale in sede ha richiesto con requisitoria scritta dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4.1 motivi primo e secondo sono manifestamente infondati oltre che ripetitivi di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inammissibili e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito a fol 1 e 2: la Corte territoriale ha ribadito la piena conferma del quadro accusatorio derivante dalla meticolosa e dettagliata attività di osservazione della polizia giudiziaria, che ha avuto pieno riscontro dai sequestri della sostanza stupefacente non solo al Massafra ma anche nella fioriera utilizzata dall'imputato come " luogo di occultamento e deposito" della sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa infrazioni riguardanti la canapa reato di poca entità infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
Ai fini del non riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
271315 - 01.)Va qui ribadito che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
5.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CITOLI ANTONIO nato a FOGGIA il 27/01/1987 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Citoli Antonio propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 73 comma 5 in relazione a episodi di detenzione finalizzata allo spaccio di marijuana, 9 gr con principio attivo pari al 13% e di cessione di 10 gr ha hashish con principio attivo pari a 24% a Valentino Giuseppe che la consegnava a Massafra Luigi cui veniva sequestrata. 2.Lamenta: - vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della vicenda e al quadro probatorio indiziante individuato nella descrizione visiva dei vari movimenti da parte della PG operante; -vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di prove certe che dimostrino il mendacio delle dichiarazioni della persona offesa; - mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen. mediante travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione -vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. 3.11 Procuratore Generale in sede ha richiesto con requisitoria scritta dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4.1 motivi primo e secondo sono manifestamente infondati oltre che ripetitivi di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inammissibili e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito a fol 1 e 2: la Corte territoriale ha ribadito la piena conferma del quadro accusatorio derivante dalla meticolosa e dettagliata attività di osservazione della polizia giudiziaria, che ha avuto pieno riscontro dai sequestri della sostanza stupefacente non solo al Massafra ma anche nella fioriera utilizzata dall'imputato come " luogo di occultamento e deposito" della sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Ai fini del non riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.la Corte territoriale ha valutato la non tenuità dell'offésa, per le modalità dèlla condotta e le cessioni di stupefacenti che non consentono di ritenere l'esiguità del danno o del pericolo per la salute anche in considerazione della personalità dell'imputato con precedenti specifici. Quanto al motivo riguardante le attenuanti generiche, va rilevata la genericità e aspecificità a fronte di un giudizio di non meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto non essendo emersi ne tantomeno dedotti in positivo gli elementi che sono ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio,(Sez.1,n.46568 del 18/05/2017, (dep. 11/10/2017) Rv. 271315 - 01.)Va qui ribadito che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, ( fol 3 sentenza impugnata) sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Ud. (dep. 12/08/2020) Rv. 279549 - 02). 5.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore d