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Sentenza — n. 38382/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming ineffective defense due to hospital document delays in criminal procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38382/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Alfano Cristofaro's appeal against a second-instance judgment, ruling the request for a hearing postponement was unfounded. Although Alfano claimed he could not obtain medical discharge papers until after his hospitalization ended, the court noted the initial request lacked supporting certification and occurred nearly two months after the appeal citation. Consequently, the court held that the defendant failed to prove the impediment justified a delay and ordered him to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 336-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: A request for postponement based on medical incapacity must be substantiated by contemporaneous hospital certification; failure to provide such proof renders the request inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure right to defense postponement request medical certification inadmissible appeal procedural costs hospital documentation allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 336-bis c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALFANO CRISTOFARO nato a NAPOLI il 16/06/1964 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAIN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MURDACA MICHELE del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. BIANCO CARLO del foro di NAPOLI in difesa di ALFANO CRISTOFARO, che si riporta ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Alfano Cristofaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli lamentando la violazione del diritto di difesa dell'imputato, il quale aveva tempestivamente comunicato il proprio legittimo impedimento per l'udienza del 25/10/2022: comunicazione avvenuta attraverso tramite posta elettronica certificata con cui si chiedeva il differimento dell'udienza poiché, l'Alfano, come risulta dalla documentazione medica allegata all'istanza di rinvio (allegata anche al presente ricorso), era ricoverato presso il reparto di pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Evidenzia come non sia stato possibile all'imputato e al suo difensore entrare in possesso tempestivamente di tutta la documentazione necessaria perché essa venne rilasciata dall'ospedale solo all'atto della dimissione del paziente, avvenute solo in data 31/10/2022, e non in corso di degenza.

2. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Come ha correttamente osservato la Corte territoriale (p.

2) l'istanza di differimento era priva di documentazione attestante il dedotto impedimento dell'imputato (il cui ricovero poteva e doveva essere certificato a mezzo di documentazione rilasciata dall'ospedale), altresì rilevando come fosse certamente possibile l'acquisizione della procura speciale per addivenire al concordato di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. a fronte di un decreto di citazione in appello emesso il 06/09/22, circa un mese e mezzo prima della udienza di appello.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere e