Italian Court dismisses appeal for inadmissibility of fourth revision request lacking new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it constituted a confused fourth request for judicial review. The appellant argued that previous telephone interceptions were unusable and should constitute new evidence to overturn a final conviction. The court rejected this, stating that citing a prior Supreme Court decision does not qualify as new proof under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 629 c.p.p.: A request for revision is inadmissible if it relies solely on a prior Supreme Court decision without presenting new evidence capable of overturning the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto aa: SPARANDEO CORRADO nato a BENEVENTO il 25/06/1986 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN, udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato LEONE ANTONIO del foro di BENEVENTO in difesa di SPARANDEO CORRADO, che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Sparandeo Corrado propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza, emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli il 19/01/2017, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 19/02/2015, irrevocabile il 27/02/2019, a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione. 1.2. La domanda di revisione, con cui si chiedeva altresì la sospensione dell'esecuzione della pena, constava di un unico motivo con cui il ricorrente deduceva l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte con il decreto n. 4716 del 28/09/2010 della Procura di Napoli, sostenendo che ne scaturisse un quadro probatorio incerto e lacunoso a suo carico.
L'istante lamentava l'assenza di un provvedimento di convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari e aggiungeva che l'inutilizzabilità di detti mezzi di prova era stata espressamente affermata dalla sentenza n. 44411 del 2014 della Suprema Corte di Cassazione.
2. Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e seg. cod. proc. pen., ribadendosi l'inutilizzabilità delle intercettazioni di cui si tratta per le ragioni diffusamente esplicitate nel ricorso, ove sul punto si richiamano plurime pronunce di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, presentandosi come una confusa richiesta di quarto giudizio, giacché neppure si indica quale sia la prova nuova a fondamento della richiesta di revisione, che certamente non può essere rappresentata dalla citata sentenza n. 44411 del 2014 della Corte di cassazione, la quale non può assurgere a "prova nuova", attesa innanzitutto l'assenza del carattere di novità, anche nell'accezione di mancata valutazione della prova, poiché la sentenza impugnata esordiva trattando della inutilizzabilità di plurime intercettazioni captate nel corso del procedimento, tra le quali quelle censurate dal ricorrente.Premesso che, in tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato. (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028), la sentenza impugnata illustra con chiarezza come, a sostegno delle statuizioni sulla responsabilità penale dell'istante, non fossero state impiegate le intercettazioni censurate e che il compendio probatorio invocato a carico dello Sparandeo nelle sentenze di merito fosse ampio e completo, ma del tutto privo di qualsiasi riferimento alle captazioni avvenute in base al decreto n. 4716 del 2010 della Procura di Napoli, se non in senso escludente, poiché i giudici della cognizione davano ampiamente conto delle relative inutilizzabilità.
Difetta, pertanto, così come si legge nella sentenza impugnata, anche il carattere stesso di prova «poiché l'affermazione di responsabilità penale del condannato in ordine ai reati di cui ai capi M) e L) tiene conto di un vasto compendio probatorio al quale risultano estranee le intercettazioni censurate» e, dunque, l'apporto delle predette intercettazioni al percorso motivazionale dei giudizi di condanna impugnati è nullo.
2. In conclusione, la sentenza impugnata si appalesa congrua e corretta in diritto, conseguendone che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio