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Sentenza — n. 38374/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding statutory sentencing provisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38374/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments merely repeated issues already examined and dismissed by the lower court without new specific reasoning. The appellant challenged the application of Article 73, Section 5 of the Drug Trafficking Law, arguing for a lighter sentence based on personal use, while the prosecution contended the evidence of diverse drug types and sophisticated concealment proved a commercial scale operation. The Supreme Court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, as it failed to provide an autonomous and arguable refutation of the lower court's factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces the same grounds already discussed and rejected by the court of last resort without offering specific and autonomous arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity drug trafficking law sentencing provisions commercial scale operation personal use defense Code of Criminal Procedure detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, commi 1, 4 e 5 d.P.R. 309/1990
La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che ha dichiarato Di Giorgio Carlo Maria colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
Art. 81, comma 2 cod. pen.
309/90 e dell'art. 81, comma 2, cod.
Art. 111 Cost.
pen., nonché vizio di motivazione in relazione agli art. 111 Cost e 125 cod.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art 73 d.P.R. 309/90
Con riguardo alla determinazione della pena, il Giudice di primo grado aveva condannato l'imputato solo per l'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art 73 d.P.R. 309/90.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO CARLO MARIA nato a MESAGNE il 14/08/1985 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; C2( didiN il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO _ ‘). ( 4che ha concluso chiedendo cike- ". j`--) -(

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che ha dichiarato Di Giorgio Carlo Maria colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché deteneva sostanza stupefacente di diversa tipologia e, segnatamente, 19 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, quattro pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 60,5, occultati all'interno di una bottiglia di Coca Cola, modificata in modo da creare un doppio fondo e 17 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 8 circa, occultata all'interno di un contenitore di deodorante "stick" modificato in modo da ricavarne un doppio fondo; sostanza stupefacente che, in considerazione del quantitativo, della diversa tipologia, delle modalità di confezionamento, delle modalità di detenzione e occultamento, nonché per altre circostanze (rinvenimento di bilancino e di vario materiale per il confezionamento) appariva destinato ad uso non esclusivamente personale.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce violazione dell'art. 73, commi 1, 4 e 5 d.P.R. 309/90 e dell'art. 81, comma 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione agli art. 111 Cost e 125 cod. proc. pen. Con riguardo alla determinazione della pena, il Giudice di primo grado aveva condannato l'imputato solo per l'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art 73 d.P.R. 309/90. Nel dispositivo, infatti, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato ascritto (mentre i reati, come da imputazione, sarebbero stati due e distinti: uno rientrante nel comma 1, l'altro nel comma 4, vecchia formulazione); e la pena base indicata, conferma della premessa, era quella del comma 1.

Ciò vuol dire che, nella sentenza di primo grado, non esiste alcuna condanna per la violazione dell'art. 73, comma 4, né risulta alcun aumento per il vincolo della continuazione. La decisione del Gip del Tribunale di Brindisi, limitatamente alla mancata condanna per il fatto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 è dunque passata in giudicato. Per tale ragione, il ricorso è unicamente riferito al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, rispetto al quale si invoca l'applicazione del comma 5 dell'art. 73, stanti, in particolare, l'assenza di prova sulla cessione a titolo oneroso a terzi e l'uso personale della sostanza da parte dell'imputato.2.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Oltre ad essere manifestamente infondato, esso si appalesa generico, atteso che, nella sostanza, si limita a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Tanto premesso, il Collegio rileva che la Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua, logica e corretta in diritto a sostegno del diniego del riconoscimento del comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90, laddove ha reputato deporre in senso negativo il rinvenimento di un non trascurabile quantitativo di stupefacente di diversa tipologia (pari a 274 dosi), le abili modalità di occultamento (la sostanza veniva rinvenuta nascosta in doppi fondi ricavati in una bottiglia di plastica e nella confezione di un deodorante stick), il frazionamento dello stupefacente e la disponibilità di strumenti idonei al suo confezionamento.

La sentenza impugnata ha evidenziato che, anche a voler tener conto del fatto che una parte sia plausibilmente destinata all'uso personale, il dato ponderale è certamente incompatibile con l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90, «poiché i fatti per i quali è processo sono indicativi di un giro d'affari tutt'altro che ristretto e di un grado di offesa ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice tutt'altro che lieve».

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis