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Sentenza — n. 38370/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court revoking conditional sentence suspension due to prior offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38370/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Kamel Tito Marco's appeal challenging the revocation of his conditional sentence suspension by the Palermo Court of Appeal. The appellant argued that Article 597 of the Criminal Procedure Code prohibits judges from revoking benefits when only the accused appeals, claiming a violation of the principle against aggravation. The court ruled that the revocation in this instance was merely declaratory based on statutory provisions regarding prior offenses, not a discretionary re-evaluation of the crime's gravity, thus allowing the appellate court to act without violating the accused's rights.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 168, commi 1 e 3, cod. pen.: The appellate court may revoke a conditional sentence suspension upon the sole appeal of the accused when the revocation is based on declaratory provisions regarding prior offenses, as such measures do not require a discretionary assessment of the crime's nature.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit prior offenses reformatio in peius declaratory provisions appellate jurisdiction criminal procedure code revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
L'art. 597, comma 3, cod.
Art. 163, cod. pen.
Art. 164, cod. pen.
Art. 168, commi 1 e 3, cod. pen.
La sentenza di appello ha revocato, ai sensi dell'art. 168 cod.
art. 168 cod. pen
La sentenza di appello ha revocato, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa dal primo Giudice all'imputato, in ragione dei precedenti ostativi.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck
Sez. 5, n. 14997 ud. 11/03/2019, Gessa Salvatore
267913; anche Sez. 5, n. 14997 ud. 11/03/2019, Gessa Salvatore, non mass.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KAMEL TITO MARCO nato a PALERMO il 06/07/1996 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo )(A-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Kamel Tito Marco propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in epigrafe indicata, che ha confermato la sentenza di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo per due reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (il primo in concorso con Gresti Antonino). La sentenza di appello ha revocato, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa dal primo Giudice all'imputato, in ragione dei precedenti ostativi.

2. Con un unico motivo, deduce violazione degli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 163, 164 e 168 cod. pen., per avere la Corte territoriale revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concessa all'imputato. L'art. 597, comma 3, cod. pen. prevede, infatti, che quando appellante sia, come nel caso in esame, l'imputato, il Giudice non possa procedere alla revoca dei benefici; né è dato comprendere quale siano le ragioni che hanno determinato tale decisione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato.

4. Il ricorso è infondato. L'orientamento di questa Corte - che il Collegio condivide - si è infatti oramai consolidato nel senso per cui non contravviene al divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 3 dell'art. 168 cod. pen. (la quale ultima ricorre nel caso di specie), in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo che ha, invece, natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (ex multis, Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; anche Sez. 5, n. 14997 ud. 11/03/2019, Gessa Salvatore, non mass.).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensor