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Sentenza — n. 38366/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38366/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38366/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELPIGNANO FRANCESCO nato a OSTUNI il 22/07/1953 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 14 dicem- bre 2015, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato in mesi quattro di reclusione la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta nei confronti di Melpignano Francesco in relazione al reato di cui all'art. 8 d.l. n. 74 del 2000.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38366/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Melpignano, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motiva- zione 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata espli- cita conferma della statuizione di concessione della sospensione condizionale. Si deduce che la Corte territoriale non ha espressamente confermato il beneficio della sospensione condizionale concesso dal giudice di primo grado, per cui, pur pren- dendosi atto dell'orientamento favorevole in materia di questa Corte, si chiede che lo stesso sia esplicitamente riconosciuto.

Parole chiave

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remissione della pena sospensione di pena condono delle spese procedurali revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio pena pecuniaria non riscuotibile
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELPIGNANO FRANCESCO nato a OSTUNI il 22/07/1953 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 14 dicem- bre 2015, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato in mesi quattro di reclusione la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta nei confronti di Melpignano Francesco in relazione al reato di cui all'art. 8 d.l. n. 74 del 2000.

2. Il Melpignano, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motiva- zione 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata espli- cita conferma della statuizione di concessione della sospensione condizionale. Si deduce che la Corte territoriale non ha espressamente confermato il beneficio della sospensione condizionale concesso dal giudice di primo grado, per cui, pur pren- dendosi atto dell'orientamento favorevole in materia di questa Corte, si chiede che lo stesso sia esplicitamente riconosciuto.

3. Il ricorso è inammissibile. Nella fattispecie in esame, il dispositivo risulta incompleto, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto opportunamente precisare che, oltre alla riduzione di pena, intendeva confermare l'ulteriore statuizione sulla concessione della sospen- sione condizionale. In ogni caso, come lo stesso ricorrente precisa - donde l'incomprensibilità dell'im- pugnazione sul punto - secondo il consolidato orientamento di questa Corte il bene- ficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, de- terminandosi, altrimenti, una violazione del divieto di reformatio in peius (Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci, Rv. 275308; Sez. 3, n. 23444 del 12/05/2011, Aprile, Rv. 250655). Nessun dubbio, pertanto, che nella specie debba trovare applicazione tale prin- cipio, mancando peraltro indicazioni in senso contrario in dispositivo e in motivazione.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Io Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14