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Sentenza — n. 38015/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38015/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Boron Enrico propone ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Asti, in data 20/05/2022, con cui veniva allo stesso applicata la pena di mesi 4 di reclusione, condizionalmente sospesa, e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. 1.2. Denuncia violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, dovendosi tener conto che, nel caso di specie, non è stata contestata alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590-bis cod. pen., che giustificano la revoca della patente di guida, e che, quanto alla asserita accertata assunzione di sostanze alcoliche era intervenuto un provvedimento di archiviazione, su richiesta della stessa accusa, per inutilizzabilità originaria dell'accertamento effettuato senza avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del compimento dell'atto. 1.3.

Regesto Legislator

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art. 590-bis cod. pen; Sentenza — n. 38015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In data 29/05/23, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Silvia Merlino, contenente anche un nuovo motivo di impugnazione con cui, evidenziando la mancanza di querela - necessaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 590-bis cod. pen. aggiunto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - invoca una dichiarazione di non procedibilità.

Parole chiave

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revoca del brevetto esame dell'alito abuso di alcol imposta sulle bevande revoca dell'esecutore testamentario revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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art. 590-bis cod. pen
dal Tribunale di Asti, in data 20/05/2022, con cui veniva allo stesso applicata la pena di mesi 4 di reclusione, condizionalmente sospesa, e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORON ENRICO nato a ALBA il 20/05/1993 avverso la sentenza del 20/05/2022 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Boron Enrico propone ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Asti, in data 20/05/2022, con cui veniva allo stesso applicata la pena di mesi 4 di reclusione, condizionalmente sospesa, e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. 1.2. Denuncia violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, dovendosi tener conto che, nel caso di specie, non è stata contestata alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590-bis cod. pen., che giustificano la revoca della patente di guida, e che, quanto alla asserita accertata assunzione di sostanze alcoliche era intervenuto un provvedimento di archiviazione, su richiesta della stessa accusa, per inutilizzabilità originaria dell'accertamento effettuato senza avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del compimento dell'atto. 1.3.

In data 29/05/23, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Silvia Merlino, contenente anche un nuovo motivo di impugnazione con cui, evidenziando la mancanza di querela - necessaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 590-bis cod. pen. aggiunto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - invoca una dichiarazione di non procedibilità.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Valentina Manuali, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo esame.

3. Il ricorso è fondato con riguardo al dedotto profilo riguardante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Ciò implica il venir meno dell'automatismo applicativo dell'indicata sanzione e impone al giudice di adeguatamente argomentare in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero di specificare perché da essa possa prescindersi nella concreta fattispecie in esame.

Anche secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (da ultimo, Sez. 4 n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis Fabio, Rv. 283022).

Nel caso di specie, tale obbligo motivazionale non risulta essere stato adeguatamente adempiuto, avendo il Giudice operato solo un generico riferimento alla condotta tenuta dal prevenuto ed all'accertata assunzione di sostanze alcoliche, circostanza quest'ultima che collide con la mancata contestazione dell'aggravante specifica (e ciò a prescindere dal fatto che la dedotta inutilizzabilità dell'accertamento alcolennico non è stata dal ricorrente allegata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso). Il ricorso è, pertanto, fondato sul punto. 3.1.

Inammissibile è invece il motivo nuovo con cui si deduce la mancanza della condizione di procedibilità, invocando una sentenza che ne tenga conto. Nel merito, infatti, la sentenza è divenuta irrevocabile, tenuto altresì conto che, all'epoca, il reato era procedibile d'ufficio ed essendo, comunque, l'area della regiudicanda limitata esclusivamente alla delibazione sulla sanzione amministrativa accessoria, non rientrante nel patto intercorso tra le parti (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, PG C/ MELZANI SAYMON, in motivazione).

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo esame sul punto. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo esame sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il